Guida senza patente: la Cassazione nega la tenuità del fatto in caso di recidiva
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema di grande rilevanza pratica: la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di guida senza patente. La decisione chiarisce che, quando la condotta diventa penalmente rilevante a causa della recidiva, non è possibile invocare questo beneficio, poiché viene a mancare il presupposto della non abitualità del comportamento. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 116 del Codice della Strada, comminata dal Tribunale di Bologna e successivamente confermata dalla Corte d’Appello della stessa città. L’imputato era stato giudicato colpevole di essersi messo alla guida di un veicolo senza aver mai conseguito la patente, con la circostanza aggravante della recidiva nel biennio, che trasforma l’illecito da amministrativo a penale.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomenti principali:
1. Errata applicazione della legge penale: Si lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il fatto contestato era di lieve entità e avrebbe dovuto beneficiare di tale istituto.
2. Vizio di motivazione sulla pena: Il secondo motivo criticava la decisione dei giudici di merito riguardo alla quantificazione della pena (la cosiddetta dosimetria), ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata.
Guida senza patente e Tenuità del Fatto: le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rigettando entrambi i motivi. Sul punto cruciale, quello relativo alla particolare tenuità del fatto, i giudici hanno fornito una motivazione chiara e lineare.
La Corte ha ribadito un principio di diritto recentemente affermato: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente. La ragione risiede nella struttura stessa del reato. La condotta di guidare senza patente assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, del Codice della Strada, soltanto nel caso di recidiva nel biennio.
Questa caratteristica è decisiva. La recidiva, ovvero la ripetizione dell’illecito in un arco temporale definito, dimostra una tendenza a delinquere e qualifica il comportamento come “abituale”. La legge, tuttavia, richiede espressamente la “non abitualità” del comportamento come uno dei presupposti fondamentali per poter applicare il beneficio della particolare tenuità. Di conseguenza, l’elemento che fa sorgere il reato (la recidiva) è lo stesso che impedisce l’applicazione della causa di non punibilità. C’è, in altre parole, un’incompatibilità logica e giuridica.
La Valutazione sulla Dosimetria della Pena
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Cassazione ha ricordato che la determinazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Per adempiere all’obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice faccia riferimento a criteri generici come la “congruità” della pena, la gravità del reato o la capacità a delinquere dell’imputato, desunta anche dai precedenti penali.
Una motivazione specifica e dettagliata è richiesta solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla media edittale. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito ampie giustificazioni, basate sulla personalità del reo, e la sanzione finale era ampiamente al di sotto del medio edittale. Pertanto, nessuna censura poteva essere mossa alla decisione impugnata.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale netto: chi viene sorpreso a guidare senza patente per la seconda volta in due anni non può sperare di beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione ha importanti implicazioni pratiche, poiché chiude una potenziale via di difesa per un reato molto diffuso. La Corte ha chiarito che la natura stessa del reato, fondato sulla ripetizione della condotta, è ontologicamente incompatibile con il requisito della non abitualità richiesto per la tenuità del fatto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di guida senza patente?
La particolare tenuità del fatto non si applica perché questo reato sussiste solo in caso di recidiva nel biennio. Tale recidiva dimostra un comportamento abituale, che è una condizione che esclude per legge la possibilità di applicare il beneficio della tenuità del fatto.
Quando la guida senza patente diventa un reato?
Diventa un reato (contravvenzione) quando la stessa violazione viene commessa una seconda volta nell’arco di due anni. La prima violazione è un semplice illecito amministrativo.
Come viene giustificata la misura della pena da parte di un giudice?
Il giudice ha ampia discrezionalità e può motivare la pena con riferimenti generici alla sua congruità o alla gravità del reato. Una spiegazione dettagliata è necessaria solo se la pena è molto superiore alla media prevista dalla legge per quel reato. In questo caso, la pena era inferiore alla media.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39873 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39873 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 22.12.2023 che aveva condannato NOME per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17 D.Lvo. 30 aprile 1992, n.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il pri motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di esclus della punibilità per particolare tenuità del fatto; con il secondo motivo, violazione d e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha f corretta applicazione del principio recentemente affermato da questa Corte di legittim secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fat è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il presc requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel bie (cfr. Sez. 4, n. 28657de1 05/07/2024 Rv. 286812).
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazio della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assol relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congr aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinque essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittal (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 – 01). Nel caso di specie sono state richiamate ampie ragioni giustificati della pena irrogata ( quali la personalità del reo, desunta dai precedenti penali) e, in
la pena finale irrogata è ampiamente al di sotto del medio edittale.
Alla inammissibilità del ricorso segue condanna del ricorrente al pagamento delle spes processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 25 novembre 2025.