Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7408 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7408 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/05/2025 del TRIBUNALE di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME con cui ha annullamento della sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e al beneficio della chiesto l ‘ sospensione condizionale della pena, con rinvio per un nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Catania ha dichiarato NOME COGNOME responsabile in ordine al reato di cui all ‘ art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Catania il 4 agosto 2022) e lo ha condannato alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 3.000 di ammenda; con la stessa sentenza è stata disposta la confisca del veicolo di proprietà dell ‘ imputato.
Dalla sentenza emerge che COGNOME era stato fermato, alla data su indicata, alla guida del veicolo sprovvisto di patente di guida, perché mai conseguita, dopo essere già stato sanzionato con verbale divenuto esecutivo in ordine ad analoga infrazione il 28 aprile 2021.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l ‘ imputato, a mezzo del difensore, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge per assenza assoluta di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Dopo che, all ‘ udienza del 15 maggio 2025, la difesa aveva espressamente chiesto l ‘ applicazione di detta causa di non punibilità, il Tribunale non ha adottato in merito alcuna motivazione.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge per assenza assoluta di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur in presenza di una esplicita richiesta difensiva in tal senso e nonostante ricorressero tutti presupposti per la concessione del beneficio.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l ‘ annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo esame, limitatamente al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e al beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo.
Si deve premettere che con il ricorso per saltum , l ‘ imputato ha dedotto il vizio della violazione di legge, sub specie di assenza assoluta di motivazione. Le Sezioni Unite di questa Corte, invero, hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricomprese la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall ‘ art. 606 lett. e ) quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di
legge (lett. b ) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c ) (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226710). Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per saltum a norma dell ‘ art. 569 cod. proc. pen. cod. proc. pen. rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l ‘ apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l ‘ itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).
5.1.Nel caso di specie, nella stessa sentenza impugnata, nella parte in cui sono riportate le conclusioni, si dà atto che la difesa del ricorrente aveva chiesto l ‘ assoluzione dell ‘ imputato ex art. 131 bis cod. pen. o, in subordine, la condanna al minimo della pena con concessione del beneficio della sospensione condizionale. Ciò nonostante, il Tribunale ha condannato l ‘ imputato alla pena su indicata, senza nulla argomentare né in ordine alla richiesta di assoluzione ex art. 131 bis cod. pen., né in ordine alla richiesta di concessione della sospensione condizionale. Si versa, pertanto, in ipotesi di assenza grafica della motivazione che trasmoda nel vizio di violazione di legge.
6. La carenza argomentativa della sentenza impugnata con riferimento alla mancata assoluzione ex art. 131 bis cod. pen. non può essere censurata. Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio per cui il mancato esame da parte del giudice di una richiesta formulata dalle parti non comporta l ‘ annullamento della sentenza, quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l ‘ eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (in proposito, in relazione al mancato esame da parte del giudice di appello di un motivo di impugnazione Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 -01; Sez. 3 n. 21029 del 03/02/2015, Rv. 263980). Nel caso in esame, ricorre tale ultima ipotesi, in quanto il reato contestato, essendo fattispecie strutturalmente a condotta reiterata, non è compatibile con la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza Sez. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 hanno ricordato come l ‘ ambito di tale causa di non punibilità sia stato definito dal legislatore nel modo seguente: da un lato, attraverso una graduazione qualitativa, astratta, basata sull ‘ entità e sulla natura della pena con la previsione di «un elemento d ‘ impronta personale, pure esso tipizzato, tassativo, relativo alla abitualità o meno del comportamento» e, a seguito della entrata in vigore dell ‘ art.1 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, con
esclusione di alcune categorie di reati; dall ‘ altro lato, attraverso l ‘ affidamento al giudice di una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonché al grado della colpevolezza; si è infine limitata la discrezionalità del giudizio escludendo alcune contingenze ritenute incompatibili con l ‘ idea di speciale tenuità (motivi abietti o futili, crudeltà, minorata difesa della vittima ecc.). Con riferimento al presupposto negativo della non abitualità del comportamento, lo stesso art. 131 bis cod. pen., al comma 4, prevede che il comportamento sia tale nel caso in cui l ‘ autore di reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Proprio in considerazione di ciò, questa Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell ‘ art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4 n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812 -01 l Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, non mass. Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, non mass.).
Come detto, merita invece accoglimento il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale ha, infatti, omesso di argomentare in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur in assenza di presupposti ostativi ex lege .
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio, ex art. 569 comma 4 cod. proc. pen., alla Corte di Appello di Catania. Ai sensi dell ‘ art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell ‘ imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all ‘ omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catania. Visto l ‘ art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all ‘ affermazione della penale responsabilità dell ‘ imputato.
Così deciso il 12 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME