Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22608 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22608 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cantù il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 28 giugno 2023 il Tribunale di Palermo, in rito abbreviato, ha condannato NOME COGNOME alla pena di 3 mesi di arresto per il reato dell’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni 2 con decorrenza dal 3 settembre 2019 che gli era stata inflitta con decreto del tribunale di Palermo del 25 gennaio 2019, era stato sorpreso a guidare l’autovettura Fiat 600 senza patente di guida che gli era stata revocata il 6 luglio 2006. Il fatto è stato commesso a Palermo il 5 febbraio 2020.
Con sentenza del 22 gennaio 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado.
Nel decidere sull’appello dell’imputato, la Corte di secondo grado ha evidenziato, in particolare, che il caso rientra nella previsione incriminatrice dell’articolo 73 d.lgs. n. 159 del 2011, anche riletta alla luce dell’interpretazione ad essa data dalla sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 2022, n. 211, perché la patente era stata revocata all’imputato proprio per effetto dell’applicazione di una precedente misura di prevenzione della sorveglianza speciale disposta nei suoi confronti il 25 maggio del 2006; l’imputato non ha mai riottenuto la patente dopo tale data; ne consegue che ben può dirsi che la revoca della patente era proprio conseguenza della applicazione nei suoi confronti di una misura di prevenzione.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo deduce violazione di legge in quanto nel caso in esame la revoca della patente era avvenuta per effetto di una misura di prevenzione diversa da quella ancora in essere, come risulta dalla stessa imputazione da cui emerge che la patente era stata revocata il 6 luglio 2006 e che la misura di prevenzione in essere era stata applicata il 25 gennaio 2019; si ricorrerebbe pertanto nell’ipotesi prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2022, secondo cui il reato dell’art. 73 ha come presupposto la mancanza del titolo abilitativo alla guida quale conseguenza dell’applicazione della misura di prevenzione. Se il presupposto della fattispecie contestata fosse non la misura di prevenzione in atto al momento del fatto, bensì altra misura precedente priva di efficacia, quest’ultima avrebbe dovuto essere contestata all’interno del capo di imputazione; inoltre, il decreto di applicativo della misura di prevenzione del 2006 non può essere presupposto ma deve essere dimostrato in giudizio, niente di tutto ciò è avvenuto nel corso del processo ove il decreto del 2006, nonché la circostanza che la revoca ne sia una diretta conseguenza, sono stati esclusi dall’attività istruttoria.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
L’art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011 dispone che “nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti
di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale”.
L’imputato è una persona sottoposta a misura di prevenzione personale ed è stato sorpreso alla guida di una autovettura nonostante la patente gli fosse stata revocata.
Il ricorso deduce che la norma dell’art. 73 deve essere riletta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2022, che avrebbe delimitato in senso riduttivo la fattispecie stabilendo che il reato dell’art. 73 presuppone che la mancanza del titolo abilitativo alla guida sia conseguenza dell’applicazione della misura di prevenzione.
L’argomento è infondato, perché nella sentenza citata – in cui era stata posta la questione di costituzionalità della norma dell’art. 73, che continua a considerare reato la guida senza patente quando commessa da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, nonostante la trasformazione in illecito amministrativo del reato di guida senza patente (e senza recidiva nel biennio) di cui all’art. 116, comma 13, c.d.s., operata dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 – la Corte Costituzionale ha affermato che “almeno nell’ipotesi della revoca della patente in ragione dell’applicazione della misura di prevenzione personale (l’unica finora venuta all’esame di questa Corte sotto il profilo del censurato automatismo della preclusione), c’è pertanto un momento di valutazione in concreto, caso per caso, della pericolosità specifica dell’interessato, che peraltro si accompagna anche alla giustiziabilità della valutazione prefettizia. Ciò conforta l’identificazione di una pericolosità specifica della condotta prevista dalla disposizione censurata e, quindi, il riconoscimento dell’offensività del relativo reato contravvenzionale”.
