Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25305 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25305 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 03/06/1992
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall’art.116, co 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Il ricorso è inammissibile.
Il punto di doglianza attinente alla rilevanza penale del fatto costituisce generica contestazione del percorso motivazionale dei giudici di merito, che hanno constatato come il ricorrente sia stato colto alla guida in assenza del necess titolo abilitativo dopo che analoga infrazione era stata accertata nel bie precedente, con conseguente perfezionamento della speciale ipotesi di recidiva prevista dalla norma incriminatrice.
Il motivo di impugnazione attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall’art.131bis cod.pen. è aspecifico e comunqu manifestamente infondato; rilevando che questa Corte ha ritenuto che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabil contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requis della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, COGNOME, Rv. 286812).
Il motivo attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuant generiche è pure manifestamente infondato
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riform dell’art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stat incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazion insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia co anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prender esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene preva ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo
elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente; nel caso di spe
quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsia elemento positivo idoneo a giustificare l’applicazione delle relative circosta
attenuanti anche alla luce degli elementi rappresentati dai precedenti prevenuto.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore NOME