Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26795 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME. che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello de L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 116, commt 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Città Sant’Angelo l’11 luglio 2021, alla pena di mesi 2 di arresto e euro 2000 di ammenda, per avere guidato un ciclomotore sprovvisto di regolare patente di guida con recidiva nel biennio.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla affermazione della penale responsabilità. Il difensore lamenta che dall’istruttoria non sarebbe emersa la sussistenza della recidiva nel biennio. La Corte di Appello, a tale fine, avrebbe richiamato le segnalazioni risultanti dalla banca dati del sistema SDI, senza verificare la sorte di tali precedenti, nonché la condanna per analogo reato di cui al decreto penale del Gip del Tribunale di Pescara divenuto irrevocabile il 12 dicembre 2020, senza considerare che tale precedente risulta oggetto del distinto procedimento n. 1387/2020, pendente a tutt’oggi innanzi alla Corte di gassazione. La recidiva nel biennio presuppone il definitivo accertamento della condotta illecita e nel caso di specie non sarebbe stata raggiunta la prova di detta definitività.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis. cod. pen. La Corte di appello aveva rigettato la richiesta formulata con i motivi di appello, in quanto generica e priva di argomentazioni a sostegno e non aveva considerato che la non punibilità per particolare tenuità è rilevabile di ufficio anche dal giudice d appello, essendo assimilabile alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l’obbligo di declaratoria in ogni stato e grado del processo. La Corte aveva, in ogni caso, sottolineato che la condotta di reato non poteva dirsi di minima offensività in ragione dei precedenti specifici ed in tal modo aveva richiamato precedenti/ rispetto ai quali non era stata accertata la definitività. Ma anche a voler ritenere integrata la recidiva nel biennio – sostiene il difensore- ciò nondimeno non sarebbe preclusa l’applicazione della causa di non punibilità in esame: come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità il comportamento abituale, che per espresso dettato legislativo, osta alla applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., si configura quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si prosegue, ha commesso almenlko due illeciti, oltre a quello preso in esame.
2.3. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione In ordine al manc fi i riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze amenunati generiche. Il difensore osserva che il -richiamo ai precedenti penali a carico dell’imputato da parte della Corte sar generico e non terrebbe conto della condotta successiva al reato, ovvero del che l’imputato, nelle more della definizione del giudizio di appello, era ammesso dal Tribunale di Sorveglianza all’affidamento in prova terapeutico.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ric:orso.
Il difensore del ricorrente ha presentato memoria cori cui ha insistito motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.11 primo motivo è manifestamente infondato. Il reato di guida senza patente nell’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato da 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura come fattispecie autonoma di r di cui la recidiva integra un elemento costitutivo (ez. 4 n. 42285 del 10/05/2 Rv. 270882 ‘Llítiez. 4 n. 42285 del 10/05/2017, Rv. 270882). L’arti., comm 2, d. 1gs. n. 8 del 2016 ha, infatti, escluso espressamente l’applic dell’intervenuta abrogatio criminis alle ipotesi aggravate RAGIONE_SOCIALE fattispecie incluse nell’intervento di depenalizzazione, che riguarda solo le violazioni «per le è prevista la sola pena della multa e dell’ammenda». Il sec:ondo comma del disposizione, nel delimitare l’ambito di applicazione della disciplina del comma, prevede che se alla fattispecie base punita con la sola pena pecunia è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anc alternativa e congiunta – la stessa deve ritenersi figura autonoma di reato, tale esclusa, quindi, dal novero RAGIONE_SOCIALE fattispecie per le quali opera l’in abrogativo. L’art. 5 del d.lgs n. 8/201, a proposito della fatt contravvenzionale di guida senza patente di cui all’art.116, comma 19.Cod. str penalmente rilevante “nell’ipotesi di recidiva nel biennio”, prevede che per rec è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato. Tale disposizione interpretat nel senso che, per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigo recidiva è integrata tanto dal precedente giudiziario specifico, quanto da precedente violazione amministrativa, purché definitivamente accertata (Sez.
n.27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405 – 01; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, 5, Rv. 268247-01).
La Corte di appello, in coerenza con tali principi, ha dato atto che l’imputato era già stato condannato per analogo reato con decreto penale del Gip Tribunale di Pescara del 2 novembre 2020 ( esecutivo il 12 dicembre 2020 e che, dunque, risultava integrata la recidiva nel biennio.
A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente si è limitato ad invocare il mancato accertamento della definitività dei precedenti risultanti dalla banca dati RAGIONE_SOCIALE forze di polizia, ma non si è confrontato con il dato, dirimente, dell precedente condanna definitiva per analogo reato, riportata nel biennio.
Il tema del mancato accertamento della definitività dei precedenti di polizia è superato, invero, dal richiamo alla condanna per analogo reato nel biennio divenuta definitiva: rispetto a tale condanna, il ricorrente ha insisti nell’invocarne, in maniera generica e non documentata, la non definitività, in contrasto con le risultanze del casellario giudiziale.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bi cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’a 133, comma primo, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell’art. comma 1 1 , lett. c)/d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 1334cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali d giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità de motivazione posti a sostegno. Peraltro si è anche precisato che spetta all’imp indicare elementi specifici a sostegno della richi (Sez. 3 – n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 — 02, secondo cu ” ,, ìn tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all’art. 131-bis individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova d
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cui ricorrenza è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici”).
La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che “in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo de comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, con esclusione, tuttavia, di quelli estinti ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen conseguendo all’estinzione del reato anche l’elisione di ogni effetto penale della condanna
La Corte ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e, in coerenza con l’orientamento su indicato, ha ritenuto la richiesta assolutoria per particolare tenuità del fatto generica e priva di argomentazione a sostegno, rilevando, in ogni caso, come i plurimi precedenti specifici (effettivamente risultanti dal casellario) valessero a dimostrare come la condotta non poteva essere ritenuta occasionale.
4.11 terzo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la ratio della disposizione di cui all’art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva e che la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche delve essere fondata sull’accertamento di situazion idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza (sez. 3, n. 9836 del 17/1172015, Piliero, Rv. 266460), essendo, a tal fine, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 de 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201). Infatti, il riconoscimento di tali atten r rientra nell’ambito di un giudizio di r s Itto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (cfr. sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv.
248737). In tal senso si è ritenuto sufficiente, ai fini della esclusione, richiamo sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01).
La Corte, in coerenza con tali principi, ha ritenuto ostativi al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, l’assenza di elementi da valutare in senso positivo ai fini della ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio, e i plurim precedenti penali a carico di COGNOME.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dunque, la Corte ha argomentato le ragioni del rigetto in maniera coerente con i dati riportati e non illogica, mentre il non avere tenuto conto dell’ammissione all’affidamento in prova terapeutico non inficia, alla luce dei principi su indicati e della valutazione preponderanza degli altri elementi, la tenuta della motivazione.
5.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende
In Roma 30 maggio 2024