Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2852 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2852 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Marsala, che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole dei reati di cui agli artt. 116, comma 15 e 186, comma 7, cod. strada, ha ridotto la pena inflitta all’imputato in quella di mesi 1, giorni 25 di arresto ed euro 1500,00 di ammenda. Fatti commessi il 24/10/2020.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) Violazione di legge in relazione all’art. 116 cod. strada, mancata verifica della sussistenza dei presupposti normativi della fattispecie ritenuta; II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 186, comma 7, cod. strada, mancata valutazione della concreta possibilità per l’imputato di sottoporsi agli accertamenti; III) Vizio di motivazione per mancato esame dei motivi di appello; IV) Violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., omessa pronuncia in ordine alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
L’impugnazione è inammissibile.
Il primo motivo, reiterativo di ragioni di doglianza già correttamente vagliate dal giudice di merito, è generico e aspecifico. La difesa lamenta, in relazione al reato di guida senza patente, che non sussistono i presupposti di venuta ad esistenza del reato, non essendo presente agli atti il provvedimento prefettizio di revoca della patente, emesso in data 26/4/2012 e non essendo stata raggiunta la prova che l’imputato avesse avuto notizia della suddetta revoca.
Il rilievo è manifestamente infondato: la Corte di merito, con argomentazioni logiche, non censurabili in questa sede, ha evidenziato come il ricorrente, già in data 19/2/2018 fosse stato contravvenzionato per il reato di guida senza patente e, sottoposto a procedimento penale per tale fatto, fu condannato con sentenza irrevocabile del 21/6/2019 (condanna risultante dal certificato penale). Ciò, evidentemente rende palese come il ricorrente non potesse essere all’oscuro dell’intervenuta revoca della patente di guida e la semplice mancanza del provvedimento prefettizio in atti è circostanza del tutto ininfluente ai fini della configurazione del reato e della ricorrenza del presupposto della recidiva nel biennio, risultando tale requisito dal certificato penale.
Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Il rilievo è riproduttivo di ragioni di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito: si è evidenziato in sentenza come i verbalizzanti avessero riscontrato sintomi collegati all’assunzione di alcol nell’imputato, il che giustifica la richiesta di sottoposizione all’accertamento mediante alcoltest, accertamento rifiutato dall’imputato. La ritualità della richiesta è dunque comprovata dagli atti d’indagine, legittimamente utilizzabili in virtù della scelta del rito abbreviato, d cui i giudici di merito hanno dato conto in modo puntuale. Del tutto apodittica è l’affermazione contenuta nel ricorso secondo cui il ricorrente non sarebbe stato messo nelle condizioni di comprendere pienamente i propri diritti e le conseguenze collegate al suo comportamento. E’ il caso di aggiungere, per completezza argomentativa, come in caso di “rifiuto”, il personale operante non
sia tenuto ad avvertire il ricorrente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745:«L’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell'”alcoltest” non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini»).
Il terzo motivo di ricorso è del tutto generico ed in parte reiterativo della prima doglianza. A fronte di un apparato argomentativo della sentenza dettagliato e completo, la difesa assume che la Corte d’appello non avrebbe esaminato tutti i rilievi proposti nell’atto di appello, senza tuttavia specificare come questo aspetto abbia influito sulla complessiva tenuta logica della motivazione. E’ il caso di rammentare come il giudice del gravame di merito non sia tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107).
Palesemente destituito di fondamento è l’ultimo motivo di ricorso. La Corte di merito, nel rispetto dei principi stabiliti in questa sede, ha escluso che la condotta serbata dal ricorrente fosse di particolare tenuità, in ragione della pericolosità del suo agire, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie (il ricorrente, si legge in motivazione, percorreva il centro urbano con andatura “anomala”).
Ha inoltre correttamente evidenziato come nel caso di specie ricorra anche l’ulteriore elemento ostativo della condotta abituale (sull’argomento si veda Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812, così massimata:”La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio”).
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente