Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28657 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28657 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso e rigetto nel resto
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di condanna di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Falciano del Massico il 2.8.2021, alla pena di mesi 2 di arresto e euro 2000 di ammenda, per avere guidato un’autovettura senza essere in possesso di patente di guida, perché mai conseguita, con recidiva nel biennio.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputata, a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla affermazione della penale responsabilità. Il difensore lamenta che all’imputata era contestata la recidiva nel biennio in quanto in altra occasione, il 24 marzo 2021, si era posta alla guida senza essere in possesso della patente di guida, senza che tuttavia per tale ultima infrazione avesse riportato una condanna definitiva.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis. cod. pen. La Corte di Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che il reato era di modesto allarme sociale e che il comportamento non poteva essere considerato abituale.
2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. La Corte nella motivazione della sentenza aveva dato atto di muovere da una pena base di mesi 3 di arresto e euro 2000 di ammenda, mentre nel dispositivo aveva confermato la sentenza del Tribunale di primo grado con cui era stata irrogata la pena di mesi 2 di arresto e euro 2000 di ammenda.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento della sentenza in accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto nel resi:o.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere rigettato.
2.11 primo motivo è manifestamente infondato. Il reato di guida senza patente, nell’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall’art.
1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo (sez. 4 n. 42285 del 10/05/2017, Rv. 270882; sez. 4 n. 42285 del 10/05/2017, Rv. 270882). L’art.1, comma 2, d. Igs. n. 8 del 2016 ha, infatti, escluso espressamente l’applicabilità dell’intervenuta abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell’intervento di depenalizzazione, che riguarda solo le violazioni «per le quali è prevista la sola pena della multa e dell’ammenda». Il secondo comma della disposizione, nel delimitare l’ambito di applicazione della disciplina del primo comma, prevede che se alla fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa e congiunta – la stessa deve ritenersi figura autonoma di reato, come tale esclusa, quindi, dal novero delle fattispecie per le quali opera l’intervento abrogativo.
La Corte di appello ha dato atto che avverso la contravvenzione per guida in stato di ebrezza del 24 marzo 2021 l’imputata non aveva proposto ricorso, sicchè la violazione amministrativa era stata definitivamente accertata e, dunque, risultava integrata la recidiva nel biennio.
A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente ha sostenuto la precedente infrazione non sarebbe stata accertata con sentenza passata in giudicato. In realtà l’art. 5 del d.lgs n. 8/201, a proposito della fattispeci contravvenzionale di guida senza patente di cui all’art.116, comma 15 Cod. strad. penalmente rilevante “nell’ipotesi di recidiva nel biennio”,, prevede che per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato. Tale disposizione è stata interpretata nel senso che, per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, la recidiva è integrata tanto dal precedente giudiziario specifico, quanto da una precedente violazione amministrativa, purc:hè definitivamente accertata (Sez. 4, n.27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405 – 01; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, S, Rv. 268247-01).
5. Il secondo motivo è infondato.
5.1.La Corte di Appello GLYPH ha ritenuto che ostasse nel caso di specie all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. la ricorrenza del comportamento abituale, per essere stata sorpresa l’imputata, in altra occasione, alla guida dell’auto, senza patente.
La censura della ricorrente ne ha, invece, invocato l’applicazione, ribadendo la modesta gravità della condotta di reato e la non configurabilità della abitualità.
5.2.La struttura della causa di non punibilità di cui all’ari:. 131 bis cod. pen. è stata compiutamente indagata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza Sez. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590, nella quale si è ricordato come l’ambito di applicazione dell’istituto è stato definito dal
legislatore nel modo seguente: da un lato, attraverso ‘una GLYPH graduazione qualitativa, astratta, basata sull’entità e sulla natura della pena” con la previsione di “un elemento d’impronta personale, pure esso tipizzato, tassativo, relativo alla abitualità o meno del comportamento” e, a seguito della entrata in vigore dell’art.1 del d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150, con esclusione di alcune categoria di reati; dall’altro lato attraverso l’affidamento al giudice di una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonché al grado della colpevolezza; si è infine limitata la discrezionalità del giudizio escludendo alcune contingenze ritenute incompatibili con l’idea di speciale tenuità (motivi abietti o futili, crudeltà, minorata difesa della vittima ecc.).
