Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 572 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 572 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ALATRI il 20/11/1993
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone, emessa in data 14 dicembre 2022, con cui COGNOME NOME veniva giudicato responsabile dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lett. c), e com 2 bis, D.Lgs. n. 285/1992 e 73 D.Lgs. n.159/2011 e, previa concessione di attenuanti generiche, condannato per il primo alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 2000 di ammenda e per il secondo alla pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto.
COGNOME COGNOME a mezzo del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e). cod.proc. pen..
Evidenza in proposito che la Corte costituzionale con la sentenza 116/2024 ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 73 D.Lgs. 159/2011, nella parte in cui prevede come re condotta di colui che – sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione aiG sia stata revocata la patente di guida- si po alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a c: precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada.
Tanto premesso, rileva che la condotta a lui contestata, di aver guidato senza aver ma conseguito la patente di guida, pur essendo sottoposto alla misura di prevenzione personale dell’avviso orale e del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, integrerebbe la fatt oggetto di dichiarazione di incostituzionalità.
2.2 Con il secondo motivo censura la decisione impugnata per violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera b), c) ed e), in relazione all’articolo 649 cod.proc.pen.
Sostiene in proposito che per il medesimo fatto storico, è stato già giudicato con senten n. 3099/2020 della Corte d’appello di Roma, ormai irrevocabile, osservando che i reat contestati nei rispettivi procedimenti sono stati commessi tutti con un’unica condotta post essere il 29 giugno 2019.
2.3 Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) , cod. proc. pen., lamenta che la Corte d’appello, rispondendo ad uno specifico motivo di appell con cui si contestava l’applicazione della recidiva, abbia affermato che non v’era alcunche disapplicare, poiché “non risulta che in questo giudizio sia stata contestata al Fior recidiva”; e ciò in palese contraddizione con la decisione di primo grado e con il capo di imputazione, dove è riportata espressamente l’espressione “recidiva ex articolo 99, commi le 2 n.2, cod.pen”.
3.11 Procuratore Generale ha concluso, chiedendo che il ricorso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte Cost., con la sentenza n. 116/2024, ha dichiarato ” l’illegittimita costituzi dell’art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimaf delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte i prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patent di guida – si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada”.
La fattispecie, oggetto del giudizio di costituzionalità, concerne il caso in cui il pre sia stato colto alla guida dell’autovettura senza patente, per essere stata la stessa sospes revocata per cause ricollegabili non già alla misura di prevenzione, ma alla violazione di nor del codice della strada e segnatamente, dell’art.186 cod. strada, quanto al divieto di gu sotto l’influenza dell’alcool, che prevede, appunto, la sanzione accessoria della sospensione nei casi più gravi, della revoca della patente.
Nella parte motiva della suddetta decisione, è stato precisato che “Può, pertanto, ribadi che non è riconducibile a una responsabilità “per il modo di essere dell’autore” l’incriminazio prevista dall’art. 73 cod. antimafia, della condotta di guida in mancanza del titolo abili allorquando il prevenuto non abbia la patente per non averla mai richiesta o, pur avendol richiesta, gli sia stata negata, oppure gli sia stata revocata in ragione della applicazion misura di prevenzione. Si tratta di ipotesi in cui la mancanza del titolo abilit conseguenza – in via generale e automatica (art. 120, comma 1, cod. strada) oppure per effetto della valutazione prefettizia del caso concreto (art. 120, comma 2, cod. strada) applicazione di misure di prevenzione, cui il legislatore, per finalità di tutela del pubblico, riconnette limitazioni al conseguimento della patente di guida”.
Il giudice delle leggi ha chiarito che la dichiarazione di incostituzionalità non rig l’incriminazione, prevista dall’art. 73 cod. antimafia, della condotta di guida in mancanza titolo abilitativo, allorquando il prevenuto non abbia la patente per non averla mai richie pur avendola richiesta, gli sia stata negata , oppure gli sia stata revocata in ragione applicazione della misura di prevenzione.
A ben vedere / il caso in esame, che riguarda l’ipotesi del sottoposto a misura prevenzione che si ponga alla guida senza aver mai conseguito la patente, esula dalla portata applicativa della suddetta sentenza.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Nell’ampia elaborazione delle decisioni di legittimità, della Corte costituzionale (da u nn. 200 del 2016, 43 del 2018 e n. 222 del 2019) e della giurisprudenza sovranazionale
(sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia; sentenza Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014; sentenza della Grande Camera 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia; sentenze della Grande Sezione del 20 marzo 2018 – rispettivamente in causa C-537/16, RAGIONE_SOCIALE e altri, in cause C596/16 e C-597/16, Di Puma e RAGIONE_SOCIALE, e in causa C-524/15, COGNOME) v’è sostanziale convergenza sul presupposto che la medesinnezza del fatto ricorre quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nel configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 d 28/06/2005, COGNOME Rv. 231799; Corte Cost. n. 200/2016, che ha dichiarato l’illegittim costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il me per effetto della sussistenza del concorso formale fra reati, dovendo procedersi alla veri empirica dell’identità del fatto).
Ad esempio, è stato osservato che il reato contravvenzionale ed il reato di evento non possono mai integrare la ‘medesimezza del fatto’, tenuto in considerazione che il primo è u reato di mera condotta, il che esclude l’identità con il secondo (cfr. Sez. F, Sentenza n. 34 del 04/08/2016, COGNOME, Rv. 267597).
Il giudice, infatti, sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincide di tutti questi elementi” (Corte Cost. n. 200 del 2016, in motivazione).
Nel caso in esame la Corte distrettuale ha affermato, con motivazione immune da vizi logici, che non ricorre tale identità tra i reati giudicati in questa sede (guida in ebbrezza e art. 73 D.Lgs. 159/) e quelli oggetto del separato giudizio (furto di un veicol omissione di soccorso alle vittime del sinistro provocato).
Va t g i g t t esclusa, dunque, la configurabilità di un effetto preclusivo -anche teorico potenziale- della sentenza pronunciata nel separato provvedimento, riguardante condotte ontologicamente diverse rispetto a quelle oggetto del presente giudizio.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Dalla lettura delle sentenze di merito, emerge all’evidenza che il primo giudice relazione alle accertate contravvenzioni, abbia ovviamente escluso la recidiva originanamente contestata, dato che il testo dell’art. 99 cod. pen., novellato dalla L. n. 251 del 20 previsto che l’istituto della recidiva trovi applicazione solo per i delitti.
4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente n versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto carico del medesimo, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di eur 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Così deciso il 31 ottobre 2024
Il consigliere estensore
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