La giurisprudenza di questa Sezione successiva alla pronuncia della Corte Costituzionale ha effettivamente ritenuto che le motivazioni della pronuncia n. 211 del 2022 “impongono di ritenere che il reato oggetto dell’odierna contestazione sussiste esclusivamente se la revoca della patente di guida o il rigetto della richiesta di rilascio della stessa costituiscano una diretta conseguenza della misura di prevenzione applicata (tra cui, come si è detto, non è compreso l’avviso orale del AVV_NOTAIO se mancante di prescrizioni); dall’altra, che la condotta di guida, per essere sanzionata in forza dell’art. 73 cit., deve essere stata posta in essere nella vigenza della misura di prevenzione personale, perché il divieto di condurre autoveicoli è finalizzato ad ostacolare la pericolosità sociale del soggetto” (Sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022, COGNOME, Rv. 283820).
Nel caso in esame, però, anche a seguire questa giurisprudenza che interpreta la fattispecie incriminatrice in senso restrittivo, i presupposti per l’applicazione dell’art. 73 sussistono perché la revoca della patente è stata conseguenza di una misura di prevenzione, e la condotta di guida senza patente è avvenuta nella
vigenza di una misura di prevenzione, e quindi nella vigenza di un giudizio di maggiore pericolosità dell’autore della condotta incriminata.
Il ricorso deduce che per essere sanzionata dall’art. 73 la condotta di guida senza patente deve avvenire durante l’esecuzione della stessa misura di prevenzione che ha determinato la revoca della patente, ma l’argomento è infondato, perché questo collegamento tra il provvedimento che revoca la patente e la misura di prevenzione in costanza della quale avviene la condotta costituente reato non c’è nella norma né nella pronuncia del giudice delle leggi.
La sentenza n. 211, infatti, chiede soltanto che si tratti di un soggetto attualmente pericoloso (cfr. sul punto anche Sez. 1 n. 16829 del 20/03/2024, COGNOME Mitri, n.m.), in quanto in tal caso la permanente rilevanza penale della guida senza patente commessa dalla persona sottoposta a misura di prevenzione non determina una sorta di responsabilità d’autore, perché è una responsabilità collegata non all’autore, ma al maggior giudizio di pericolosità di chi è sottoposto a misura di prevenzione, scrivendo, in particolare, che “a differente risposta punitiva per la condotta di guida senza patente prevista, da un lato, per i soggetti non colpiti da misure di prevenzione personali, e dall’altro, per coloro che a causa dell’accertata pericolosità vi siano sottoposti, risponde ad una non irragionevole scelta del legislatore in materia di politiche sanzionatorie, coerente ad un legittimo inasprimento della risposta punitiva in relazione al differente disvalore della condotta e alla diversa intensità dell’offesa ai beni protetti. Rientra, infatti, nella non irragionevole opzione legislativa graduare la reazione dell’ordinamento rispetto ad un illecito commesso, sanzionando l’ipotesi meno grave sul piano amministrativo, allo scopo di assicurare il bene della sicurezza della circolazione stradale; e, al contempo, punire più severamente la stessa condotta, realizzata da persone pericolose perché soggette in via definitiva a misure di prevenzione personali. L’elemento differenziale della pericolosità di chi è assoggettato a una misura di prevenzione personale – che vale ad assicurare l’offensività della fattispecie di reato per tutte le considerazioni sopra svolte – rappresenta anche la ragione giustificatrice della diversa disciplina sanzionatoria. A tal riguardo, questa Corte ha già affermato che costituisce legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore attribuire specifico rilievo alla persona del colpevole”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso deduce che se il presupposto della fattispecie contestata fosse non la misura di prevenzione in atto al momento del fatto, bensì altra misura precedente priva di efficacia, quest’ultima avrebbe dovuto essere contestata all’interno del capo di imputazione, ma l’argomento è infondato, in quanto “il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato, che
viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d’imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale” (Sez. 3, Sentenza n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023), e qui la revoca della patente è un presupposto in fatto della condotta, ma gli elementi strutturali del fatto contestato all’imputato sono la condotta di guida senza patente e la sussistenza di una misura di prevenzione a suo carico, elementi entrambi che si ricavano dal capo di imputazione e che gli hanno permesso l’esercizio del diritto di difesa.
Il ricorso deduce che la circostanza che la patente fosse stata revocata per effetto della precedente misura di prevenzione inflitta all’imputato era stata data per scontata in giudizio, e non è stato adeguatamente provato in giudizio, ma l’argomento è manifestamente infondato, perché punta ad ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519).
Il ricorso è, in definitiva, infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il consigliere estensore
Il presidente