Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32705 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32705 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara del 5 luglio 2023, con la quale COGNOME NOME veniva condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 3.000 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 116 comma 15 e 17 cod. strada, commesso in Montesilvano il 14/06/2021.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due motivi di ricorso: a. violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al mancato accertamento della recidiva nel biennio richiesta ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada; b. omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, lung dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, lamentando, in maniera del tutto generica e aspecifica, una presunta carenza della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
2.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 44905 del 12/10/2023, COGNOME, Rv. 285318; Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209).
Questa Corte, tuttavia, ha costantemente affermato che non è indispensabile produrre un’attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecito, bensì che è sufficiente un minimo di prova (come, ad esempio, l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (Sez. 7, Ord. n. 11916 del
14/03/2024, COGNOME, Rv. 286200 – 01; Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, COGNOME, non nnassimata; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, COGNOME, non massímata; Sez. 7, Ord. n. 49548 del 23/11/2023, COGNOME, non massimata).
La Corte territoriale si è posta in linea con tale orientamento, sulla scorta dell’acquisizione del verbale di contestazione, nonché del certificato casellario rilasciato a nome dell’imputato, dal quale emerge che lo stesso risulta gravato da cinque precedenti penali specifici, mancando, in ogni caso, l’allegazione, da parte dell’imputato o del suo difensore, di elementi (quali, ad es., la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta) idonei a contestare la sussistenza della definitività della precedente violazione.
2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso non è consentito in sede di legittimità, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
I giudici del gravame del merito hanno dato infatti adeguatamente conto degli elementi su cui si fonda il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., in conformità all’orientamento che verte sul dettato normativo dell’istituto, che preclude la configurabilità della causa di non punibilità in esame quando il reato per cui sì procede è per sua struttura a condotte reiterate, ricordando come questa Corte di legittimità abbia affermato che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, Cod. strada, nei solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibfle il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17/09/2025
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