Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 802 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 802 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal G.M. del Tribunale di Nola in data 11.3.2024 che aveva condanNOME COGNOME alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 (fatto accertato in San Sebastiano al Vesuvio il 4.6.2021).
Avverso detta sentenza l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando tre motivi.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992 ed erronea valutazione dell’esistenza di un presupposto di fatto ovvero la definitività della precedente violazione.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) in relazione all’art. 54 cod.pen. in ordine al mancato riconoscimento dello stato di necessità.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod.
proc. pen., in ordine al mancato riconoscimento dell’art. 131 bis c.p.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riguardo alla prima censura, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, essendo necessario il suo definitivo accertamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della prova della definitività dell’accertamento, è sufficiente l’acquisizione di un elemento dimostrativo in tal senso, accompagNOME dalla mancata deduzione, da parte del ricorrente, di aver impugNOME, o di avere richiesto oblazione, avverso la sanzione amministrativa).(Sez. 4,n. 8871 del 28/01/2025, Rv. 287732).
Nella specie hanno costituito prova delle precedenti violazioni i verbali di constatazione degli illeciti amministrativi prodotti in atti relativi alle infrazio commesse in data 20.1.2021 e 27.12.2020 unitamente alla mancata allegazione di elementi contrari da parte del prevenuto.
Con riguardo alla seconda censura, parimenti la Corte territoriale ha chiarito che l’allegazione difensiva volta ad ottenere l’applicazione della scriminante di cui all’art. 54 cod.pen. sia del tutto sfornita di prova.
In ordine al mancato riconoscimento dell’art. 131-bis c.p., deve rilevarsi che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è
applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812).
Il ricorso manifestamente infondato va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10.12.2025