Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17977 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17977 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 24/05/1974
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 11 settembre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone il 13 dicembre 2022, con la quale è stato condannato alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 5.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione, con riferimento all’affermazione di responsabilità è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 3 e 4 sentenza ricorsa): la Corte territoriale, infatti, ha osservato come la prova della precedente violazione è stata ricavata dal verbale amministrativo prodotto in atti, sottoscritto dallo stesso ricorrente (e dal trasgressore in solido), di cui non risult alcuna opposizione, e quindi, nell’assenza di specifiche allegazioni contrarie, ha ritenuto la definitività dell’accertamento, sostanzialmente confermando la valutazione già fatta dal Tribunale;
ritenuto che, in tema di guida senza patente costituisce ius receptum il principio secondo cui per recidiva nel biennio deve intendersi l’accertamento del pregresso illecito amministrativo, non essendo necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ed essendo sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (cfr., Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, COGNOME, Rv. 286879 – 01; Sez. 7, ord. n. 24220 del 29/5/2024, Fiume, non mass.; Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286200 – 01; Sez. 7, ord. n. 8508 del 14/02/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non mass.);
rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato accertamento dell’intervenuta revoca della patente, è aspecifico (la revoca è avvenuta con provvedimento del Prefetto di cui si indicano gli estremi e la data di notifica) oltre che privo di ogni confronto con l’orientamento di legittimità secondo il quale non spetta al pubblico ministero eseguire accertamenti circa l’avvenuto rilascio del titolo abilitativo, gravando sull’imputato l’onere
dimostrare di essere in possesso di una patente in corso di validità (Sez. 4, n. 3906 del 11/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280379 – 01);
ritenuto, quanto al terzo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la pessima biografia penale: p. 4 sentenza ricorsa), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01);
ritenuto, inoltre, che lo stesso motivo, nella parte in cui lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, è manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (p. 4 sentenza ricorsa, con il richiamo agli indici di cui all’art. 133 cod. pen. ed il riferimen alla pessima biografia penale), fermo restando che l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo invece necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabi dagli atti (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01);
rilevato, quanto al quarto motivo inerente la confisca (di cui il ricorrente lamenta che sia stata disposta nonostante egli non sia il proprietario del veicolo), che secondo un consolidato orientamento interpretativo, la nozione di “appartenenza” del veicolo non va intesa soltanto in senso formale come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma anche in senso sostanziale, come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (Sez. 1, n. 14844 del 04/02/2020 COGNOME, Rv. 279052 – 01; Sez. 4, n. 36425 del 29/03/2013, COGNOME, Rv. 256762 – 01; Sez. 4, n. 20610 del 26/02/2010, Messina, Rv. 247326 – 01).
ritenuto, in ogni caso, che il veicolo confiscato (da non confondere, come fa il ricorrente, con il veicolo alla cui guida fu colto in occasione della prima infrazione)
risulta comunque a lui cointestato (p. 4 sentenza ricorsa) e che, in caso contrario, neppure avrebbe interesse a ricorrere sul punto, non potendo ottenere la restituzione
del mezzo: è costante l’orientamento di legittimità secondo il quale l’imputato non è
legittimato a proporre la doglianza per carenza di interesse poiché, non potendo vantare alcun diritto alla restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla
decisione (Sez. 7, ord. n. 7286 del 12/01/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 2867
del 13/01/2021, COGNOME non mass.), salvo che non vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione dell’impugnazione nella specie neppure dedotto (Sez. 2, n.
del 21/03/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. del 30691 del 24/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 11496 del 21/10/2013, COGNOME, Rv. 262612 – 01; conf.,
con riguardo alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., Sez. 4, n. 2138 del
15/09/2021, dep. 2022, COGNOME non mass.; Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep.
31/01/2020, COGNOME Rv. 278592; Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, COGNOME Rv.
270209 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025
Il Presidente