Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27220 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27220 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1602/2025
CC – 08/05/2025
– Relatore –
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 09/09/2024 della Corte d’appello dell’Aquila
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
Con la sentenza indicata in preambolo la Corte di appello di L’Aquila ha, in parziale riformadi quella in data 10 novembre 2022 con la quale il Tribunale di Vasto aveva condannato NOME COGNOME alla pena di otto mesi e venti giorni di reclusione, rideterminato alla pena allo stesso inflitta in quella di tre mesi di arresto per il reato di cui all’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perchØ questi, già sottoposto con provvedimento definitivo, alla misura dell’avviso orale emesso dal Questore di Chieti, notificato il 5 dicembre 2017, si era posto alla guida dell’autoveicolo tg. TARGA_VEICOLO, di sua proprietà, senza la patente di guida, revocata dal Prefetto di Chieti l’8 settembre 2020.
Ricorre per cassazione COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, avv. COGNOME articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge.
Rileva che la Corte di appello avrebbe confermato la rilevanza penale del fatto oggetto d’imputazione nonostante l’intervento della Corte costituzionale, con sentenza del 4 giugno 2024 n. 116, depositata il 2 luglio 2024, che ha escluso il rilievo penale della condotta contestata.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 18 aprile 2024 ha chiesto disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Non Ł superfluo premettere che l’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha trasformato in illecito amministrativo il reato di guida senza patente, già incriminato dall’art. 116, comma 15, del Codice della strada, tuttavia escludendo da tale depenalizzazione la sola ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio.
L’intervento legislativo non ha, invece, inciso sull’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce con la pena dell’arresto colui che, sottoposto con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata: si tratta, com’Ł stato chiarito , di norma speciale rispetto a quella del codice della strada (cfr. Sez. 1, n. 27828 del 13/06/2013, COGNOME, Rv. 255992 – 01), sicchØ su di essa non ha spiegato alcun riflesso la descritta depenalizzazione.
L’art. 73 citato ha superato piø volte il vaglio di legittimità costituzionale, nei limiti e per le ragioni che si indicano di seguito.
Con la sentenza n. 211 del 12 settembre 2022 la Consulta ha evidenziato che ciò che ha indotto il legislatore a mantenere l’incriminazione Ł, appunto, la circostanza che la condotta sia realizzata da un soggetto attualmente ed effettivamente pericoloso per la sicurezza pubblica, in quanto sottoposto a misura di prevenzione: si Ł, dunque, ravvisato «un quid pluris di pericolosità per il fatto che colui che sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale possa circolare alla guida di un veicolo», stabilendosi che il rilievo penale della condotta fosse funzionale a «tutelare l’ordine pubblico, potenzialmente posto in pericolo nelle ipotesi in cui sia violata la disposizione di cui all’art. 120 cod. strada, cui Ł ricollegata la necessità di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell’autorità nei confronti di soggetti pericolosi. SicchØ, rispetto alla fattispecie in esame, l’essere sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale – cui l’art. 120 cod. strada ricollega l’impossibilità di porsi legittimamente alla guida – non si pone come ‘evenienza del tutto estranea al fatto-reato’ previsto dall’art. 73 cod. antimafia (sentenza n. 354 del 2002) e pertanto non Ł configurabile come “responsabilità penale d’autore”. Ciò giustifica, sul piano del principio di offensività, la fattispecie penale di cui all’art. 73 cod. antimafia e conseguentemente non fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost.».
Con l’ordinanza n. 214 dell’8 novembre 2023 la Corte costituzionale, nuovamente investita del tema, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma penale incriminatrice in questione, ribadendo che «l’elemento differenziale della pericolosità» dell’autore della condotta giustifica la diversità risposta del codice antimafia rispetto al codice della strada: «la scelta legislativa di sanzionare l’ipotesi meno grave sul piano amministrativo, allo scopo di assicurare il bene della sicurezza della circolazione stradale e, al contempo, di punire piø severamente la stessa condotta, se realizzata da soggetti dalla accertata pericolosità, Ł dunque coerente con un legittimo inasprimento della risposta punitiva in relazione al differente disvalore della condotta e alla diversa intensità dell’offesa ai beni protetti».
Da ultimo – e per ciò che qui piø rileva – con la sentenza n. 116 del 4 giugno 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 «nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida – si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada».
Segnatamente, la questione di costituzionalità Ł stata sollevata nell’ambito di un giudizio instaurato nei confronti di una persona destinataria, in via definitiva, dalla misura di prevenzione dell’avviso orale semplice (art. 3, comma 4, d. lgs. n. 159 del 2011), imputata
del reato di cui all’art. 73 del medesimo d.lgs., per aver guidato un’autovettura senza patente, in quanto in precedenza sospesa con provvedimento prefettizio per guida in stato di ebbrezza.
La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la censura sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 25 Cost., affermando che la disposizione censurata, incriminando colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, guidi senza patente in quanto revocata o sospesa, anche nei casi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida conseguano non già all’applicazione della misura di prevenzione, ma alla precedente violazione di disposizioni del codice della strada (nel caso sottoposto alla consulta, di quella sui limiti di tasso alcolemico del conducente), non Ł compatibile con il principio di offensività dopo che, in generale, il reato di guida senza patente, o con patente sospesa o revocata, Ł stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo .
La Corte ha sottolineato che la previsione di una fattispecie penale che abbia, come presupposto, una qualità della persona che non si riflette su una maggiore pericolosità o dannosità condotta, dà luogo ad una inammissibile responsabilità penale cosiddetta d’autore che contrasta con il principio di offensività, sostanziandosi il presupposto dell’incriminazione in una qualità della persona non connessa alla condotta.
