Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 18440 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18440 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il 10/01/1976
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Civitavecchia, in data 16 settembre 2022, nei confronti di NOME COGNOME per il reato di guida senza patente, commesso il 20 agosto 2019, con recidiva nel biennio (la medesima violazione era stata compiuta il 14 novembre 2018).
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore, affidandolo a sei motivi con cui rispettivamente deduce:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale, data 11 luglio 2024, proceduto alla celebrazione del giudizio nonostante il difensore abbia ritualmente comunicato di aderire all’astensione proclamata dall’Unione delle Camere Penali per il periodo compreso tra il 10 e il 12 luglio 2024;
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di colpevolezza dell’imputato. La Corte territoriale non avrebbe valutato le rilevanti circostanze evidenziate dalla difes non sarebbe stata confermata la circostanza relativa all’asserita revoca dell patente di guida ad opera dell’autorità prefettizia, non essendo stati versati agli del processo il relativo provvedimento del 18 giugno 2015 e l’ulteriore documentazione attestante le violazioni necessarie per la configurabilità del reato in parola;
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla prescrizione che la difesa sostiene essere maturata alla data della celebrazione del giudizio d appello;
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla misura della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, generico e meramente avversativo.
Quanto al primo motivo, deve osservarsi che, nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l’adesione
del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l’obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine garantire il diritto di difesa .
Nel caso di specie, risulta che nessuna delle parti abbia avanzato richiesta d discussione orale e che il processo fosse, pertanto, destinato ad essere trattato camera di consiglio, senza l’intervento dei difensori e del pubblico ministero; i contraddittorio tra le parti, pertanto, era assicurato dagli adempimenti previsti p l’ipotesi di trattazione in camera di consiglio e, infatti, il Procuratore generale pr la Corte di appello aveva fatto pervenire nella cancelleria del Giudice di appello l proprie conclusioni. Non avendo alcuna delle parti avanzato richiesta di trattazione orale, deve ritenersi implicitamente rinunciata la facoltà di discutere oralmente processo e quindi di comparire all’udienza già fissata del 4 luglio 2024.
Ne consegue che la circostanza che il difensore abbia aderito all’astensione degli avvocati per l’udienza camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio appello non implicava l’obbligo per l’organo giudicante di rinviare il procedimento, al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 5, n. 34501 del 12/07/2021, Occhio non massimata).
Quanto al secondo motivo di ricorso, la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8 escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che s intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018,
Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209). È stato altresì costantemente precisato che non è indispensabile produrre un’attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecito essendo sufficiente l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di poliz giudiziaria (o una nota di servizio del personale della stessa, se utilizzabil giudizio). È sufficiente, dunque, un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricors avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stat respinta (Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, COGNOME, Rv. 286879; Sez. 7, ord. n. 24220 del 29/5/2024, Fiume, non massimata; Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286200; Sez. 7, ord. n. 8508 del 14/02/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 7, ord. n. 4537 del 17/01/2024, Sanfílippo, non massimata; Sez. 7, ord. n. 49548 del 23/11/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 7, ord. n. 44473 del 05/10/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non massimata; Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, Cerbone, non massimata; Sez. 7, ord. n. 353392 del 07/06/2023, Dakir, non massinnata; Sez. 6, n. 11348 del 22/02/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022, COGNOME, non massimata).
Nel caso di specie, a fronte dell’allegazione da parte dell’accusa dei verbal di accertamento delle violazioni commesse (precedente ed attuale), entrambi sottoscritti dall’imputato, la difesa non deduce neppure di aver esercitato i mezzi impugnazione previsti in materia, per cui la Corte di merito ha correttamente ritenuto definitivo l’accertamento dell’illecito.
Quanto al terzo motivo di ricorso, occorre richiamare il recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui, in relazione al reato i oggetto, commesso in data 20 agosto 2019, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introd dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è tuttora applicabile, anche dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reat commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (Sez. U, Ud. 12/12/2024, COGNOME, notizia di decisione). Trattandosi, nella fattispecie, di reato commesso data 20 agosto 2019, cioè nell’ambito del periodo suindicato, occorre aggiungere il periodo di sospensione della prescrizione previsto dall’art. 159 citato, dovendosi escludere che la prescrizione fosse già maturata alla data di emissione della sentenza della Corte di appello o alla imminente data della decisione della Corte di cassazione.
Con riguardo, infine, al quarto motivo di ricorso, la Corte distrettuale, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, non ha riconosciuto le
circostanze attenuanti generiche in considerazione dell’assenza di elementi valutabili a favore dell’imputato, della gravità della violazione perpetrata a distan
di anni dalla revoca della patente di guida senza richiedere e/o ottenere un nuovo titolo abilitativo, della non meritevolezza di ulteriori riduzioni alla luce dell’e
esigua della sanzione stabilita dal Tribunale, dei precedenti penali. Rispetto a t argomentazioni, il ricorrente non ha indicato fattori positivi a suo favore, tali
giustificare il riconoscimento di dette attenuanti.
3.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
GLYPH
Così deciso il 4 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il P
nte