Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12599 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SOUK SEBT OULED NOME( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Appello di Salermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la co ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego dell’applicazio 131 bis cod. pen e RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha riproposto le stess già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con m del tutto coerente e adeguata. E’ ormai pacifica acquisizione della giurispruden Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fo motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal g gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeter anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione i quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ig le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che con dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugn senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 15/2/2013, COGNOMECOGNOME Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Sci Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
I giudici di merito hanno invero reso motivazione esaustiva congru manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di qu di legittimità, secondo cui ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione del particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudi dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, co pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione prev sufficiente GLYPH l’indicazione GLYPH di GLYPH quelli GLYPH ritenuti GLYPH rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 GLYPH Rv. 274647 GLYPH 01; Sez. 7 -, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). Nella specie, la Co territoriale ha sottolineato che l’imputato era stato colto alla guida RAGIONE_SOCIALE medesim privo di patente d guida, dopo appena 4 mesi; segnalando l’esistenza di due preceden ( nel 2011 e nel 2013), in stato di alterazione da alcool. Si tratta di motivazione illogica, attinente alla peculiare pervicacia dell’imputato nel perseverare nella co
Quanto alla concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, la Corte territoriale ha s
, tnumerosi precedenti penali dell’imputato per stupefacenti, rapina, furto, ricettazio rammentato che, dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2 convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, ai fini della conce diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato, ma apprezzata l’esistenza di elementi positivi rilevanti per la concessione del beneficio Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). E, in proposito, la Corte territoriale ha rimarcato di segnali di resipiscenza e la persistenza della condotta criminale.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del proc consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi enke