Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32720 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32720 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2024 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Palermo, con ordinanza resa in data 8 maggio 2025, ha convertito in ricorso per cassazione l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza emessa il 27 marzo 2024 dal Tribunale di Palermo, di condanna alla pena di mesi due di arresto ed euro 2.500,00 di ammenda sostituita la pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva di euro 4.500,00 di ammenda – per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada.
I motivi di doglianza proposti nell’atto d’impugnazione possono essere riassunti come segue.
Preliminarmente la difesa evidenzia come avverso la sentenza impugnata debba ritenersi ammissibile il rimedio dell’appello, benché la pena dell’arresto applicata sia stata sostituita con la pena pecuniaria. In proposito richiama una ordinanza di questa stessa Sezione in cui è stato affermato il seguente principio:”E’ appellabile la sentenza di condanna con cui è applicata la pena dell’ammenda in sostituzione di quella dell’arresto, anche alla stregua del disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, che sancisce, in termini di tassatività, l’inappellabilità delle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda” (così Sez. 4, ord. n. 11375 del 30/01/2024, Mamani, Rv. 286018).
Nel merito la difesa contesta l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato. Pur concordando con la ricostruzione fattuale operata dal Giudice, secondo cui in occasione del controllo di polizia del 20 agosto 2020 l’imputato era risultato privo della patente di guida, essendo già stato sanzionato per la medesima infrazione il 27/4/2020, sostiene che difetti la prova di due circostanze dirimenti. Nella specie non sarebbe stata dimostrata la definitività della precedente sanzione e, soprattutto, mancherebbe la dimostrazione che il mezzo condotto dallo NOME al momento del controllo necessitasse, per la sua conduzione, della patente di guida.
Con il secondo motivo, la difesa si duole della mancata applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. Il Giudice di primo grado avrebbe trascurato di considerare la minima offensività del fatto e l’assenza del requisito dell’abitualità del comportamento serbato, come si desumerebbe dal certificato penale.
Ebbene, l’impugnazione è inammissibile.
Già all’atto della redazione dell’appello, datato 2 luglio 2024, l’orientamento citato dalla difesa, che sosteneva l’appellabilità delle sentenze di condanna con cui era applicata la pena dell’ammenda in sostituzione di quella dell’arresto, era stato superato da altro orientamento di segno contrario, maggiormente aderente al testo del novellato art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 20573 del 13/03/2024, dep. 24/5/24, Staffieri, Rv. 286360, così nnassinnata:”In tema impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna con la quale è inflitta la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell’arresto, per effetto del disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022,
risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Deve peraltro aggiungersi come, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale in caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812).
Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il motivo di doglianza si appalesa del tutto generico, essendo totalmente privo della indicazione delle ragioni di meritevolezza (cfr. Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266460 – 01: “La concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio”).
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma che si stima equo determinare in euro mille in favore della Cassa delle ammende considerate le ragioni dell’inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
T
Il rsidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689″). A detta pronuncia sono seguite altre due sentenze, che hanno consolidato l’orientamento in parola (Sez. 1, n. 13795 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 287878: “In tema di impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna con la quale è inflitta la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione in tutto o in parte di quella dell’arresto, per effetto del disposto dell’ad. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689; Sez. 4, Sentenza n. 17277 del 06/05/2025, COGNOME, Rv. 288073).
Risulta pertanto conforme ai principi stabiliti in questa sede la decisione assunta dalla Corte di merito nella ordinanza emessa in data 8 maggio 2025, con cui l’atto d’appello proposto dall’imputato è stato convertito in ricorso per cassazione.
Venendo al merito della regiudicanda, il primo motivo di doglianza, oltre ad essere reiterativo di ragioni già correttamente vagliate dal giudice di merito, è generico e aspecifico.
In base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti documentalmente accertata, essendo sufficiente un minimo di prova a sostegno .
Nel caso in esame, il Tribunale ha richiamato il contenuto della testimonianza dell’operante di polizia e del verbale di accertamento, rimarcando come per la precedente violazione – commessa in data 27/4/2020 – fosse decorso il termine di 60 giorni per proporre opposizione. In assenza di elementi comprovanti la non definitività della contestazione, neppure provenienti dall’imputato, il Tribunale ha ritenuto correttamente integrato il requisito della recidiva nel biennio.
Quanto alla possibilità che il motocarro Ape provvisto di targa, alla cui guida è stato controllato l’imputato, potesse essere condotto senza titolo abilitativo, la prospettazione difensiva ha un connotato puramente esplorativo ed ipotetico, rivelandosi assolutamente generica.
Il secondo motivo è del pari inammissibile. La causa di non punibilità di cui all’ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata (l’imputato conduceva l’autocarro privo di copertura assicurativa in tempo di notte), elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le