Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 782 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 782 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d’appello di Napoli;
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 23 maggio 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 5 aprile 2023, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116, comma 15 e 17, cod. strada;
ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., che la sentenza fa corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 7, n. 34619 del 07/10/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 566 del 13/12/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, COGNOME, Rv. 286812 – 01; cfr., anche Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, COGNOME, non mass.);
rilevato che con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, e alla mancata applicazione di un più favorevole trattamento sanzionatorio;
considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l’assenza di elementi positivi di valutazione, per vero neppure indicati dal ricorrente, che allude ad un imprecisato “comportamento collaborativo”, già escluso dai giudici di merito: p. 4 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01);
ritenuto, pertanto, che viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.);
rilevato che la denunciata violazione dell’art. 133 cod. pen. non è in alcun modo argomentata;
rilevato, infine, quanto al dedotto vizio di motivazione per l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena, che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata (p. 5) ha posto a base del rigetto argomentazioni logiche (la pessima biografia penale, tra cui un precedente per evasione), esprimendo una prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito idoneo ad evidenziare gli aspetti soggettivi della personalità dell’imputato, che ne hanno determinato la decisione;
considerato, inoltre, che nel valutare la concedibilità del beneficio, contrariamente a quanto si afferma in ricorso (pp. 6 e 7), il giudice di merito non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 – 02; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, COGNOME, Rv. 263534 – 01; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto, Rv. 260136 – 01; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246184 – 01, in un caso in cui la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione fondata sul riferimento ai precedenti penali dell’imputato).
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025