Guida senza Patente Recidiva: Quando la “Particolare Tenuità del Fatto” non si Applica
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato il tema della guida senza patente recidiva, stabilendo un principio importante riguardo all’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale. Questa decisione chiarisce perché la ripetizione della condotta, elemento costitutivo del reato, impedisce di beneficiare di tale istituto. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso Giudiziario
Un automobilista veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale di Monza che in appello dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di guida senza patente. La condanna prevedeva una pena di sei mesi di arresto e 4.000,00 euro di ammenda. È fondamentale sottolineare che la condotta assumeva rilevanza penale non per un singolo episodio, ma perché l’imputato era ricaduto nella stessa violazione entro un periodo di due anni (la cosiddetta “recidiva nel biennio”). Infatti, a suo carico risultava un precedente verbale per la medesima infrazione amministrativa, commessa pochi mesi prima, che non era stato né opposto né estinto tramite oblazione.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali: la presunta erronea applicazione della legge penale in merito alla sua responsabilità e, soprattutto, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).
La Decisione della Corte di Cassazione e la Guida senza Patente Recidiva
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito, rigettando entrambi i motivi di doglianza. La parte centrale della motivazione si concentra sull’inapplicabilità dell’art. 131 bis c.p. al reato di guida senza patente recidiva.
Il Collegio ha ribadito che la trasformazione di questa violazione da illecito amministrativo a reato penale avviene proprio in virtù della sua ripetizione nel biennio, come previsto dall’art. 116, comma 15, del Codice della Strada.
Le Motivazioni: Perché l’Art. 131 bis non è Applicabile
Il cuore della decisione risiede nella disamina dei requisiti necessari per l’applicazione della particolare tenuità del fatto. L’art. 131 bis c.p. richiede, tra le altre condizioni, che il comportamento non sia abituale. La Corte ha spiegato che, nel caso della guida senza patente recidiva, questo requisito è intrinsecamente assente.
La condotta, infatti, acquista rilevanza penale proprio perché non è un episodio isolato, ma una reiterazione di un comportamento illecito avvenuto in un arco temporale definito (il biennio). La non abitualità, quindi, non può sussistere. Applicare l’art. 131 bis a una fattispecie che ha come presupposto la ripetizione della condotta sarebbe una contraddizione in termini. I giudici hanno sottolineato come la ratio della norma incriminatrice sia quella di punire penalmente chi, nonostante una prima sanzione amministrativa, persevera nella condotta illecita, dimostrando una particolare insensibilità al precetto normativo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro e di notevole importanza pratica. Chi viene sorpreso a guidare senza patente una seconda volta nell’arco di due anni non potrà sperare di beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione riafferma che la recidiva nel biennio non è solo un’aggravante, ma l’elemento costitutivo che trasforma un illecito amministrativo in un reato, portando con sé la piena applicazione delle relative sanzioni penali. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questo significa che la ripetizione della guida senza patente è considerata dal sistema giuridico una condotta grave, che non può essere archiviata come un fatto di lieve entità.
Perché la guida senza patente è diventata un reato penale in questo specifico caso?
La guida senza patente è diventata un reato perché l’imputato aveva già commesso la stessa violazione amministrativa nei due anni precedenti. Questa ripetizione, definita ‘recidiva nel biennio’, trasforma l’illecito da amministrativo a penale, come previsto dal Codice della Strada.
È possibile applicare la non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ al reato di guida senza patente recidiva?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis del codice penale non è applicabile a questo reato. La ragione è che la norma richiede che il comportamento non sia abituale, mentre il reato in questione si fonda proprio sulla ripetizione della condotta.
Quale conseguenza ha la decisione della Corte per chi commette questo reato?
La conseguenza principale è che chi viene condannato per guida senza patente recidiva non può evitare la pena invocando la lieve entità del fatto. L’appello sarà dichiarato inammissibile e seguirà la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, oltre alla pena principale stabilita dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 443 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 443 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BISCEGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza che aveva ritenuto il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992 (accertato in Cologno Monzese il 15.10.2021) condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 4000,00 di ammenda.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi con cui deduce la violazione e falsa applicazione della legge penale in ordine all ‘ affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di estinzione del reato indicata dall ‘ art. 131 bis cod.pen.
Il ricorso é manifestamente infondato.
Ai fini della integrazione della fattispecie contestata, la sentenza impugnata ha rilevato che a carico dell’imputato risulta elevato un verbale di contestazione per analoga violazione amministrativa commessa in data 11 febbraio 2025, che non risulta essere stata opposta con ricorso né oggetto di oblazione nei termini di legge.
Palesemente infondato e contrario ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità é il secondo profilo di censura afferente alla mancata applicazione
dell’art. 131 bis cod.pen. Come correttamente ritenuto dai giudici di appello, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812). Il ricorso manifestamente infondato va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME