Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9349 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9349 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERMINI IMERESE il 25/10/1993
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione e falsa applicazione di legge con un primo motivo in ordine alla ritenuta sussistenza del profilo oggettivo e soggettivo del reato in ragione di un’errata valutazione delle prove, essendo stato del tutto generico il riferimento del teste COGNOME ai precedenti accertamenti che configurano la recidiva; con un secondo motivo in relazione al diniego del minimo della pena e della concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p. e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen..
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricors e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il secondo motivo, poi, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243);
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
3.1. Quanto al primo profilo, i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno dato conto di come quali è emerso che nelle date 14.08.2020 e del 15.01.2021 Carabinieri del N.D.R. di Bagheria procedettero al controllo dell’imputato che era alla guida di un ciclomotore Piaggio Liberty (targato TARGA_VEICOLO). E che dai successivi controlli effettuati tramite la Banca dati FF.PP.
emerse che l’imputato risultava essere sprovvisto della patente di guida poiché mai conseguita. Emerse anche che l’imputato risultava già sanzionato per la medesima violazione in data 11.10.2020, giusta informativa nr. 607/133 del 11.10.2020 dello stesso Comando.
In sentenza si dà conto che il Brigadiere COGNOME, escusso alle udienze del 25.03.2022 e 05.12.2022, ha riferito che in data 11.10.2020 effettuando un controllo sull’imputato alla guida del ciclomotore Piaggio Liberty (targato TARGA_VEICOLO apprendeva che questo, sprovvisto di patente poiché mai conseguita, risultava già sanzionato per la medesima violazione in data 26.06.2020 con verbale di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO divenuto definitivo poiché l’imputato non lo aveva mai oblato ne aveva mai presentato ricorso.
Coerentemente, dunque, con una motivazione immune dalle generiche censure di legittimità proposte, hanno ritenuto che il compendio probatorio consentisse di ricostruire la vicenda in termini che non lasciano spazio a dubbio in merito all’antigiuridicità del fatto posto in essere dall’odierno imputato in data 15.01.2021 non potendosi invece giungere alla medesima conciusione per la condotta posta in essere in data 14.08.2020 in quanto allorquando quest’ultima è stata accertata la violazione del 26.6.2020 non poteva ancora considerarsi “definitivamente accertata” era ancora suscettibile di annullamento.
La sentenza impugnata opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità laddove si è affermato che, in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (Sez. 7 – , Ord. n. 11916 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286200 – 01).
E in altra pronuncia si è condivisibilmente affermato che, in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell’interessato, alla certezza della definitività della
pregressa violazione amministrativa (Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, COGNOME, Rv. 286879 – 01).
3.2. Manifestamente infondata è la doglianza in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche laddove già la Corte territoriale ha fatto notare come i giudici di primo grado le abbiano in realtà concesse e di conseguenza ridotto la pena inflitta.
Quanto poi alla motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato la stessa è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243) e si sottrae, perciò, alle generiche censure di legittimità proposte sul punto.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato a tal fine, discostandosi dal minimo edittale, in ragione dei numerosi precedenti penali dell’imputato, che ne fanno emergere una personalità negativa e priva di resipiscenza.
Manifestamente infondato, infine, è il motivo sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. che i giudici del gravame del merito non hanno ritenuto applicabile in ragione del fatto che la condotta perpetrata dall’imputato risulta grave in ragione della reiterazione della condotta e della sua natura pericolosa essendosi l’imputato posto alla guida senza il necessario titolo abilitativo.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente».
Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri d cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli rite nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
283044 – 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME Rv. 274647 – 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell’imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto).
Conferente appare, peraltro, anche il richiamo che si opera in sentenza al dictum di Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, COGNOME, Rv. 286812 – 01 secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/02/2025