Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44498 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44498 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 14 dicembre 2020, ha assolto COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 349 cod. pen. (capo 2) ed ha rideterminato in mesi due di reclusione la pena inflittagli in relazione al reato di cui all’art. 1 commi 15 e 17, C.d.S. (capo 1).
COGNOME ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge in relazione agli artt. 116, co. 15, C.d.S., 1, 5 e 6 d.lgs. n. 8 del 2016 nonché 8 bis e 18, ultimo comma, I. n. 689 del 1981.
Si deduce che, ai fini della integrazione della recidiva nel biennio, la mera contestazione dell’illecito depenalizzato non è sufficiente, occorrendo il suo definitivo accertamento.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, prevista dall’art. 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non si estende alle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, le quali, a seguito della trasformazione in illecito amministrativo delle fattispecie base, si configurano quali autonome figure di reato. Ne discende che solo la fattispecie di guida senza patente, nell’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura, pertanto, come fattispecie autonoma di reato laddove la recidiva integra un elemento costitutivo (Sez. 6, n. 3178 del 26/01/2022, Balus, Rv. 282748; Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882).
Tuttavia, si è precisato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209).
La Corte distrettuale si è allineata ai predetti principi, evidenziando che il COGNOME aveva già patito, per aver circolato senza la patente di guida, una sanzione irrogata con provvedimento amministrativo e che tale provvedimento non era stato impugnato, per cui, trascorsi i sessanta giorni, era divenuto definitivo.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.