Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28474 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CANALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità ,
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RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 26/10/2022 il Tribunale di Asti aveva dichiarato NOME responsabile della contravvenzione di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per aver guidato l’autovettura sprovvisto della patente di guida poiché revocata per marcanza dei requisiti morali, con precedente violazione accertata in data 30 luglio 2017. Fatto commesso in Villafranca d’Asti il 27 gennaio 2019.
NOME COGNOME propone ricorso censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione di norme processuali previste a pena di nullità ex art. 181, comma 4, in relazione all’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. Con il primo motivo di appello la difesa aveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di correlazione tra imputazione contestata e sertenza in quanto il giudice aveva ritenuto sussistente la penale responsabilità dell’imputato sulla base di una precedente violazione della stessa norma in data 30 luglio 2017 anziché, come contestato, in data 5 ottobre 2018, dunque condannando l’imputato per un fatto diverso. La Corte di appello, nel confermare tale decisione, ha ritenuto che non fossero state compromesse le garanzie difensive in quanto nel corso della fase dibattimentale il teste di polizia giudiziaria aveva fatto esplicito e univoco riferimento alla violazione del 30 luglio 2017. La difesa assume che tale dato è emerso nel corso del dibattimento allorché non potevano essere approntati adeguati mezzi difensivi, non potendosi ritenere che l’imputato abbia accettato il contraddittorio su una contestazione inesistente o non ancora esistente. Dalla incertezza sull’oggetto dell’imputazione è scaturito un reale pregiudizio per il diritto di difesa in quanto solo con la senl:enza si è stabil quale fosse la precedente violazione della guida senza patente, mancando dunque correlazione tra accusa e sentenza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. Con il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada in quanto sarebbe stato onere dell’accusa provare la definitività dell’illecito precedente intervenuta in dat anteriore alla commissione del réato oggetto di giudizio; la difesa censura la sentenza impugnata in quanto la prova della definitività dell’accertamento della violazione antecedente è stata desunta dalla deposizione del teste COGNOME inerente a notizie acquisite dalla banca dati dei Carabinieri che non fornivano l’attestazione della definitività del precedente, sostenendosi che fosse onere dell’imputato dimostrare la non definitività della prima violazione contestata, così ribaltando l’onere della prova.
2.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’estinzione del reato per prescrizione prima della sentenza di appello. Risalendo il fatto al 27 gennaio 2019, alla data della sentenza di appello del 6 marzo 2024 il reato era estinto per prescrizione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Occorre ricordare che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa sicché l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’ iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 – 04). Da altra prospettiva, l’identità del fatto contestato con la sentenza si misura sulla corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona; dunque, nel caso in esame, dalla perfetta corrispondenza tra la guida senza patente contestata come commessa in Francavilla d’Asti il 27 gennaio 2019 e la violazione accertata nelle conformi sentenze di merito. La circostanza che il precedente fosse databile il 30 luglio 2017 anziché il 5 ottobre 2018 non modifica il fatto nei suoi elementi costitutivi, posto che la recidiva nel biennio, pur configurandosi essa stessa elemento costitutivo del reato (Sez. 4, n.42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882 – 01), non modifica il tempus commissi delicti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con riguardo al profilo della violazione delle garanzie difensive, la sussistenza della recidiva nel biennio era stata regolarmente contestata’ la censura risulta aspecifica in quanto la difesa non ha allegato quali mezzi difensivi avrebbe potuto approntare con riferimento alla data della violazione erroneamente indicata nel capo d’imputazione, accertata nel contraddittorio dibattimentale.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la sentenza è conforme al principio già affermato dalla Corte di legittimità secondo il quale «In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari» (Sez. 7, Ord. n. 11916 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286200 – 01; Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 45:37 del 17/01/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 49548 del 23/11/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 44473 del 05110/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 35339 2 del 07/06/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 11348 del 22/02/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022, COGNOME, non massinnata).
Con riguardo al terzo motivo di ricorso, si tratta di censura infondata in quanto, trattandosi di reato commesso il 27 gennaio 2019, trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 1, comma 11 lett. b), legge 23 giugno 2017 n.103 in base alla quale il corso della prescrizione è da ritenersi sospeso dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, ossia nel caso in esame dal 24 gennaio 2023, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello, ossia sino al 6 marzo 2024, per un periodo complessivo di un anno, un mese e 10 giorni. Il termine di prescrizione del reato va, dunque, indicato nella data del 9 marzo 2025.
Il collegio è consapevole del fatto che la questione è stata variamente risolta in alcune pronunce della Corte di cassazione; tale diversa valutazione giustifica la pronuncia di rigetto del ricorso anziché di inammissibilità.
La Sezione Quarta (Sez. 4, n. 39170 del 28/06/2023, COGNOME, in motivazione) ha affermato l’operatività dell’art. 159, comma 2, cod. pen., così come modificato dall’art. 1, legge 23 giugno 2017, n. 103, quale disciplina più favorevole sia rispetto alla disciplina introdotta, a decorrere dal 1 gennaio 2020, con l’art. 1, comma 1 lett. e) n. 1, legge 9 gennaio 2019, n. 3, successivamente abrogato dall’art. 2, comma 1 lett.a), legge 27 settembre 2021, n. 134, sia rispetto alla disciplina introdotta con quest’ultima legge (c.d. riforma Cartabia).
