Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48515 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48515 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 21/10/2022 della Corte di appello di Messina; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21/10/2022 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del precedente 09/11/2021, con cui NOME era stato dichiarato penalmente responsabile della contravvenzione di guida senza patente e condannato, per l’effetto, alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha articolato tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 464-bis e 464 -novies cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Rileva al riguardo che la decisione della Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto immune da vizi il rigetto, disposto dal giudice di primo grado, della richiesta di messa alla prova riproposta dall’imputato, contrasterebbe con le evocate disposizioni normative e risulterebbe, inoltre, irragionevolmente motivato, posto che l’istanza in oggetto non avrebbe dovuto essere intesa come una nuova richiesta, ma, piuttosto, come sollecitazione a una rivisitazione della decisione del giudice per le indagini preliminari di revoca del precedente provvedimento di ammissione.
2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 131bis cod. pen. e di vizio di motivazione per manifesta illogicità.
Osserva, segnatamente, che la sentenza oggetto d’impugnazione, nel rigettare la richiesta di applicazione della causa di non punibilità della particolar tenuità del fatto, avrebbe fatto cattivo governo dell’indicata disposizione, fondando la statuizione su fattori diversi dall’esiguità del danno e dalla non abitualità della condotta e risulterebbe, inoltre, motivata con argomentazioni manifestamente illogiche.
2.3. Con il terzo motivo lamenta infine, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche.
Sostiene, in proposito, che la decisione in oggetto, laddove ha negato la concessione della diminuente generica, istituzionalmente finalizzata ad adeguare il trattamento sanzionatorio all’effettiva gravità del fatto, risulterebbe del tu priva di adeguata argomentazione.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dall legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 7 del d.l. n. del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall’art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME è infondato e dev’essere pertanto rigettato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 464-bis e 464-novies cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che la decisione della Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto corretto il rigetto, da parte del giu di primo grado, della richiesta di messa alla prova riproposta dall’Agliera, confliggerebbe con le menzionate disposizioni normative e risulterebbe peraltro non argomentata, posto che l’istanza avrebbe dovuto essere intesa come mera sollecitazione a una rivisitazione della decisione del giudice per le indagini preliminari di revoca del precedente provvedimento di ammissione.
Ritiene il Collegio che non sussista la denunziata violazione di legge, da intendersi, in ragione della natura delle disposizioni in tesi violate, nel senso d erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità o inammissibilità, posto che l’evocato art. 464-novies cod. proc. pen. dispone testualmente che «Nei casi di cui all’art. 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’istanza non può essere riproposta».
Nella vicenda di cui trattasi, a fronte della revoca della precedente ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, disposta, in data 27/02/2019, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina in ragione delle riscontrate inadempienze dell’Agliera, il Tribunale della medesima città ha disatteso la nuova richiesta di sospensione con messa alla prova, avanzata dal predetto durante il giudizio di primo grado, in applicazione del divieto imposto dalla norma e la Corte territoriale, cui è stata rimessa la questione con uno dei motivi di appello, ha correttamente respinto la deduzione di parte, richiamando, a sua volta, il chiaro tenore dell’indicata disposizione normativa.
Tanto rende evidente l’insussistenza sia della denunziata inosservanza di norma processuale che del prospettato vizio motivazionale, risultando, per quanto detto, la statuizione della Corte di appello di Messina adeguatamente argomentata.
Del tutto infondato risulta altresì il secondo motivo di ricorso, con cui ci s duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 131-bis cod. pen. e di vizio di motivazione, assumendo che la decisione oggetto d’impugnativa, nel respingere l’istanza di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, avrebbe fatto cattivo govern dell’indicata disposizione e sarebbe sorretta da motivazione manifestamente illogica.
Osserva in proposito il Collegio che la decisione della Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di gravame, risulta rispettosa del dato normativo e presenta una motivazione tutt’altro che illogica, posto che la denegata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto è stata fondata innanzitutto sulla natura non occasionale della condotta tenuta dal soggetto agente, che – giova ricordarlo – è sanzionata a titolo di illecito penale nel solo caso in cui risulti reiterata nel biennio.
Orbene, la circostanza posta in rilievo dai giudici del merito costituisce un indubbio ostacolo all’applicabilità dell’esimente in oggetto alla contravvenzione di guida senza patente, che, per come normata, sanziona la condotta tipizzata solo se reiterata in un arco temporale biennale.
Ha fornito, poi, la nozione di “condotta reiterata” questa Corte nel suo più ampio consesso, allorquando, nell’ermeneusi del disposto di cui all’art. 131-bis, comma 4, cod. pen., norma deputata a definire la categoria dei comportamenti abituali, ostativi ex se all’applicabilità dell’esimente, ha icasticamente affermato: «Infine è da considerare l’ultima categoria di reati indicati dalla norma: quelli che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Il legislatore evoca…, in primo luogo, reati che presentano l’abitualità come tratto tipico: il pensiero corre subito, esemplificativamente, al reato di maltrattamenti in famiglia. Analogamente per ciò che riguarda i reati che presentano nel tipo condotte reiterate. Anche qui un esempio si rinviene agevolmente nel reato di atti persecutori. In tali ambiti, può dirsi, la seria lità è un elemento della fattispec ed è quindi sufficiente a configurare l’abitualità che esclude l’applicazione della disciplina; senza che occorra verificare la presenza di distinti reati…» (in tal senso, Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266592-01).
Tanto chiarito, deve aggiungersi, poi, che costituisce ulteriore impedimento all’applicabilità dell’esimente di cui trattasi l’entità dell’offesa correlata contravvenzione per cui v’è stata condanna, correttamente valutata in termini di non particolare tenuità dalla Corte territoriale alla stregua delle modalità comportamentali del soggetto agente e del pericolo dallo stesso ingenerato per l’incolumità degli utenti della strada.
In ragione delle esposte considerazioni, deve, pertanto, concludersi che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione della norma che disciplina la menzionata esimente, argomentando la decisione in maniera logica e coerente.
Palesemente infondato è infine il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche, sostenendo che decisione impugnata risulterebbe, in parte qua, del tutto priva di adeguata argomentazione, tenuto conto della finalità della
diminuente in oggetto di adeguamento della pena da infliggere alla concreta gravità del fatto.
Osserva al riguardo il Collegio che con la doglianza di cui trattasi si invoca, di fatto, una rivalutazione, in sede di legittimità, delle modalità con cui i giudici merito hanno esercitato il potere discrezionale loro conferito dall’ordinamento, funzionale al riconoscimento all’imputato di una diminuente non tipizzata, esercizio che – giova sottolinearlo – dev’essere motivato nei limiti strettamente necessari a far emergere gli argomenti sottesi alla decisione in punto di adeguamento della sanzione alla specifica gravità del reato e alla peculiare personalità del reo.
Tale motivazione è riscontrabile nella decisione gravata, posto che la Corte di appello di Messina ha puntualmente esposto le ragioni della mancata alla concessione dell’attenuante, indicandole, in maniera sintetica, ma conforme al disposto dell’art. 133 cod. pen., nella pericolosità della condotta dell’imputato e nella sua non occasionalità.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 05/10/2023