Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3385 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3385 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a FELTRE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, che confermava l’affermazione di responsabilità riconosciuta dal Tribunale di Belluno in ordine al reato di cui all’art. 116 d.lgs. 30/4/1992 n. 285 con condanna alla pena di mesi quattro di arresto e di euro 2.000 di ammenda.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità nei suoi confronti, assumendo che la notizia di reato era derivata da una annotazione proveniente da ufficiale di P.G. che, al momento dell’accertamento non si trovava in servizio, che alla stessa non aveva fatto seguito ì un verbale di constatazione di illecito, che il patrimonio indiziario doveva ritenersi del tutto labile in quanto l’annotazione era seguita ad un riconoscimento a distanza operato dall’agente ,non riscontrato da alcun elemento obiettivo e fondato su una percezione “de visu” la quale poteva essere risultata fallace;
2.1 Con una seconda articolazione deduce violazione di legg ,Vi210 motivazionale nella parte in cui era stata riconosciuta la recidiva nel biennio, sia in ragione della erronea indicazione da parte del verbalizzante del precedente accertamento di analoga violazione, sia perché alla segnalazione della notizia di reato non aveva fatto seguito alcuna ulteriore constatazione della nuova violazione della stessa indole, la quale era stata accertata a distanza, in assenza di ulteriore verbale di accertamento divenuto esecutivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale sulle questioni oggetto di ricorso risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio sia con riferimento all’accertamento della nuova violazione da parte del DAL COGNOME, sia con riferimento alla ricorrenza della recidiva del biennio.
3.1 Quanto al primo profilo il giudice distrettuale ha correttamente evidenziato che la notizia di reato proviene da soggetto qualificato e cioè dal vice-brigadiere COGNOME il quale, sebbene fuori dal servizio, aveva avuto modo di riconoscere l’imputato alla guida del veicolo, fornendo inoltre dichiarazioni precise e concordanti sul veicolo in circolazione da questi condotto, di cui aveva annotato la targa e della presenza in
auto della compagna dell’imputato proprietaria del veicolo. Quanto alla obiettività giuridica del reato a seguito dell’intervento parzialmente abrogatore della disposizione, va invero evidenziato che ai fini della qualificazione dell’illecito costituito dalla guida senza patente, commesso in data anteriore alla entrata in vigore del Dcr. Lgs. 8/2016, la recidiva ricorre quando sia intervenuto, nel biennio antecedente al fatto, l’avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie. Come rilevato infatti nella Relazione dell’Ufficio del Massimario n. 111/01/2016, la previsione di una norma di raccordo quale l’art.5 della suddetta disciplina sulla depenalizzazione, ha avuto la funzione di eliminare ogni incertezza, escludendo che possa ritenersi che la fattispecie decada per effetto del venire meno dell’elemento costitutivo, rappresentato appunto dalla recidiva in senso tecnico penalistico, ossia per l’assenza di un illecito penale accertato e ascrivibile all’autore della nuova infrazione (sez.4, 21.9.2016, Rv.268247 P.M. in proc.S.). Invero la suddetta disposizione non possiede solo valenza interpretativa, al fine di definire l’ambito di applicazione della fattispecie autonoma di reato costituita dalla nuova disciplina abrogatrice, già ipotesi aggravata dell’art.116 C.d S., quando la contravvenzione faceva seguito ad una precedente condanna per fatto della stessa specie. In realtà, per i fatti commessi successivamente alla entrata in vigore del d. Igs. 8/2016, la recidiva risulta integrata non più solo quando risulti il precedente giudiziario specifico, ma anche quando risulti una violazione amministrativa precedentemente accertata (sez.4, n.48779 del 21/09/2016, PM in proc.S., Rv. 268247), in tale modo dovendo intendersi il riferimento compiuto dall’art.5 alla “reiterazione dell’illecito depenalizzato”.
3.2 Orbene non pare dubbio che nella specie ricorra appieno la recidiva nel biennio in ragione della precedente contestazione (18 maggio 2017) con verbale 749953125 di analoga violazione, che risultava definitivamente accertata per mancata opposizione o estinzione per pagamento.
Del tutto corretto è stato il ragionamento della Corte di appello la quale, ai fini del perfezionamento della fattispecie, ha ritenuto sufficiente la ricorrenza di un precedente verbale di contestazione di violazione amministrativa ritualmente notificato e non opposto entro il termine di legge e ha ritenuto irrilevante che la nuova inosservanza, idonea al perfezionamento della fattispecie penale, abbia anche formato oggetto di un nuovo accertamento amministrativo lacidove, ai sensi dell’art.116 comma 15 C.d.S., il reato risulta perfezioNOME dalla guida del veicolo senza avere conseguito la patente o con patente revocata ed è questo il contenuto della notizia di reato e della contestazione oggetto del presente giudizio penale, unitamente alla verifica della recidiva.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod, proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presid nte