Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8843 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8843 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 299/2026
NOME COGNOME
UP – 27/02/2026
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Bologna, nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a Bologna il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 13 giugno 2025 del Tribunale di Bologna;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Con sentenza del 13 giugno 2025 il Tribunale di Bologna ha dichiarato NOME non punibile per il reato di cui allÕart. 116, comma 15, cod. strada.
1.1. I giudici di merito hanno accertato che in data 10 agosto 2023, NOME fu controllato alla guida di un veicolo privo di assicurazione, e senza la prescritta patente di guida, poichŽ revocata.
Inoltre, il COGNOME fu colto alla guida di un veicolo, senza la prescritta patente, anche il 3 febbraio 2020 ed il 28 dicembre 2021.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, formulando i seguenti motivi (enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dallÕart. 173 disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con un unico motivo è denunciata violazione della legge penale sostanziale, in quanto il Tribunale ha riconosciuto la causa di non punibilitˆ senza considerare la ricorrenza delle condizioni ostative di cui al comma 4 dellÕart. 131-
cod. pen., e con una motivazione palesemente eccentrica rispetto alla valutazione richiesta da tale disposizione.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
1. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato non fa buon governo del consolidato orientamento di questa Corte, richiamato dal Procuratore ricorrente, secondo il quale la causa di esclusione della punibilitˆ per la particolare tenuitˆ del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualitˆ del comportamento; ci˜ in quanto la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dellÕart. 116, comma 15, cod. strada, soltanto in caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 566 del 13/12/2024, dep. 2025, COGNOME; Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, COGNOME, Rv. 286812 Ð 01).
2.1. Sussiste infatti incompatibilitˆ ontologica fra la fattispecie in esame e la causa di non punibilitˆ art. 131cod. pen., poichŽ questÕultima non pu˜ trovare applicazione quando il reato ha ad oggetto condotte reiterate (in tal senso Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, COGNOME, non mass.).
La sentenza deve quindi essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bologna in diversa persona fisica ai sensi dell’art. 623, lett. d), cod. proc. pen., essendo stato proposto il ricorso avverso una sentenza inappellabile.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bologna, persona fisica diversa.
Cos’ deciso in Roma, il 27 febbraio 2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME