Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44614 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44614 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/02/2023 del TRIBUNALE di COSENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies dellal. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con sentenza del 17/2/2023 il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, all’esito di giudizio ordinario, ha condannato NOME COGNOME alla pena di euro 2000 di ammenda in quanto riconosciutolo colpevole del reato di cui all’art. 116 co. 15 cod. strada in quanto conduceva l’autoveicolo Fiat Uno TARGA_VEICOLO senza avere mai conseguito la patente di guida, con la recidiva nel biennio (23/11/2018), fatto accertato in Cosenza il 20/3/2020 (capo a). Contestualmente, il giudice ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 4 I. 110/75 (capo b per non aver commesso il fatto.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla circostanza documentale tesa a dimostrare la primigenia sanzione amministrativa irrogata in data 23/11/2018.
Il ricorrente lamenta che si sia giunti all’affermazione della penale responsabilità pur non essendo provato il presupposto del reato di cui all’art.116 c. 15 D. Lgs. n. 285/1992, ovvero la primigenia sanzione amministrativa.
Nella sentenza, infatti, il giudice di primo grado ritiene provata la sanzione amministrativa elevata in data 23.11.2018, pur non avendo al riguardo alcun documento in grado di dimostrare l’elevazione al COGNOME di quella sanzione.
Alle pagine 5 e 6 delle trascrizioni dell’udienza del 01.04.2022, il P.M., nel corso dell’esame del teste AVV_NOTAIO, affermava di essere materialmente impossibilitata alla produzione del verbale amministrativo del 2018, pertanto chiedeva tale documentazione all’ispettore COGNOME, autore dell’accertamento; l’ispettore, tuttavia, in quella sede affermava che in occasione dell’intervento del 22.03.2020, quello per cui vi è processo, si era affidato ai comuni terminali in uso alle forze dell’ordine (CED).
Dunque, per il ricorrente è certamente meritevole di censura la parte del provvedimento oggetto di ricorso, in particolare ove si ritiene provata la circostanza secondo la quale si dà l’imputato recidivo nel biennio, pur essendo assente la prova inerente la primigenia sanzione amministrativa.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
Il motivo proposto è manifestamente infondato e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Ed invero, il ricorrente si duole che l’affermazione in ordine alla sussistenza della ritenuta recidiva non sia supportata dall’acquisizione in atti del verbale relativo alla contestazione in via amministrativa della precedente guida senza patente del 23/11/2018.
Lo stesso ricorrente, tuttavia, dà atto e documenta che l’agente operante del 2022, escusso quale teste all’udienza del 1/4/2022, pur dichiarando di non essere in possesso del relativo verbale, ha acclarato la circostanza attraverso la sua personale visione alla banca dati CED comune alle forze dell’ordine.
Di ciò, ancorché sinteticamente, dà atto il giudice AVV_NOTAIO nel provvedimento impugnato. E ciò si palesa sufficiente ai fini della prova avendo questa Corte di legittimità chiarito -sebbene nel contesto di un diverso reato, ma con un principio che, mutatis mutandis, può trovare applicazione anche per quello che ci occupa- che, in tema di prova dichiarativa, la testimonianza dell’ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca in ordine agli accertamenti compiuti attraverso dati risultanti dall’anagrafe tributaria o da altre banche dati costituisce piena prova dei fatti accertati (Sez. 4, n. 30238 del 13/7/2021, Basile, Rv. 281742).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2023 Il C nSigliere este sore GLYPH
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