Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23729 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23729 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SASSARI il 14/12/1994
avverso la sentenza del 23/09/2024 del TRIBUNALE di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 23.9.2024 il Tribunale di Sassari ha dichiarato NOME colpevole d reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per essersi posto alla della vettura TARGA_VEICOLO sprovvisto della patente di guida, in quanto ma conseguita versando in ipotesi di recidiva nel biennio ed essendo stato già sanzionato, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 1506,00 di ammenda.
L’imputato veniva tratto a giudizio in quanto in data 3.7.2020 alle ore 23 e 50 circa ve individuato da personale della Sezione Polizia Stradale di Sassari nel corso di un servizio perlustrazione nei pressi della INDIRIZZO alla guida di un veicolo e senza patente guida della categoria valida per condurre il mezzo, in quanto mai conseguita. Le forz dell’ordine accertavano che il COGNOME era stato più volte fermato e sanzionato per guida sen patente ed in particolare in data 9 marzo 2019 e 6 dicembre 2019.
Avverso detta pronuncia l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso pe cassazione articolando un solo motivo con cui deduce la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per mancata applicazione della causa di non punibilità di all’art. 131 bis cod.pen. e l’omessa motivazione circa la mancata applicazione della medesima.
Si assume che nella specie il fatto é talmente lieve e di tale natura da non prevedere neppur persone offese né programmi riparatori ma per di più il Tribunale, sebbene la difesa abbi proposto istanza e motivato circa la sua applicabilità, ha omesso di motivare sul punto.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é infondato.
Il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs n.285/2002 è, per sua struttura a con reiterata, in quanto sanziona la condotta della guida senza patente solo se reiterata, appunt in un arco temporale biennale. Ne consegue che sussiste incompatibilità ontologica fra l fattispecie in esame e la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. che, non può trov applicazione quando il reato ha ad oggetto, strutturalmente come tipizzazione del tip condotte reiterate (in tal senso Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, COGNOME non mass. Sez. n. 48515 del 05/10/2023, COGNOME non mass.; Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812).
Ebbene, nella specie il Tribunale di Sassari, a fronte dell’istanza avanzata dalla dif dell’imputato in sede di conclusioni, con motivazione ampia ed articolata, ha escluso la particolare tenuità del fatto, avendo evidenziato che il COGNOME era stato fermato e sanzionato per guida senza patente in plurime occasioni e, in particolare, in date 9 marzo 2019 e 6 dicembre 2019 (violazion amministrative che avevano comportato la contestazione della recidiva nel biennio).
3.
In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in
favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’ .5.2025