Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5572 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5572 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati a lei ascritti è inammissibile, pe reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio d legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza d giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi i ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, in tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio, ai fini della prova della defin dell’accertamento, è sufficiente l’acquisizione di un elemento dimostrativo in tal senso accompagnato dalla mancata deduzione, da parte del ricorrente, di aver impugnato, o di avere richiesto oblazione, avverso la sanzione amministrativa (Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Pg, Rv. 287732 – 01); nel caso tale elemento è stato desunto da quanto riferito dagli operanti in ordine alla data dell’ultima violazione del 16.10.2019 e dalla mancanza di allegazioni contrarie da parte della difesa. Il secondo motivo non considera che nel caso la contestazione era quella di essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti di legge, per quale non necessita alcun accertamento sullo stato di alterazione, essendo sufficiente il ragionevole motivo di ritenere l’imputata alla guida sotto effetto di sostanze stupefacent come motivatamente valutato nel caso di specie. Sul rigetto dell’istanza di continuazione il giudice territoriale ha congruamente argomentato in ordine alla notevole distanza di tempo tra il primo reato e quelli in esame e all’assenza di elementi a supporto dell’unicità del diseg criminoso. Anche sul diniego delle attenuanti generiche la motivazione non è manifestamente illogica, pertanto la stessa non è sindacabile nella presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 gennaio 2026