Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16108 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16108 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso Corte d’appello di Bologna nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Lendinara il 06/04/1972
avverso la sentenza del 16/09/2024 del TRIBUNALE di Ferrara.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ferrara il 16.9.2024, che ha assolto
NOME COGNOME dal reato di guida senza patente ex art. 116, comma 15, cod. strada, perché non punibile per particolare tenuità del fatto.
Deduce violazione di legge, posto che la sentenza impugnata desume la particolare tenuità dell’offesa da circostanze (incensuratezza e conseguimento della patente di guida qualche mese dopo i fatti) prive di specifica valenza ai fini che qui rilevano; inoltre, eccepisce che l’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile al reato in disamina, stante l’abitualità della condotta ascritta all’imputato.
Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il difensore dell’imputato ha depositato memoria scritta con cui, nel confutare le censure proposte dal ricorrente, conclude per la reiezione del ricorso.
4. Il ricorso è fondato.
È assorbente la considerazione che la sentenza impugnata non è in linea con il recente e costante orientamento della Corte regolatrice, secondo il quale la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 566 del 13/12/2024, dep. 2025, Gerace, non mass.; Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, COGNOME, Rv. 286812 01).
Sussiste, invero, incompatibilità ontologica fra la fattispecie in esame e la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; quest’ultima, infatti, n può trovare applicazione quando il reato ha ad oggetto, già nella sua struttura, la reiterazione della condotta (in tal senso, Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, COGNOME, non mass.).
Sotto questo profilo, sono infondate le considerazioni avanzate dalla difesa dell’imputato nella memoria difensiva depositata, in quanto il quarto comma dell’art. 131-bis cod. pen. fa esplicito riferimento, ai fini del requisito osta della abitualità, anche a “reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”, come quello in disamina.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata; segue il rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale
Ferrara, in diversa composizione fisica.
Così deciso il 13 marzo 2025
Il Consigl ere estensore
Il Presidente