Ha, in proposito, osservato che «le qualità personali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli stessi non possono giustificare disposizioni che attribuiscano rilevanza penale a condizioni soggettive, salvo che tale trattamento specifico e differenziato rispetto ad altre persone non risponda alla necessità di preservare altri interessi meritevoli di tutela” (sentenza n. 211 del 2022). Non Ł, quindi, compatibile con il principio di offensività l’incriminazione dello status di sottoposto a misura di prevenzione personale che non si rifletta su una maggiore pericolosità o dannosità, e, quindi, offensività, della condotta, in assenza della violazione di una specifica prescrizione che sia ricollegabile alla condizione soggettiva di destinatario della misura di prevenzione personale. Ciò che, appunto, si verifica nella disposizione censurata, nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, guidi senza patente in quanto revocata o sospesa, nei casi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida conseguano non già all’applicazione della misura di prevenzione, ma alla precedente violazione delle disposizioni del codice della strada, segnatamente di quella sui limiti di tasso alcolemico del conducente. Non si giustifica, infatti, anche sotto il profilo del principio di uguaglianza, un trattamento sanzionatorio piø grave rispetto a quello stabilito dal legislatore per tutti gli altri soggetti per i quali la medesima condotta rileva quale illecito amministrativo (salvo il caso della recidiva nel biennio). Ove non ricorra la revoca, o il diniego, della patente in ragione dell’applicazione della misura di prevenzione, il prevenuto versa nella stessa condizione di ogni altro soggetto che non rispetti la disciplina del codice della strada incorrendo nella sospensione o nella revoca della patente di guida. Sia per il prevenuto, sia per gli altri soggetti, la successiva condotta di guida con patente sospesa o revocata per violazioni di norme del codice della strada non può non avere lo stesso trattamento giuridico: costituisce illecito amministrativo, salva l’ipotesi della recidiva nel biennio».
La giurisprudenza di legittimità si Ł già, del resto, confrontata con le indicate sentenze del Giudice delle leggi, condivisibilmente evidenziando come l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma incriminatrice imponga di ritenere che il reato previsto e punito dall’art. 73 del codice antimafia può essere commesso unicamente dal soggetto che sia, al momento del fatto, sottoposto a misura di prevenzione personale:
diversamente opinando – ossia ritenendo il reato configurabile a carico di qualsiasi soggetto che, già sottoposto ad una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo senza essere munito della prescritta patente – verrebbe inevitabilmente a delinearsi una responsabilità d’autore, ossia, usando le parole della Corte costituzionale «una fattispecie penale che (ha) come presupposto una qualità della persona non connessa alla condotta», nella quale verrebbe ad essere incriminato il pregresso status di sottoposto a misura di prevenzione personale, pur se lo stesso non Ł in alcun modo in grado di comportare una maggiore pericolosità o dannosità, e, quindi, offensività, della condotta. E si Ł, dunque, affermato il principio secondo cui «Non integra il reato previsto dall’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 la condotta del soggetto che, già sottoposto ad una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, quando la misura di prevenzione non sia piø in vigore in quanto interamente eseguita» (Sez. 1, n. 44259 del 19/11/2024, Ardizzone, Rv. 287152 – 01).
Tanto premesso, scrutinato il ricorso nella descritta cornice ermeneutica, come anticipato, lo stesso deve ritenersi fondato.
Risulta, infatti, che il ricorrente sia destinatario di un avviso orale del Questore che non prevedeva la revoca o la sospensione della patente di guida.
La patente di guida gli Ł stata, invece, revocata dal Prefetto a causa della violazione dell’articolo 128, secondo comma, del Codice della strada perchØ circolava alla guida di un veicolo con patente sospesa per omessa presentazione alla visita di revisione.
Il ricorrente, pertanto, a ragione invoca l’applicazione, in suo favore, della sentenza con cui la Corte costituzionale, il 4 giugno 2024 che, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 73 d. lgs. n. 159 del 2011 nei limiti di cui si Ł detto, in un caso sostanzialmente sovrapponibile a quello che lo vede interessato: nel caso sottoposto alla consulta la revoca della patente era avvenuta per violazione della norma del Codice della strada sui limiti di tasso alcolemico del conducent, nel caso oggetto del presente ricorso quella della guida con patente sospesa perchØ omessa revisione del mezzo.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, poichØ il fatto contestato non Ł previsto dalla legge come reato, con conseguente annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2024, ha altresì chiarito che, «per effetto della riduzione dell’ambito applicativo della fattispecie penale, conseguente alla dichiarazione di illegittimità, si riespande quella prevista dal codice della strada (art. 116, comma 15) per la guida senza patente, o con patente sospesa o revocata, con conseguente applicazione dell’ordinaria sanzione amministrativa, salva l’ipotesi di recidiva nel biennio».
Visto, pertanto, l’art. 220 Codice della strada, va disposta la trasmissione degli atti al N.O.R. dei Carabinieri di Vasto perchØ procedano per la violazione di cui all’art. 116, comma 15, Codice della strada.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchØ il fatto non Ł previsto dalla legge come reato. Visto l’art. 220, comma 4, Codice della strada dispone la trasmissione degli atti al N.o.r. dei Carabinieri di Vasto perchØ procedano per la violazione amministrativa di cui all’art. 116, comma 15, Codice della strada
Così Ł deciso, 08/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME