Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34598 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34598 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale NOME COGNOME è stato condannato, previa applicazione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi uno, giorni dieci di arresto ed C 2.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (in Caserta il 12 giugno 2021). Con la sentenza confermata in appello è stata anche disposta la confisca del motociclo in sequestro.
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello, lamentando: col primo e col terzo motivo, violazione di legge e vizi di motivazione quanto all’affermazione della penale responsabilità non essendo stata accertata la recidiva nel biennio, in assenza della quale il fatto integra un mero illecito amministrativo e il motociclo in sequestro non avrebbe potuto essere confiscato; col secondo motivo, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.; con la seconda parte del terzo motivo, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale e la mancata concessione dei benefici di legge.
Considerato, quanto ai motivi inerenti all’affermazione della responsabilità penale, che, come risulta dalla sentenza impugnata (pag. 4), nei confronti di COGNOME, in data 9 febbraio 2021, è stato elevata una sanzione amministrativa per guida senza patente e non risulta che contro questo provvedimento sia stato proposto ricorso. Rilevato che la difesa si limita a contestare genericamente l’esistenza di un accertamento definitivo. Rilevato che esula dai poteri della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945). Rilevato, peraltro, che per provare la recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, Rv. 286879; Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200).
Rilevato, quanto al secondo motivo, che «la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio» (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812).
Rilevato ancora, che i motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio non risultano essere stati devoluti in grado di appello e, in ogni caso, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, circostanza che non ricorre nel caso di specie (cfr: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).
Rilevato, quanto alla mancata applicazione dei benefici di legge che (non ritenuti concedibili dal giudice di primo grado), che la disposizione di cui all’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. non impone al giudice di secondo grado di motivare sempre, anche in assenza di richiesta dell’impugnante, il mancato esercizio del potere discrezionale che la legge gli attribuisce (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376) e tuttavia gli impone di fornire una risposta nel caso in cui una
tale richiesta sia stata formulata, anche solo in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Sez. 5, n. 1099 del 26/11/1997, dep. 1998, Rv. 209683). Nel caso di specie nessuna richiesta in tal senso risulta essere stata formulata sicché l’imputato non può dolersi adesso che la Corte di appello non abbia motivato sul punto.
Rilevato che il potere del giudice di appello di applicare, anche d’ufficio, la sospensione condizionale della pena, il beneficio della non menzione della condanna e una o più circostanze attenuanti è un potere eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale dettato dal primo comma dell’art. 597 cod. proc. pen., secondo il quale l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, sicché l’obbligo per il giudice di appello di motivare sul mancato esercizio dei poteri officiosi riconosciuti dall’ art. 597, comma 5, cod. proc. pen., sorge soltanto quando vi sia stata sollecitazione della parte nel corso del giudizio (Sez. 2, n. 40997 del 26/06/2013, Petito, Rv. 257234).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e a ciò consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle annende. Così deciso il 7 ottobre 2025
e tensore