Guida senza patente e stato di necessità: quando il motivo di salute non basta
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sul delicato tema della guida senza patente, chiarendo i rigidi confini entro cui può operare la scriminante dello stato di necessità invocata per presunti motivi di salute. La decisione sottolinea che l’urgenza sanitaria non può trasformarsi in un pretesto per violare la legge, specialmente quando esistono alternative legali per ricevere assistenza.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Bari per il reato di guida senza patente, aggravato dalla recidiva nel biennio. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado. Nello specifico, sosteneva che i giudici non avessero correttamente valutato la sua posizione, avendo egli agito in uno stato di necessità dettato da problemi di salute che richiedevano un intervento urgente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione ha reso definitiva la condanna per guida senza patente. Oltre a ciò, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, non essendo stata ravvisata un’assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Le Motivazioni della Sentenza sulla guida senza patente
La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente congrua, esaustiva e logica. La decisione di escludere lo stato di necessità si basa su due pilastri fondamentali:
1. Mancanza di prove concrete: L’imputato ha semplicemente prospettato delle problematiche di salute senza fornire alcuna prova a sostegno della sua tesi. Per invocare con successo la scriminante dello stato di necessità, non è sufficiente affermare l’esistenza di un pericolo, ma è necessario dimostrarlo concretamente. Il pericolo deve essere attuale, grave e inevitabile.
2. Esistenza di alternative lecite: I giudici hanno evidenziato un punto cruciale. Anche qualora l’emergenza sanitaria fosse stata provata, l’imputato avrebbe potuto e dovuto agire diversamente. Invece di mettersi alla guida senza abilitazione, avrebbe dovuto contattare i servizi pubblici preposti, come il pronto soccorso o un’ambulanza. La guida senza patente non era, quindi, l’unica e inevitabile soluzione per fronteggiare il problema di salute. La presenza di alternative legali e percorribili fa venir meno uno dei requisiti essenziali dello stato di necessità: l’inevitabilità del comportamento illecito.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio giuridico consolidato: lo stato di necessità è una causa di giustificazione eccezionale e non può essere abusata. La sua applicazione richiede il rispetto di requisiti stringenti che, nel caso di specie, mancavano del tutto. La decisione serve da monito: le emergenze sanitarie devono essere gestite attraverso i canali legali e i servizi pubblici a disposizione dei cittadini. La violazione della legge, come nel caso della guida senza patente, non può essere giustificata da una situazione di pericolo che non è stata provata e che, in ogni caso, poteva essere affrontata in modo lecito. La sentenza conferma che la tutela della sicurezza stradale e il rispetto delle norme del Codice della Strada prevalgono su giustificazioni generiche e non adeguatamente supportate da prove.
È possibile giustificare la guida senza patente invocando uno stato di necessità per motivi di salute?
In teoria sì, ma solo a condizioni molto rigide. Secondo l’ordinanza, è necessario dimostrare con prove concrete un pericolo attuale e grave per la propria salute e l’impossibilità assoluta di ricorrere a soluzioni alternative lecite, come chiamare un’ambulanza o altri servizi pubblici.
Cosa deve dimostrare chi invoca lo stato di necessità per un’emergenza sanitaria?
Deve fornire prove concrete delle problematiche di salute che hanno causato l’emergenza. Inoltre, deve dimostrare che mettersi alla guida era l’unico modo possibile per evitare un danno grave e imminente alla propria persona.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La condanna diventa definitiva. Inoltre, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle Ammende, a meno che non si dimostri un’assenza di colpa nel proporre il ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25715 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25715 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cessazione avverso la sentenza dell d’appello di Bari indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna d per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in ordine alla esclusione della scrimina stato di necessità, dovendo egli mettersi alla guida per far fronte ai propri problem
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’impugnata sentenza fornisce motivazione congrua, esaustiva , e logica, rilevando, da un lato, che l’imputato non aveva neppure dato prova delle problematiche di sal prospettate, e, dall’altro, che per far fronte alle emergenze derivanti dalle ridette lungi dal mettersi alla guida senza averne l’abilitazione, avrebbe potuto e dovuto servizi pubblici a ciò deputati.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non r assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proc consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispos
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024
Il Consigli re estensore