Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 626 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 626 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Napoli, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato ‘la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992, per aver guidato l’autovettura TARGA_VEICOLO senza aver conseguito la prescritta patente di guida, già revocata in data 10.7.2018, con la recidiva nel biennio, condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di giorni venti di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, con i benefici di legge.
Avverso tale decisione propone ricorso il difensore dell’imputato, deducendo tre motivi.
Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., per erronea applicazione dell’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la definitività della precedente sanzione amministrativa del 2.12.2020, sulla base della mera presunzione desunta dalla mancata presentazione di ricorso o oblazione.
Con il secondo motivo deduce illogicità della motivazione in ordine al diniego della causa ‘di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., nonostante il comportamento collaborativo tenuto al momento del controllo.
Con il terzo motivo censura la motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata riduzione della pena ai minimi edittali.
Il ricorso è manifestamente infondato in ogni sua articolazione.
Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata e priva di vizi logici, evidenziando che dalla documentazione acquisita era emerso che in data 13.04.2021 l’imputato veniva sorpreso alla guida dell’autovettura Golf targata TARGA_VEICOLO sprovvisto della prescritta patente di guida poiché revocata il 10.7.2018; inoltre, lo stesso era stato già sanzionato dalla Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano per la medesima violazione in data 2.12.2020.
La decisione è in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha reiteratamente affermato che non è indispensabile produrre un’attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecito, bensì che è sufficiente, .in via alternativa (ed esemplificativa), l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di P.G. (o una nota di servizio del personale di P.G., se utilizzabile in giudizio), cioè un minimo di prova, accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi quali, ad es., la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di
oblazione che non sia stata respinta (Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 49548 del 23/11/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 44473 del 05/10/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 35339 2 del 07/06/2023, COGNOME, non nnassimata; Sez. 6, n. 11348 del 22/02/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022, Passalacqua, non massimata; Sez. 7, Ordinanza n. 11916 del 2024 Sez. 7, Ordinanza n. 24220 del 2024).
Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo.
I giudici del gravame del merito hanno dato infatti adeguatamente conto degli elementi su cui si fonda il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., in conformità all’orientamento che verte sul dettato normativo dell’istituto, che preclude la configurabilità della causa di non punibilità in esame quando il reato per cui sì procede è per sua struttura a condotte reiterate, ricordando come questa Corte di legittimità abbia affermato che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, Cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 – 01).
Per di più, la Corte territoriale ha correttamente escluso l’applicabilità dell’art.131-bis c.p., osservando il rilevo ostativo della pluralità di violazioni commesse in un tempo assolutamente ristretto (a distanza di soli 4 mesi l’una dall’altra), della personalità per nulla tranquillante del prevenuto (all’evidenza totalmente e pervicacemente indifferente ai precetti penali attesa la revoca della patente)» ostano alla pronuncia di assoluzione per la particolare tenuità del fatto. È principio consolidato che la reiterazione della medesima condotta illecita esclude il requisito della non abitualità del comportamento richiesto dalla norma.
Quanto al terzo motivo, va premesso che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Papa, Rv. 276288).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, evidenziando la quantificazione prossima al minimo edittale, ha valutato la congruità della pena, dopo aver sottolineato nel corpo della motivazione la commissione di violazioni in un arco alquanto ristretto.
La censura pertanto risulta manifestamente infondata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025