Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10897 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10897 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 18/10/2021 con cui è stato condanNOME alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, deducendo ‘erronea applicazione degli artt. 129 e 533 cod. proc. pen. avendo la Corte di Appello omesso di valutare adeguatamente la sussistenza degl elementi del reato e avendo pronunciato una condanna senza raggiungere la prova dell’oltre ragionevole dubbio, basandosi su mere illazioni anziché su certezza probatoria, laddove avrebbe dovuto pronunciare una sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato poiché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo Lo stesso, in particolare, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
Quanto alla denunciata violazione dell’articolo 129 cod. proc. pen., il ricorrente lamenta la mancanza di elementi di fatto decisivi a sostegno dell’accusa, ma tale affermazione rimane generica. Nel caso di specie, infatti, non emerge alcuna “evidente innocenza” del COGNOME tale da imporre una pronuncia assolutoria immediata. La responsabilità è stata affermata sulla base di due distinti accertamenti di guida senza patente, puntualmente documentati
Tale censura costituisce invero un “non motivo” perché non deduce l’assenza di motivazione o vizi motivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure contemplate ri.211’art. ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma si sostanzia nella mera d , .duzione di una omessa pronurcia assolutoria ex art. 129 cod. pen., senza alcuna specificazione di quali sarebbero le circostanze deponenti in tal senso e con riferimento a giudizio di secondo grado instaurato da un appello avente a oggetto la soia commisurazione giudizidie della pena e conclusosi con sentenza di conferma del trattamento sanzioNOMErio anche in considerazione della
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rilevanza dei fatti come accertati all’esito del giudizio di primo grado (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano. ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01, e, tra le più recenti, Sez. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, in motivazione, e Sez. 4. Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, COGNOME, in motivazione; si vedano altresì: Sez. U, ii. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione; nonché, per lo specifico riferimento alla qualificazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del detto contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T., in motivazione, e Sez. 4, n. 27761 del 04/05/2023, COGNOME, in motivazione).
Va inoltre evidenziato che l’imputato, in sede di appello, ha chiesto la concessione delle attenuanti generiche valorizzando l’ammissione di responsabilità. Tale linea difensiva presuppone logicamente il riconoscimento del fatto storico e risulta, pertanto incompatibile con l’attuale prospettazione di una pretesa “evidente innocenza”.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla violazkDrie dell’art. 533 cod. proc. pen. in relazione ìl principio dell'”oltre ragionevole dubbio”.
Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen., qualora la censura si risolva in una generica contestazione della valutazione probatoria, in assenza di specifiche doglianze riconducibili al vizio di motivazione (Sez.3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264174 – 01).
Nel caso di specie, la Corte d’Appello non ha espresso un giudizio meramente probabilistico o basato su mere illazioni. Tale assunto è smentito dal contenuto stesso della sentenza impugnata, che richiama puntualmente i verbali attestanti la guida di veicoli in assenza del titolo nonché il provvedimento di revoca della patente adottato dal Prefetto, circostanza che rendeva l’imputato pienamente consapevole dell’illiceità della condotta.
La decisione dà atto della reiterazione del reato di guida senza patente nell’arco del biennio, elemento che integra in modo diretto l’elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice. Del pari, l’elemento soggettivo è stato logicamente desunto dalla consapevolezza della revoca e dalla volontaria scelta di porsi nuovamente alla guida, nonostante il precedente accertamento e l’impossibilità di riottenere il titolo per tre anni. A ciò si aggiunge l’ammissione dei fatti da par dell’imputato, circostanza che rafforza ulteriormente il quadro piooatorio.
La censura, è dunque smentita dalla motivazione stessa, che si fonda su precisi riscontri documentali e su un percorso argomentativo coerente.
Il ricorrente, peraltro, non prospetta una concreta ricostruzione alternativa dei fatti, ma si limita ad evocare astrattamente il principio dell’oltre ragionevol dubbio, che richiede una certezza processuale fondata su un percorso argomentativo logico, coerente e immune da manifeste illogicità, quale quello sviluppato nella sentenza impugnata.
Il reato per cui, si procede non era prescritto all’atto dell’emanazione della sentenza impugnata, e non lo è nemmeno oggi, in quanto, commesso nell’agosto 2019, ricade sotto le previsioni della c.d. Riforma Orlando che, per tutti i reat commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicembre 2019, data successivamente alla quale l’intera disciplina è stata innovata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 ha introdotto un termine di sospensione decorrente dalla data di scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi e un’ulteriore sospensione, sempre per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva. (cfr sul punto Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. Rv. 288175 – 01).
Peraltro, nemmeno si sarebbe potuta porre in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. peli (così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818; Sez. U, n. 19601 del 28/2/2008, COGNOME, Rv. 239400; Sez. U, n. 23428 del 2/03/2005, COGNOME, Rv. 231164;) Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), aia condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/03/2026