Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39925 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39925 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 22/10/2025 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio; udito l’AVV_NOTAIO, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano respingeva la richiesta di riconoscimento della sentenza irrevocabile emessa dall’autorità giudiziaria rumena, in relazione al reato di guida senza patente, sul presupposto dell’insussistenza della doppia punibilità.
In particolare, la Corte osservava che il ricorrente aveva commesso una prima
guida senza patente in data 17.4.2017 e una seconda analoga condotta il 25.9.2019, sicchè tra i due fatti non risultava sussistente il requisito, richies dalla legge italiana, della recidiva nel biennio.
Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, per violazione di legge, sostenendo che erroneamente era stata esclusa la recidiva infra-biennale.
Come espressamente riconosciuto dalla stessa Corte di appello, infatti, il primo episodio di guida senza patente era stato definitivamente accertato, con sentenza passata in giudicato, solo in data 20.3.2018 e rispetto a tale data andava verificato il requisito della recidiva biennale.
La sentenza impugnata, invece, avrebbe erroneamente ritenuto che, stante la natura di illecito amministrativo che, nel nostro ordinamento, riveste la prima condotta di guida senza patente, il requisito della recidiva andrebbe verificato esclusivamente con riguardo alla distanza temporale tra le due condotte.
Sostiene il ricorrente che tale assunto sarebbe del tutto contrario alla consolidata giurisprudenza di legittimità che, pur con riguardo all’illecit amministrativo, richiede la definitività dell’accertamento e solo da quel momento inizia a decorrere il biennio ai fini della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte di appello ha basato la propria decisione sulla sentenza resa da Sez.4, n. 8871 del 28/1/2025, Anzillotta, Rv. 287732, secondo cui in tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, essendo necessario il suo definitivo accertamento.
La Corte di appello ne ha ricavato l’ulteriore principio secondo cui sarebbe irrilevante che, nell’ordinamento rumeno, la prima condotta di guida senza patente, in quanto costituente reato, è stata definitivamente accertata con sentenza penale di condanna, ritenendo di dover prendere a riferimento la data di commissione del fatto.
Si tratta di una soluzione non condivisibile posto che, a prescindere dalla natura penale o amministrativa dell’illecito, la recidiva infra-biennale deve essere in ogni caso calcolata dalla data in cui l’accertamento è definitivo.
A ben vedere, la sentenza della quarta sezione penale depone esattamente in tal senso, lì dove afferma che: «perché sia integrata la recidiva nel biennio (elemento costitutivo del reato di cui all’art. 116, comma 15, seconda parte), non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione di un precedente illecito, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, COGNOME, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 27220901). A tal fine, come è stato giustamente puntualizzato, devono essere considerati anche episodi che non hanno rilievo penale e tuttavia anch’essi devono essere stati accertati in via definitiva dall’autorità amministrativa. È evidente infatti che, fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si può tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, De Dominici, Rv. 273405, pag. 3 della motivazione). Ne consegue che la reiterazione dell’illecito depenalizzato – su cui si basa la nozione di “recidiv nel biennio” di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada – si fonda su un precedente illecito amministrativo che sia stato definitivamente accertato, perché basato su un provvedimento non più annullabile secondo gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge».
2.1. Nel momento in cui tali principi devono trovare applicazione ai fini del riconoscimento del requisito della doppia punibilità, si rende necessaria una lettura adeguatrice a quella che è la normativa dello Stato richiedente, con la conseguenza che, se in quell’ordinamento la guida senza patente costituisce reato, la definitività dell’accertamento può conseguire esclusivamente all’esito della definitività della sentenza che accerta la commissione del fatto.
Sotto tale profilo, pertanto, non è condivisibile la tesi sostenuta nella sentenza impugnata secondo cui, essendo nel nostro ordinamento la guida senza patente un illecito amministrativo, sarebbe irrilevante il momento in cui, nell’ordinamento estero, l’accertamento diviene definitivo.
Si deve, invece, affermare il principio secondo cui ai fini della verifica dell recidiva biennale, per stabilire la possibilità del riconoscimento in Italia del reat di guida senza patente, occorre far riferimento alla normativa dello Stato la cui sentenza è oggetto di riconoscimento, individuando, secondo la disciplina ivi prevista, se e quando il primo illecito possa considerarsi definitivamente accertato.
Applicando tale principio al caso di specie, è agevole concludere nel senso che, ove nello Stato estero la guida senza patente integra in ogni caso un’ipotesi di reato, la definitività dell’accertamento consegue al passaggio in giudicato della sentenza di condanna e, quindi, è da tale momento che decorre il termine per l’accertamento della recidiva, rilevante ai fini del riconoscimento in Italia del
doppia punibilità con riferimento alla seconda condotta di guida senza patente.
Alla luce di tali considerazioni, la sentenza deve essere annulla con rinvio per nuovo giudizio dinanzi ad altra sezione della Corte di appello di Milano che, nel pronunciarsi, dovrà attenersi al principio di diritto sopra indicato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I.n. 69/2005.
Così deciso il 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH