Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35719 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35719 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi estinto il reato visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; per prescrizione.
Letta la memoria depositata dal difensore che si è associato alle conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 22 giugno 2022, all’esito del giudizio abbreviato celebratosi dinanzi Tribunale di Palermo, con la quale NOME era stato dichiarato responsabile dell contravvenzione prevista dall’art.116, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, e condannato alla pena mesi 2 e giorni 20 di arresto ed C 1.000,00 di ammenda.
In punto di fatto, è merso che – all’esito di un servizio di controllo, avvenuto il 6 g 2018 – l’imputato era stato trovato alla guida della vettura Lancia Y targata TARGA_VEICOLO, sebbene non avesse mai conseguito la patente di guida; e che era stato già fermato, nelle medesime condizioni, in data 29 aprile 2016, con contestazione di illecito amministrativo.
La Corte distrettuale, dopo aver ricordato che il reato di guida senza patente, nell’ipot aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 201 n. 8 e si configura come fattispecie autonoma di reato, rispetto al quale la recidiva integra elemento costitutivo, ha evidenziato che lo stesso illecito ricorre non solo in cas accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio.
Con riferimento al caso di specie, ha ritenuto la definitività della precedente contestazi in via amministrativa, non avendo la difesa fornito alcun elemento di segno contrario e senza che sia possibile addossare all’accusa la prova di un fatto negativo come la mancata impugnazione.
In proposito, ha affermato che l’imputato non aveva messo in discussione la definitività dell precedente violazione amministrativa; in tal modo – ad avviso del giudicante – non avrebbe adempiuto al suo onere probatorio, o quantomeno di allegazione, collegato al principio di “vicinanza della prova”, in ordine al fatto che la contestazione, riscontrata nel bie precedente, non fosse divenuta definitiva a causa della proposizione da parte sua di un ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, proponendo un solo motivo di impugnazione.
In particolare ha eccepito la mancanza, contraddittorietà e la illogicità della motivazione sensi dell’articolo 606 comma 1° lett. B CPP, ritenendo che – diversamente da quanto affermato dal giudice di merito-, non spettasse al ricorrente fornire la dimostrazione che la violazi amministrativa, della cui sola contestazione si dava atto nella imputazione, fosse sta definitivamente accertata.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso p l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizion
il difensore, in data 10 giugno 2024, ha depositato conclusioni scritte, associandosi quelle del Procuratore Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidi nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illec depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 44905 del 12/10/2023, Fevola, Rv. 285318; Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209).
Questa Corte, peraltro, ha costantemente affermato che non è indispensabile produrre un’attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecito, bensì che sufficiente, in via alternativa (ed esemplificativa), l’allegazione del verbale di contestazi dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di P.G. una nota di servizio del personale di RG., se utilizzabile in giudizio), cioè un minimo di pr accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi quali, ad es., la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta d oblazione che non sia stata respinta (Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 49548 del 23/11/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 44473 del 05/10/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 35339 2 del 07/06/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 11348 del 22/02/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ordinanza n. 11916 del 2024 Sez. 7, Ordinanza n. 24220 del 2024).
Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale si allineata a tale orientamento, ave correttamente rilevato che, alla luce dell’epoca remota del precedente verbale di accertamento e della mancata allegazione di dati contrari da parte dell’interessato, la recidiva era s ritualmente contestata.
La carente allegazione, peraltro, è chiaramente indicativa della genericità del ricorso, n avendo la difesa apportato elementi utili a smentire il dato della definitività dell’accertame
Anche con riguardo all’asserita inversione dell’onere della prova, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio della c.d. “vicinanza della prova”: nell’ordinamento processua penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base d presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del princ
della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazio tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2 , n. 6734 del 30/01/2 COGNOME NOME, Rv. 278373).
Ricade, dunque, sull’imputato, che formuli eccezioni difensive l’incombente di allegare non solo una diversa versione dei fatti, ma anche circostanze ed elementi fattuali che consentano d provare il fondamento di quanto afferma, non potendosi fare carico all’accusa di escludere, i assenza di espliciti e concreti argomenti introdotti dalla difesa, tutte le possibili diverse m di accadimento di un fatto.
Siffatto onere di ‘puntuale allegazione’ rappresenta un’estrinsecazione del generale principi di ‘vicinanza alla prova’ (cfr. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, COGNOME) che non si traduce, rito penale, nell’inversione dell’onere probatorio, ma consente l’estensione della ricerca de prova nella direzione indicata dall’imputato, allorquando questi ‘informi’ adeguatamente ed i modo circostanziato l’organo che deve provvedervi.
Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha giustamente evidenziato che, a fronte della prova offerta dal PM in ordine al fatto che, nel biennio precedente, fosse stato elevato un verbale p guida senza patente nei confronti del NOME , quest’ultimo, pur avendone la possibilità, n ha dedotto di averlo contestato o che, comunque, non fosse divenuto definitivo prima del secondo accertamento, fornendo indicazioni per consentirne il riscontro.
1.2 La richiesta del Procuratore Generale, a cui si è associato il difensore nella memori depositata il 10 giugno 2024, di annullamento senza rinvio per essersi il reato estinto prescrizione, non può essere accolta, trattandosi di reato commesso il 6 gennaio 2018, sottoposto alla disciplina dettata dall’art. 1, comma 11 lett. b), legge 23 giugno 2017 n.103.
In dettaglio, per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la legge n.103/2017 aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introducendo la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sente di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, pe un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
Con riferimento alla differente disciplina della prescrizione dettata rispettivamente dalla legge Orlando e dalla c.d. legge Bonafede non si è verificato il fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo, regolamentato dall’art. 2 cod. pen., posto che le leggi che si so succedute contengono la previsione della loro applicabilità ai reati commessi a decorrere da una certa data.
Ciò è accaduto, invece, con riferimento alla abrogazione da parte della Riforma Cartabia Drt.2 comma 1 lett. a)] dell’art. 159, comma 2, cod. pen., così come introdotto dalla leg Orlando, e alla speculare introduzione dell’art. 161 bis cod. pen. che fa cessare il corso de prescrizione definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado.
Più favorevole deve ritenersi la disciplina della legge Orlando che, comunque, prevedeva, anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e di grado di appello, il decorrere del termine di prescrizione, sia pure con periodi di sospensione (in tal senso, Cass. Sez.IV, n.3917 del 28 giugno 2023, COGNOME).
Nella individuazione della norma più favorevole, l’effetto abrogativo della norma che prevedeva la sospensione non può essere considerato separatamente dalla nuova previsione di definitiva cessazione del corso della prescrizione in quanto la comparazione di due discipline v operata attraverso il raffronto dei due sistemi in astratto, non essendo consentita l’applicazi simultanea di disposizioni diverse secondo il criterio della maggior convenienza per l’imputat ma occorrendo applicare integralmente l’una o l’altra disciplina (Sez.5, n. 26801 del 17/04/2014 Cappetti, Rv. 260228-01; Sez. 5, n. 43343 del 05/10/2010, Pol, Rv. 248783 – 01).
Il Collegio condivide l’orientamento espresso dalla sentenza Sez.1 n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, COGNOME, sposato anche da Sez. IV n.28474 del 10 luglio 2024, in cui si è ritenuto, sul base della natura sostanziale delle disposizioni che incidono sul decorso del tempo di prescrizione dei reati (Corte Cost. sentenza n. 278 del 2020), che la disciplina dettata dalla legge n.103/20 (c.d. riforma Orlando) trovi applicazione ai fatti commessi dall’entrata in vigore di tale l ossia dal 3 agosto 2017, sino alla data in cui la legge Orlando non era più vigente, ossia il dicembre 2019, ai sensi dell’art.2 cod. pen. in quanto più favorevole rispetto alla discip dettata dall’art.161 bis cod. pen.
In definitiva, deve ritenersi che la disciplina della prescrizione introdotta dalla c.d. Orlando sia più favorevole rispetto alla disciplina sopravvenuta che, pur avendo abrogato la sospensione del corso della prescrizione, ne ha tuttavia contemporaneamente introdotto la cessazione definitiva alla pronuncia della sentenza di primo grado, prevedendo il regime della causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del processo esclusivamente ed espressamente per i reati commessi dopo il 1 gennaio 2020.
Ne consegue la coesistenza di diversi regimi di prescrizione, applicabili in ragione della da del commesso reato e in particolare:
per i reati commessi fino al 2 agosto 2017 si applica la disciplina della prescrizione det dagli artt. 157 e ss cod. pen. così come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 ( c. legge ex Cirielli);
per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017, fino al 31 dicembre 2020, si applica l disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. legge Orlando) con i periodi di sospensione previsti dall’art. 159, comma 2, cod. pen. nel testo introdotto detta legge;
per i reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020 si applica in primo grado la disciplin della prescrizione come dettata dagli artt. 157 e ss cod. proc. pen, senza conteggiare l sospensione della prescrizione di cui all’art. 159, comma 2, cod. pen., essendo stata tale norma abrogata dall’ art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021 n. 134 e sostituita c
l’art. 161 bis cod. pen. (c.d Riforma Cartabia), e nei gradi successivi la disciplina improcedibilità, introdotta appunto da tale legge.
Nel caso di specie, in virtù della disciplina applicabile ratione temporis, tenuto conto delle sospensioni del corso della prescrizione dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. pe deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado del 22 giugno 2022, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello del 6 luglio 2023, e dal termine previ per il deposito della motivazione della suddetta sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva in data odierna (13 giugno 2024), il termi di prescrizione, a partire dalla data del commesso reato ( 6 gennaio 2018), non è ancora spirato.
Alla declaratoria di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 giugno 2023
Il consigliere estensore
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