Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11948 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11948 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Procuratore della repubblica presso il tribunale TRIBUNALE DI TRANI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a TRANI il 09/08/1979 avverso l’ordinanza del 03/12/2024 del TRIBUNALE di Trani udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del sostituto procuratore generale NOME COGNOME che chiedeva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 3 dicembre 224 revocava la sentenza di condanna di COGNOME Pietro, emessa dal medesimo Tribunale, in quanto responsabile del reto di cui all’art. 116 quindicesimo comma D.Lgs. 285/1992 per abrogazione del reato.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il pubblico ministero presso il Tribunale di Trani, lamentando violazione degli artt. 648 cod. proc. pen., 106 e 167 cod. pen.
COGNOME, infatti, era stato condannato per essersi posto alla guida di un veicolo pur essendo sprovvisto di patente di guida, perchØ revocata, con recidiva nel biennio.
Tale fattispecie di reato, però, non Ł oggetto di depenalizzazione a norma dell’art. 1 D.Lgs. 8/2016 e dunque la revoca della condanna era del tutto illegittima.
Il sostituto procuratore generale, NOME COGNOME chiedeva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
La guida senza patente, nell’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non Ł stata depenalizzata dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e si configura come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo. (Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882 – 01)
Il fatto per il quale COGNOME ha riportato la condanna revocata Ł quello p. e p. dall’art.
116 quindicesimo comma secondo periodo D.Lgs. 285/1992, che, come rilevato dal pubblico ministero ricorrente, non Ł oggetto di depenalizzazione.
Infatti, detta ipotesi, che contempla una recidiva nel biennio della condotta di chi conduca veicoli senza avere conseguito la patente di guida, Ł sanzionata con la pena dell’arresto.
Quale sia l’illecito contestato e per il quale COGNOME ha riportato condanna Ł del tutto chiaro nella descrizione contenuta nel capo di imputazione, ove si fa esplicito riferimento ad una precedente condanna nel biennio.
La revoca della condanna Ł, pertanto, del tutto illegittima, poichØ, come visto la condotta per la quale Ł intervenuta condanna Ł ancora penalmente rilevante.
L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata
Così Ł deciso, 13/02/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME