Guida senza patente: la Cassazione su recidiva e fuga
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta due temi cruciali legati alle violazioni del Codice della Strada: la configurazione del reato di guida senza patente in caso di recidiva e la prova della volontà di fuggire a un controllo. La Suprema Corte, con una decisione netta, dichiara inammissibile il ricorso di un automobilista, consolidando importanti principi giuridici.
I Fatti di Causa
Un automobilista veniva condannato in primo e secondo grado per i reati previsti dal Codice della Strada, in particolare per non essersi fermato dopo un incidente con danni alle cose (art. 189) e per guida senza patente (art. 116). La pena inflitta era di sette mesi di reclusione.
L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, affidandosi a due motivi principali:
1. Errata applicazione della legge sulla recidiva: secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto sussistente il requisito della recidiva nel biennio per il reato di guida senza patente.
2. Vizio di motivazione: si contestava la sentenza nella parte in cui si basava sulla deposizione di un testimone per ricostruire la dinamica dei fatti, in particolare la fuga dell’automobilista.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la recidiva nella guida senza patente
Il primo punto affrontato dai giudici riguarda la natura della ‘recidiva nel biennio’ nel reato di guida senza patente. La Corte chiarisce un aspetto fondamentale: per integrare la fattispecie penale, è sufficiente che vi sia un precedente illecito (anche se depenalizzato) accertato in via definitiva.
La Corte sottolinea che la recidiva nel biennio non è una semplice circostanza aggravante, ma un elemento costitutivo della fattispecie di reato. Ciò significa che la sua esistenza trasforma un comportamento, altrimenti sanzionato solo in via amministrativa, in un vero e proprio reato. Di conseguenza, non è necessario che tale elemento venga specificamente contestato nel capo d’imputazione, poiché fa parte intrinsecamente della definizione del reato stesso. Il motivo di ricorso è stato quindi ritenuto manifestamente infondato.
Le Motivazioni: la prova della volontà di fuga
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato infondato. La difesa lamentava un vizio nella motivazione della sentenza d’appello, che aveva utilizzato la testimonianza di una persona per ricostruire la dinamica dell’incidente e della successiva fuga.
La Cassazione ha invece ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente logica e coerente. Sulla base della testimonianza, era emerso chiaramente che l’automobilista, dopo aver ricevuto l’ordine di fermarsi (‘alt’), si era dato alla fuga, urtando altri veicoli per crearsi un varco. Secondo i giudici, tale condotta dimostrava in modo inequivocabile l’intento di sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine, nella piena consapevolezza di poter colpire altri veicoli o persone.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce due principi di notevole importanza pratica:
1. La guida senza patente si trasforma da illecito amministrativo a reato quando viene commessa una seconda volta nell’arco di due anni. Questa ‘recidiva’ è un elemento essenziale del reato e non richiede una contestazione separata.
2. La valutazione delle prove, come le testimonianze, effettuata dai giudici di primo e secondo grado non può essere messa in discussione in Cassazione se la motivazione della sentenza è logica e priva di contraddizioni. Il tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti è un motivo inammissibile di ricorso.
Quando la guida senza patente diventa un reato?
La guida senza patente diventa un reato quando il conducente commette la stessa violazione una seconda volta entro un periodo di due anni (cosiddetta “recidiva nel biennio”). La prima violazione è un illecito amministrativo, la seconda diventa penale.
È necessario che la recidiva nel biennio venga specificamente contestata all’imputato?
No. Secondo la Corte, la recidiva nel biennio è un elemento costitutivo della fattispecie di reato di guida senza patente, non una semplice circostanza aggravante. Pertanto, non occorre che sia oggetto di una specifica contestazione formale.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione di un testimone fatta da un giudice nei gradi precedenti?
No, se la motivazione della sentenza è logica e coerente. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o rivalutare le prove, come una testimonianza, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità del ragionamento seguito dai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21509 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21509 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ASCOLI PICENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona con sentenza in data27 giugno 2023 ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che lo aveva ritenuta colpevole dei reati di cui all’art. 189, comma 1 e 6 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dell’art. 116, commi 15 e 17 d.lgs. cit. condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione.
2. Il ricorso é manifestamente infondato.
Manifestamente infondato é il primo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge per avere la Corte di merito ritenuto sussistente il requisito della recidiva nel biennio con riferimento al reato di cui al capo b).
Ed invero in tema di guida senza patente, ai fini della integrazione della fattispecie di reato, è necessario che sia definitivamente accertato un precedente illecito depenalizzato ma non occorre che tale elemento sia oggetto di specifica contestazione proprio perché la recidiva nel biennio è elemento costitutivo della fattispecie di reato.
Manifestamente infondata é anche la seconda censura con cui si deduce il vizio motivatorio nella parte in cui la sentenza cita la deposizione del teste COGNOME.
Ed invero la sentenza d’appello con motivazione logica, sulla scorta della testimonianza del teste COGNOME, ha ricostruito che il COGNOME, cui era stat intimato l’alt, si era dato alla fuga così facendosi largo e quindi urtando i veicol che si trovavano lungo la sua strada, risultando pertanto inequivocamente che detta condotta fosse dettata dall’intento di sottrarsi alle forze dell’ordine nell consapevolezza di poter attingere altri mezzi.
Il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 17.4.2024