Lo stesso art. 131 bis cod. pen., al comma 4, definisce la nozione di comportamento abituale, prevedendo che esso sia tale nel caso in cui l’autore di reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. La tipizzazione della nozione di comportamento abituale, dunque, è stata operata non solo attraverso il richiamo alle nozioni codicistiche di delinquente abituale, professionale e per tendenza previste dal codice penale (artt. 102, 103, 104, 105, 108 cod. pen.) e di commissione di più reati della stessa indole (art. 101 cod. pen.), ma anche attraverso il richiamo alla commissione di un reato che abbia ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Le Sezioni Unite Tushaj si sono soffermate GLYPH anche sulla nozione di comportamento abituale, rilevando che la norma intende escludere dall’ambito della particolare tenuità del fatto comportamenti “seriali”. Muovendo dal presupposto che la norma non parla di condanne, ma di reati, la Suprema Corte ha chiarito che l’abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti dell stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis e che il terzo illecit della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità in presenza della quale non può trovare applicazione la causa di non punibilità. I reati possono essere successivi a quello in esame, perché si verte in un ambito diverso da quello della disciplina legale della recidiva; rilevano anche se non sono intervenute condanne irrevocabili, ma sono al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l’esistenza, sicché “nella valutazione complessiva afferente al giudizio di abitualità ben potranno essere congiuntamente considerati reati oggetto di giudizio ed illeciti accertati per così dire incidentalmente ex art. 131-bis”.
Con riferimento all’ultima categoria di reati indicati dalla norma, ovvero quelli che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, le Sezioni Unite Tushaj
hanno rilevato come il legislatore abbia evocato reati che presentano l’abitualità come tratto tipico (quale il delitto di maltrattamenti in famiglia), reati che presentano nel tipo condotte reiterate (quale il delitto di atti persecutori) e reati che implichino, nelle fattispecie concrete, plurime distinte condotte nello sviluppo degli accadimenti (quali un reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, generato dalla mancata adozione di distinte misure di prevenzione, da un consolidato regime di disinteresse per la sicurezza).
5.3. In applicazione di tali principi si è stabilito, a titolo di esempio, che “l causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori posto in essere con reiterati inadempimenti, in quanto l’abitualità del comportamento è ostativa al riconoscimento del beneficio ed essendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione” (Sez. 6, n. 22523 del 01/07/2020, P. Rv. 279563); ovvero che “la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bi cod. pen., non può essere applicata ai reati eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante la reiterazione della condotta tipica. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la ricorrenza della particolare tenuità del fatto con riferimento al reiterato trasporto non autorizzato di notevoli quantità di materiale ferroso, di cui al reato eventualmente abituale previsto dall’art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)” (Sez. 3, n.30134 del 05/04/2017, Dentice, Rv. 270255 – 01)
5.4. Il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs n.285/2002 è, per sua struttura a condotta reiterata, in quanto sanziona la condotta della guida senza patente solo se reiterata, appunto, in un arco temporale biennale.
Ne consegue che sussiste incompatibilità ontologica fra la fattispecie in esame e la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. che, non può trovare applicazione quando il reato ha ad oggetto, strutturalmente come tipizzazione del tipo, condotte reiterate (in tal senso Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, COGNOME, non mass. Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, COGNOME, non mass.).
5.5. La Corte di Appello, nel negare l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., impropriamente ha richiamato la pregressa realizzazione da parte della ricorrente di un reato della stessa indole. Tuttavia, a prescindere dal percorso argomentativo seguito, la decisione è conforme al dettato normativo, che, come visto, preclude la configurabilità della causa di non punibilità in esame quando il reato per cui si procede abbia ad oggetto condotte reiterate.
6.11 terzo motivo è manifestamente infondato.
La Corte ha ribadito il giudizio di congruità della pena base, su cui il Tribunale ha operato la riduzione di un terzo per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ha, indi, confermata la pena irrogata in primo grado di mesi 2 di arresto e euro 2000 di ammenda, sicché non si è verificata alcuna violazione del principio del divieto di reformatio in peius.
Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In Roma 5 luglio