Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16367 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16367 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 15/07/1975
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 ottobre 2024 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 6 luglio 2023 con cui COGNOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 3.000,00 ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116, comm 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un motociclo privo del patente di guida, in quanto mai conseguita, con recidiva nel biennio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura, con il primo dei quali ha lamentato violazione degli artt. 125, 546, comma 1 lett. e), c proc. pen., 131-bis cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità pe particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., dall territoriale erroneamente esclusa, pur ricorrendone i presupposti applicativi, virtù di un percorso logico-giuridico del tutto insoddisfacente e inadeguato, quanto fondato su valutazioni meramente apodittiche e assertive.
Con il secondo motivo il ricorrente ha eccepito violazione degli artt. 12 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., 62-bis e 133 cod. pen., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’omessa concessi in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui h chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della richie di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenu del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.
In primo luogo priva di pregio è l’introduttiva doglianza, relati all’omesso riconoscimento dell’istituto previsto dall’art. 131-bis cod. p dovendo, in proposito, assumere troncante rilievo il principio già espresso questa Corte di legittimità per cui la causa di esclusione della punibilità p particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida sen
patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abituali comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (cos espressamente, Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, COGNOME, Rv. 286812-01). Per come diffusamente esplicato nell’indicata decisione, infatti, il reato ex art. comma 15, cod. strada, in quanto connotato da struttura a condotta reiterat presenta un’incompatibilità ontologica con la causa di non punibilità previs dall’art. 131-bis cod. pen., che, per l’appunto, non può trovare applicazi laddove il reato per cui si procede abbia ad oggetto condotte reiterate.
A prescindere, quindi, dal contenuto della motivazione in concreto utilizzata da parte del secondo giudice, e sottoposta a censura da parte del ricorrente, ravvisata incompatibilità ontologica tra la struttura del reato oggetto di giudi la natura dell’istituto ex art. 131-bis cod. pen. rende, all’evidenza, infon doglianza dedotta da parte del COGNOME.
Del pari priva di pregio è la censura eccepita con il secondo motivo inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i quanto palesemente generica e risultando, comunque, adeguata e logica la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto l’insussistenza di eleme idonei a consentirne la relativa concessione.
La Corte di merito, in particolare, ha ritenuto di escluderne il rela riconoscimento in ragione della carenza di ogni elemento positivamente valutabile al fine, tale non essendo stata ritenuta neppure la confessione dall’imputato nell’immediatezza dei fatti, allorquando vi era già l’evidenza d sua colpevolezza.
Trattasi di argomentazione che ben rappresenta e giustifica, in punto d diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di neg riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza palesare vizi logici ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
D’altro canto – in particolare dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. luglio 2008, n. 125 – è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazi
tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per
presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al
contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi
l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento
sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, COGNOME, Rv.
192381-01). In altri termini, l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle
condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383
del 10/07/2009, COGNOME ed altro, Rv. 245241-01).
4. Ne deriva, in conclusione, il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pre idente