Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 807 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 807 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2025 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte di appello di Napoli, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale cittadino in data 20/06/2024 nei confronti di COGNOME NOME, con la quale il medesimo veniva condannato alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 2500 di ammenda per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, Cod. strada.
L’imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’art. 131 bis cod.pen. sulla particolare tenuità del fatto e in ordine alla determinazione della pena.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’at impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
Quanto al primo motivo i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine al diniego sull’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., ed in particolare il reato qui in oggetto è per sua struttura a condotta reiterata quindi non può applicarvisi l’art. 131 bis cod. pen. con cui è ontologicamente incompatibile.
In tema di guida senza patente questa Corte di legittimità ha, dunque, chiarito che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 – 01).
In ordine al secondo motivo la motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritt (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cf Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezional giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in mi media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei qual impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 464 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, COGNOME, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013, COGNOME e altro, R 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, COGNOME, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, COGNOME, Rv. 245596).
E ancora, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazion agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per ass al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei cri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena eq o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettaglia spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/201 COGNOME ed altro, Rv. 271243).
Nel caso in esame, la determinazione della pena è stata effettuata in misur inferiore al medio edittale ed è stata altresì adeguatamente argomentat sottolineando la gravità del fatto e la personalità dell’imputato, pluripregiudi e efilis ~2
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/12/2025