Va in questa sede ribadito che dall’effetto abrogativo della norma da ultimo citata non potrebbe derivare l’ultrattività della disciplina previgente la legg n.103/2017 (c.d. legge ex Cirielli) in quanto l’art.159, comma 2, cod. pen. abrogato non è la disposizione introdotta con la c.d. legge Orlando n.103/2017 ma la disposizione che l’aveva modificata, introdotta con la c.d. legge Bonafede n.3/2019, in vigore dal 1 gennaio 2020. Da cui consegue che, per i fatti commessi nel vigore della legge Orlando, ossia dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, il criterio di prevalenza della legge più favorevole in caso di successione di leggi penali nel tempo previsto dall’art.2, comma 4, cod. pen. mantiene come termine di paragone la sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017.
In dettaglio, per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la legge n.103/2017 aveva modificato il previgente art. 159, cornma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito dell motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. L’art. 159, comma 2, cod. pen., così come introdotto dalla legge Orlando, era stato riformulato dall’art. 1, comma 1 lett. e) n, 1, legge n.3/2019 (c.d. «legge Bonafede»), che aveva introdotto, ma a decorrere dal 1 gennaio 2020, la previsione per cui il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado, o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla irrevocabilità de decreto di condanna. Il citato art. 159, comma 2, cod. pen., infine, è stato definitivamente abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. a), legge n.134/2021, che ha contestualmente introdotto l’art. 161 bis cod. pen., a norma del quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. La stessa legge ha introdotto, per i reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020 (ai sensi dell’art.2 comma 3), con l’art. 344 bis cod. proc. pen., l’improcedibilità dell’azione penale in caso di mancata definizione del giudizio di appello e di cassazione entro il termine, rispettivamente, di due anni e di un anno, decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art.544 cod. proc. pen., eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 154 disp. att. cod. proc. pen.; termini prorogabili con ordinanza nei casi previsti dall’art. 344 bis, comma 4, cod. proc. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
D’altro canto, l’art. 161 bis cod. proc. pen., a norma del quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado, è certamente norma meno favorevole rispetto al regime di sospensione del termine di prescrizione previsto dalla legge Orlando; tale nuova disposizione è strettamente collegata sia all’effetto abrogativo dell’art.159, comma 2, cod. pen. introdotto dalla legge Bonafede sia al regime dell’improcedibilità dettato dall’art. 344 bis cod. proc. pen. con riguardo ai reati commessi dal 1 gennaio 2020. Si è, dunque, al cospetto di un fenomeno di successione di leggi penali specificamente relativo all’incidenza sul decorso del termine di prescrizione della pronuncia della sentenza di primo grado che vede, come termini di paragone, l’art.159, comma 2, cod. pen. introdotto con legge n.103/2017, e l’art.161 bis cod. pen., introdotto con legge n.134/2021.
Il Collegio condivide, dunque, l’orientamento sposato anche dalla sentenza Sez.1 n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, in cui si è ritenuto, sulla base della natura sostanziale delle disposizioni che incidono sul decorso del tempo di prescrizione dei reati (Corte Cost. sentenza n. 278 del 2020), che la disciplina dettata dalla legge n.103/2017 (c.d. riforma Orlando) trovi applicazione ai fatti commessi dall’entrata in vigore di tale legge’ ossia dal 3 agosto 2017, sino alla data in cui la legge Orlando non era più vigente, ossia il 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art.2 cod. pen. in quanto più favorevole rispetto alla disciplina dettata dall’art.161 bis cod. pen.
Conseguentemente, il Collegio non può aderire al diverso orientamento espresso da Sez.3, n. 18873 del 27/02/2024, COGNOME, in cui si è, invece, ritenuto che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge n.103/2017, in quanto abrogata cilalla legge n. 134/2021, abbia fatto rivivere la disciplina previgente ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen. in quanto più favorevole (c.d. legge ex Cirielli). Tale impostazione non considera che l’abrogazione dell’art. 159, commi 2 e 4, cod. pen. esplicitamente prevista dalla legge n.134/2021 non ha ad oggetto la sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017 bensì l’art. 159, comma 2, cod. pen. come sostituito dalla disposizione dell’art. 1 legge n.3/2019, ossia la disposizione che aveva previsto che il termine di prescrizione rimanesse sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado fino alla data di esecutività della sentenza che definiva il giudizio. L’orientamento in parola sembra, in particolare, trascurare che all’abrogazione di tale specifica disposizione si è affiancata l’introduzione dell’art.161 bis cod. pen., in forza del quale la pronuncia della sentenza di primo grado, sia essa di condanna o di assoluzione, comporta non più la sospensione ma la definitiva cessazione del corso della prescrizione. Ed essendo pacifico che quest’ultima disposizione sia meno favorevole rispetto a quella disciplinata dalla
legge Orlando, l’effetto abrogativo non può essere considerato separatamente dalla definitiva cessazione del corso della prescrizione in quanto nella comparazione di due discipline va individuata’ la norma più favorevole in concreto previa comparazione dei due sistemi in astratto, non essendo consentita l’applicazione simultanea di disposizioni diverse secondo il criterio della maggior convenienza per l’imputato ma occorrendo applicare integralmente l’una o l’altra disciplina (Sez.5, n. 26801 del 17/04/2014, COGNOME, Rv. 260228-01; Sez. 5, n. 43343 del 05/10/2010, Pol, Rv. 248783 – 01).
In definitiva, deve ritenersi che la disciplina della prescrizione introdott dalla c.d. legge Orlando sia più favorevole rispetto alla disciplina sopravvenuta che, pur avendo abrogato la sospensione del corso della prescrizione, ne ha tuttavia contemporaneamente introdotto la cessazione definitiva alla pronuncia della sentenza di primo grado, prevedendo il regime della causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del processo esclusivamente ed espressamente per i reati commessi dopo il 1 gennaio 2020.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 luglio 2024
igliere estensore COGNOME Il Presidente