Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39387 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39387 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a OLIVETO CITRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Salerno, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di NOME per il reato di cui all’art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), commesso il 2 febbraio 2020.
Avverso la sentenza l’imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducente violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione per aver i giudici di merito escluso che la depenalizzazione della fattispecie di guida senza GLYPH patente operasse nella TARGA_VEICOLO specie nonostante dalla deposizione dell’appartenente alla polizia giudiziaria, come emergerebbe dalla sentenza di primo grado, non sarebbe emersa la recidiva nel biennio, invece indicata in rubrica con riferimento al precedente illecito amministrativo di guida senza patente commesso il 2 ottobre 2018, ma il solo illecito amministrativo del 2 febbraio 2020.
Il ricorso è inammissibile in ragione dell’assorbente considerazione per cui, come emerge dal raffronto con i motivi d’appello (esplicitati pag. 2 della sentenza impugnata), è fondato esclusivamente su motivo che si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte territoriale (pag. 3 e s.), dovendosi quindi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparento, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
Alle assorbenti considerazioni di cui innanzi se ne aggiungono ulteriori.
4.1 Deve difatti evidenziarsi il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, cit., in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01).
Orbene, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dalla ricorrente, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto la fattispecie esclusa dal novero di quelle depenalizzate in ragione della recidiva nel biennio, con riferimento a precedente sanzione amministrativa per guida senza patente comminata il 2 ottobre 2018, ritenuta accertata, tale precedente violazione amministrativa, in ragione di quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale e in particolare dall’esame dell’appartenente alla polizia giudiziaria, valutato dalla Corte territoriale con apparato motivazionale sul punto non oggetto di censura per travisamento del mezzo di prova.
4.2. Nei termini di cui innanzi, peraltro, la Corte territoriale ha mostrato di aver correttamente applicato i principi governanti la materia, con i quali invece la ricorrente sostanzialmente non si confronta con un motivo, che, pertanto, si manifesta infondato, per cui, in tema di guida senza patente, per recidiva nel biennio deve intendersi l’accertamento del pregresso illecito disciplinare che, nella specie, è stato individuato in quello di cui alla sanzione amministrativa applicata il 2 ottobre 2018 (in materia si veda, ex plurimis, Sez. 7, n. 11919 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286200 – 01, ricco di specifici richiami della giurisprudenza di legittimità sul punto).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigli re estensore GLYPH