Guida senza patente recidiva: Arresto e Ammenda sono Cumulabili
La recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un tema di grande rilevanza pratica: le conseguenze penali della guida senza patente recidiva. Con una decisione netta, i giudici hanno confermato che, in caso di reiterazione del reato nel biennio, le pene dell’arresto e dell’ammenda non sono alternative, ma si applicano congiuntamente. Questa pronuncia non solo chiarisce il quadro sanzionatorio, ma sottolinea anche importanti principi procedurali, come gli effetti dell’inammissibilità di un ricorso sulla declaratoria di prescrizione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato dalla Corte d’Appello per il reato di guida senza patente, commesso con la specifica aggravante della recidiva nel biennio. La difesa sosteneva l’illegittimità della sentenza nella parte in cui aveva irrogato, oltre alla pena dell’arresto, anche quella dell’ammenda. Secondo la tesi difensiva, la normativa non prevederebbe una sanzione cumulativa. Il ricorso mirava quindi all’annullamento della condanna, quantomeno per la parte relativa alla pena pecuniaria.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla guida senza patente recidiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno rigettato completamente la tesi difensiva, definendola in ‘palese contrasto con il dato normativo’. La decisione si fonda su una lettura chiara e letterale della legge, ribadendo la severità del legislatore nei confronti di chi persiste in questa condotta illecita.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha articolato le sue motivazioni su due pilastri fondamentali: l’interpretazione della norma incriminatrice e le conseguenze processuali della manifesta infondatezza del ricorso.
La Corretta Interpretazione dell’Art. 116 Codice della Strada
Il punto centrale della decisione riguarda l’articolo 116, comma 15, del Codice della Strada. La Corte ha chiarito che la depenalizzazione introdotta dal D.Lgs. 8/2016 riguarda esclusivamente la guida senza patente ‘semplice’, ovvero non aggravata dalla recidiva nel biennio. Quando, invece, il reato viene commesso nuovamente entro due anni, esso mantiene la sua rilevanza penale e viene punito più severamente.
La norma prevede una pena pecuniaria (ammenda da 2.257 a 9.032 euro) e stabilisce che ‘si applica altresì’ la pena dell’arresto fino a un anno. L’utilizzo della locuzione ‘altresì’, sottolinea la Corte, non lascia spazio a dubbi: indica chiaramente che la pena detentiva si aggiunge a quella pecuniaria, configurando una ‘pena congiunta’. Non si tratta di una scelta tra due sanzioni, ma dell’applicazione obbligatoria di entrambe.
L’Inammissibilità del Ricorso e le Conseguenze sulla Prescrizione
Un secondo aspetto cruciale affrontato dalla Corte riguarda la richiesta, seppur implicita, di dichiarare la prescrizione del reato, potenzialmente maturata dopo la sentenza d’appello. La Cassazione, rifacendosi a un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, ha ribadito un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la formazione di un valido rapporto processuale d’impugnazione. Di conseguenza, preclude al giudice di legittimità la possibilità di rilevare e dichiarare eventuali cause di non punibilità sopravvenute, come la prescrizione. In altre parole, un ricorso ‘temerario’ non solo viene respinto, ma cristallizza la condanna, impedendo all’imputato di beneficiare del tempo trascorso.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni. La prima, di natura sostanziale, è che la guida senza patente recidiva è un reato punito con severità, attraverso la sanzione cumulativa di arresto e ammenda. Il legislatore ha voluto colpire duramente la reiterazione di una condotta pericolosa per la sicurezza stradale. La seconda, di natura processuale, serve da monito: la presentazione di ricorsi palesemente infondati non è una strategia priva di rischi. Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, essa impedisce di far valere cause di estinzione del reato come la prescrizione, rendendo definitiva una condanna che, altrimenti, avrebbe potuto essere cancellata dal tempo.
Per la guida senza patente recidiva nel biennio, si applica solo l’arresto o anche l’ammenda?
No, si applicano entrambe. La Corte di Cassazione ha chiarito che la legge prevede una ‘pena congiunta’, ovvero l’applicazione sia della pena dell’arresto (fino a un anno) sia di quella dell’ammenda (da 2.257 a 9.032 euro).
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato ‘manifestamente infondato’?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta non solo il rigetto della richiesta, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. Inoltre, preclude la possibilità di dichiarare cause di non punibilità come la prescrizione.
Se il reato si prescrive dopo la sentenza d’appello, la Cassazione può dichiararlo estinto anche se il ricorso è inammissibile?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata, l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza non consente la formazione di un valido rapporto di impugnazione. Di conseguenza, la Corte di Cassazione non può rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5344 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5344 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge in ordine all’art. 116, comma 15, C. d. S., nella parte in cui è stata illegittimamente irrogata, oltre alla pena dell’arresto anche a quella dell’ammenda. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile.
Il motivo in questione è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo.
Va osservato che il prevenuto è stato ritenuto responsabile del reato di guida senza patente con la recidiva, anche penale, nel biennio, reato per il quale non vale la depenalizzazione di cui al D.Igs. 8/2016. La pena prevista non è solo quella dell’arresto, ma è anche quella – congiunta – dell’ammenda, già in precedenza prevista e che è stata trasformata in sanzione amministrativa pecuniaria solo con riguardo alla guida senza patente “depenalizzata” (ossia senza la recidiva nel biennio). Il reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, nell’ipotesi di recidiva n biennio ancora penalmente rilevante, prevede la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda perché la norma incriminatrice aggiunge alla pena pecuniaria dell’ammenda da 2.257 a 9.032 euro, in caso di recidiva, la pena dell’arresto fino ad un anno, come reso evidente dalla frase “si applica altresì” che precede l’indicazione della pena detentiva (Sez. 7, Ordinanza n. 13058 del 2022). Le indicazioni giurisprudenziali citate in ricorso, peraltro solo mediante estrapolazione dì frasi svincolate dal loro contesto, non hanno riguardato la questione qui sollevata che, come si è detto, trova testuale risposta nel disposto di legge.
Quanto alla eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso, va osservato che la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266, relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, Rv. 256463).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende.