Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33665 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33665 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 01/03/2021 del Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, che aveva riconosciuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 73 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 – commesso perchØ, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Boscotrecase, per la durata di anni due, mesi tre e giorni tredici, veniva sorpreso alla guida di un ciclomotore privo di patente di guida, in quanto precedentemente revocatagli per mancanza dei requisiti morali e per l’effetto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello tenuto conto della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 116 del 02/07/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della fattispecie ascritta al ricorrente, nella parte in cui essa prevede come reato la condotta di colui che – essendo sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, non accompagnato dalla revoca della patente di guida – si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso, a causa di precedenti violazioni di disposizioni del Codice della strada.
Nel caso di specie, la patente di guida del ricorrente Ł stata revocata il 14/05/2008, per cause del tutto indipendenti dalla successiva imposizione della suddetta misura di prevenzione, in quanto ricollegabili esclusivamente alla violazione di norme del Codice della strada.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La fattispecie oggetto del giudizio di costituzionalità richiamato dalla difesa, in realtà, attiene alla situazione di chi venga colto alla guida di un’autovettura senza essere munito della patente di guida, per essere stato tale titolo abilitativo sospeso o revocato per cause ricollegabili non già all’applicazione della misura di prevenzione, bensì alla violazione di norme del Codice della strada. La dichiarazione di incostituzionalità posta dalla difesa a fondamento dell’impugnazione, però, non riguarda l’incriminazione – prevista dall’art. 73 del Codice antimafia – della condotta di guida in mancanza del titolo abilitativo, allorquando il prevenuto non sia titolare della patente per non averla mai richiesta o, pur avendola richiesta, perchØ questa gli sia stata negata, oppure gli sia stata revocata in ragione della applicazione della misura di prevenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
2. Ai fini del corretto inquadramento sistematico del thema decidendum , giova premettere come l’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 abbia reso rilevante solo in sede amministrativa il fatto di guidare senza esser muniti della relativa patente (condotta già costituente la fattispecie di reato ex art. 116, comma 15, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, cd. Codice della strada), lasciando residuare da tale depenalizzazione il solo caso in cui ricorra la recidiva nel biennio. Il legislatore, invece, ha lasciato intonso l’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, laddove Ł sanzionata la condotta di colui che – sottoposto con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale – si ponga alla guida di un veicolo senza essere munito della relativa patente, o dopo che la stessa gli sia stata negata, sospesa o revocata.
2.1. In plurime occasioni, la Corte costituzionale si Ł soffermata su tale ultima norma.
In un primo momento – a mezzo della sentenza n. 211 del 12 settembre 2022 – la Consulta ha evidenziato come ciò che ha indotto il legislatore a mantenere l’incriminazione ex art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 sia, appunto, la circostanza che la condotta risulti realizzata da un soggetto attualmente ed effettivamente pericoloso per la sicurezza pubblica, in quanto sottoposto a misura di prevenzione. Con l’ordinanza n. 214 del giorno 8 novembre 2023, il Giudice delle leggi ha poi dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma incriminatrice in questione, ribadendo che «l’elemento differenziale della pericolosità» dell’autore della condotta giustifica la diversità della risposta del codice antimafia, rispetto al Codice della strada (così può testualmente leggersi in tale pronuncia: «la scelta legislativa di sanzionare l’ipotesi meno grave sul piano amministrativo, allo scopo di assicurare il bene della sicurezza della circolazione stradale e, al contempo, di punire piø severamente la stessa condotta, se realizzata da soggetti dalla accertata pericolosità, Ł dunque coerente con un legittimo inasprimento della risposta punitiva in relazione al differente disvalore della condotta e alla diversa intensità dell’offesa ai beni protetti»). Da ultimo, la Corte costituzionale Ł intervenuta a mezzo della sentenza n. 116 del 2024, menzionata a suffragio dell’unica doglianza sussunta nel ricorso in esame.
2.2. Nella concreta vicenda, in primo luogo, costituisce dato pacificamente acquisito che COGNOME si sia visto revocare la patente di guida già nell’anno 2008, a causa della riscontrata mancanza dei necessari requisiti morali; solo nel 2018 gli Ł stata notificata, invece, la sorveglianza speciale, che gli Ł stata imposta in forza del decreto n. 20/2016.
