Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18017 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18017 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 04/09/1983
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 10.10.2024, la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino dell’11.05.2023, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichia Bona NOME colpevole del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, del Codice della Strada, per aver condotto un’autovettura Volkswagen Lupo in data 23.02.2020, sprovvisto della patente di guida poiché revocata con provvedimento del Prefetto della Provincia di Palermo n.47757 del 10.04.2013, notificato all’interessato il 21.06.2013, e con recidiva nel bienni All’imputato era stata inflitta la pena di un mese di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, già attenuata per la scelta del rito, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l’imputato NOMECOGNOME deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione all’art. 116, comma 15, C.d.S..
Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente confermato la condanna alla pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda, laddove, a seguito della depenalizzazione intervenuta con il D.Lgs. n. 8/2016, l’ipotesi di recidiva nel biennio sarebbe punita con la s pena dell’arresto fino ad un anno, senza la previsione dell’ammenda, come confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 20338/2017 e Cass. Sez. Un., sent. n. 12064/2023) e dalla relazione illustrativa di accompagnamento al D.Lgs. n. 8/2016, ove si precisa che l’ipotesi di recidiva nel biennio resta punita con la sola pe dell’arresto fino ad un anno.
Il ricorso è inammissibile.
Il motivo in questione è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo.
Va osservato che il prevenuto è stato ritenuto responsabile del reato di guida senza patente con la recidiva nel biennio, reato per il quale non vale la depenalizzazione di cui D.Igs. 8/2016.
La pena prevista non è solo quella dell’arresto, ma è anche quella – congiunta dell’ammenda, già in precedenza prevista e che è stata trasformata in sanzione amministrativa pecuniaria solo con riguardo alla guida senza patente “depenalizzata” (ossia senza la recidiva nel biennio).
Il reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, nell’ipotesi di recidiva nel bi ancora penalmente rilevante, prevede la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda perché la norma incriminatrice aggiunge alla pena pecuniaria dell’ammenda da 2.257 a 9.032 euro, in caso di recidiva, la pena dell’arresto fino ad un anno, come reso evidente dalla frase “si applic altresì” che precede l’indicazione della pena detentiva (Sez. 7, Ordinanza n. 13058 del 2022).
Le indicazioni giurisprudenziali citate in ricorso, peraltro solo mediante estrapolazione frasi svincolate dal loro contesto, non hanno riguardato la questione qui sollevata che, come si è detto, trova testuale risposta nel disposto di legge.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), a versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 aprile 2025
Il Consigliere estensore