L’unico motivo in cui si compendia il ricorso, dunque, si fonda sulla avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011, pronunciata da Corte cost. n. 116 del 2024, secondo la quale: ‹‹¨ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di ragionevolezza e offensività, di cui agli artt. 3 e 25 Cost., l’art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui punisce con sanzione penale chi, in precedenza sottoposto a
misura di prevenzione personale, guidi un autoveicolo o un motoveicolo senza patente, in quanto revocata o sospesa, anche nelle ipotesi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida non conseguano all’applicazione della misura di prevenzione. La disposizione censurata dal (…) configura una inammissibile responsabilità penale d’autore e non si giustifica sotto il profilo del principio di uguaglianza. Mentre, infatti, prevede come reato la condotta del prevenuto per guida senza patente, senza distinguere se la sospensione o la revoca di quest’ultima sia ricollegabile non già alla misura di prevenzione, ma alla violazione di norme del codice della strada (segnatamente, dei limiti di tasso alcolemico), qualifica come mero illecito amministrativo la stessa condotta posta in essere da altri soggetti (salvo il caso della recidiva nel biennio). Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 cod. antimafia, per effetto della riduzione dell’ambito applicativo della fattispecie penale prevista dalla disposizione censurata, si riespande quella dell’art. 116, comma 15, cod. strada, non piø derogato dalla prima in parte qua – trovando quindi applicazione l’ordinaria sanzione amministrativa, salva l’ipotesi della recidiva nel biennio››. 2.3. Questa Corte – conformandosi al dictum del Giudice delle leggi – si Ł già ripetutamente pronunciata sullo specifico tema, precisando come non ricorrano gli elementi costitutivi della figura tipizzata dall’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella condotta di chi – essendo già assoggettato a misura di prevenzione personale – si ponga alla guida di un autoveicolo o motoveicolo senza esser munito del necessario titolo abilitativo, ovvero dopo che lo stesso sia stato negato, sospeso o revocato, nel caso in cuila misura di prevenzione non sia piø in vigore, per esser stata la stessa interamente eseguita (Sez. 1, n. 44259 del 19/11/2024, Ardizzone, Rv. 287152 – 01).
Ancor piø in termini – rispetto alla odierna problematica – Ł il principio di diritto enunciato da Sez. 1, n. 27220 del 08/05/2025, COGNOME, non mass., la quale ha direttamente affrontato la questione attinente a un soggetto postosi alla guida di un veicolo – nella vigenza del provvedimento di prevenzione – senza essere titolare della relativa patente, per essergli stata la stessa revocata a causa della mancata sottoposizione alla visita di revisione.
Nella parte motiva di tale pronuncia – che questo Collegio condivide e al cui orientamento intende dare piena continuità – può leggersi quanto segue: ‘La giurisprudenza di legittimità si Ł già, del resto, confrontata con le indicate sentenze del Giudice delle leggi, condivisibilmente evidenziando come l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma incriminatrice imponga di ritenere che il reato previsto e punito dall’art. 73 del codice antimafia può essere commesso unicamente dal soggetto che sia, al momento del fatto, sottoposto a misura di prevenzione personale: diversamente opinando – ossia ritenendo il reato configurabile a carico di qualsiasi soggetto che, già sottoposto ad una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo senza essere munito della prescritta patente – verrebbe inevitabilmente a delinearsi una responsabilità d’autore, ossia, usando le parole della Corte costituzionale «una fattispecie penale che (ha) come presupposto una qualità della persona non connessa alla condotta», nella quale verrebbe ad essere incriminato il pregresso status di sottoposto a misura di prevenzione personale, pur se lo stesso non Ł in alcun modo in grado di comportare una maggiore pericolosità o dannosità, e, quindi, offensività, della condotta’.
Non confligge con tale esegesi di norme, peraltro, quanto stabilito dalla sentenza menzionata dal Procuratore generale in sede di requisitoria (Sez. 4, n. 572 del 31/10/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.), atteso che quest’ultima – richiamando la sopra sviscerata decisione della Consulta – fa salva l’operatività dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, allorquando la revoca della patente sia avvenuta in ragione della applicazione della misura di
prevenzione.
2.4. Nel caso concreto, la revoca del titolo abilitativo alla guida nei confronti di COGNOME Ł stata originata dalla mancanza dei requisiti morali e risale al 14/05/2008; tale revoca, allora, presenta una causale che prescinde completamente dall’applicazione della sorveglianza speciale, che si colloca – quanto al profilo temporale – in epoca di gran lunga successiva. La vicenda in esame, in definitiva, Ł agevolmente riconducibile entro l’ambito applicativo della succitata sentenza Corte cost. n. 116 del 2024. In siffatta situazione, dunque, ritenere integrata la fattispecie incriminatrice ex art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 creerebbe un ‘tipo di autore’: verrebbe ricompresa, infatti, nell’area del penalmente rilevante la medesima condotta di guida in carenza di titolo abilitativo, che per qualsivoglia altro soggetto rileverebbe a titolo di illecito amministrativa, esclusivamente in ragione dello status di ‘sorvegliato speciale’ assunto dal soggetto attivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio, per insussistenza del fatto ascritto. A norma dell’art. 220 comma 4 del Codice della strada, gli atti vanno rimessi al RAGIONE_SOCIALE, perchØ procedano per la violazione di cui all’art. 116, comma 15 dello stesso Codice.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchØ il fatto non sussiste. Visto l’art. 220 comma 4 Codice della strada rimette gli atti al RAGIONE_SOCIALE perchØ si proceda per la violazione dell’art. 116 comma 15 Codice della strada Così Ł deciso, 02/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME