Guida senza patente: come si prova la recidiva e si motiva la pena?
La guida senza patente può trasformarsi da illecito amministrativo a reato penale se commessa più di una volta in due anni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su due aspetti cruciali di questo reato: come si dimostra la recidiva e quale livello di dettaglio è richiesto al giudice nella motivazione della pena. La decisione chiarisce che l’onere di contestare il precedente illecito spetta all’imputato e che i giudici godono di ampia discrezionalità nel determinare la pena, specialmente se questa si attesta su valori contenuti.
I fatti del caso
Un individuo veniva condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di guida senza patente, aggravato dalla recidiva nel biennio. L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, sollevando due questioni principali: in primo luogo, sosteneva che l’accusa non avesse provato in modo definitivo la precedente violazione amministrativa, rendendo illegittima la contestazione della recidiva. In secondo luogo, lamentava che i giudici non avessero motivato adeguatamente la scelta di fissare una pena base superiore al minimo previsto dalla legge.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno respinto entrambe le doglianze del ricorrente, confermando la validità sia dell’accertamento della recidiva sia della motivazione sulla quantificazione della pena.
Le motivazioni: prova della recidiva e dosimetria della pena
La Corte ha affrontato i due motivi di ricorso separatamente, basandosi su principi giurisprudenziali consolidati.
Sulla prova della recidiva nella guida senza patente
Il punto centrale della difesa era la presunta mancata prova della definitività del precedente illecito amministrativo, commesso il 3 luglio 2020. La Cassazione ha ribadito un orientamento costante: per dimostrare la recidiva, non è indispensabile produrre un’attestazione formale che certifichi la definitività della sanzione precedente. È sufficiente un “principio di prova”, come il verbale di contestazione o una nota di servizio della Polizia Giudiziaria.
Questo principio si fonda su un’inversione dell’onere della prova: una volta che l’accusa ha fornito elementi sufficienti a dimostrare il precedente, spetta all’imputato allegare prove contrarie, come la dimostrazione di aver presentato ricorso contro quella sanzione o di aver richiesto un’oblazione non respinta. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva fornito alcun elemento per contestare la precedente violazione, rendendo la contestazione della recidiva pienamente legittima.
Sulla dosimetria della pena
Per quanto riguarda la motivazione sulla misura della pena, la Corte ha ricordato che la sua graduazione rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. L’obbligo di fornire una spiegazione dettagliata e specifica scatta solo quando la pena inflitta è di gran lunga superiore alla media edittale.
In tutti gli altri casi, e in particolare quando la pena è vicina al minimo o, come in questo caso, “ampiamente al di sotto del medio edittale”, è sufficiente una motivazione sintetica. Espressioni come “pena congrua” o “pena equa”, o un semplice richiamo alla gravità del reato, sono considerate adeguate per assolvere all’obbligo di motivazione. Pertanto, la Corte ha ritenuto congrua e ben motivata la decisione dei giudici di merito.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti spunti pratici. In primo luogo, chi viene accusato di guida senza patente con recidiva non può limitarsi a contestare genericamente la prova del precedente illecito; deve invece fornire attivamente elementi che dimostrino di aver contestato la prima violazione. In secondo luogo, la decisione conferma l’ampio potere discrezionale dei giudici nel determinare la pena, limitando la necessità di una motivazione analitica solo ai casi di sanzioni particolarmente severe. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Per provare la recidiva nella guida senza patente, è sempre necessario un documento che attesti la definitività della prima violazione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è indispensabile produrre un’attestazione documentale della definitività del precedente illecito. Sono sufficienti elementi come il verbale di contestazione o la testimonianza degli agenti, a condizione che l’imputato non fornisca prove contrarie (ad esempio, di aver impugnato la sanzione).
Quando un giudice deve motivare in modo dettagliato la quantità della pena inflitta?
Il giudice deve fornire una spiegazione specifica e dettagliata solo quando la pena irrogata è di gran lunga superiore alla misura media prevista dalla legge per quel reato. Per pene inferiori alla media o vicine al minimo, è sufficiente una motivazione sintetica con espressioni come “pena congrua” o un richiamo alla gravità del fatto.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e non si ravvisa assenza di colpa nel proponente, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36012 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36012 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cort di Palermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del r il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. L’esponente lamenta vizio di legge in ordine alla ritenuta recidiva nel biennio, non avendo l’accusa provato dell’accertamento della violazione amministrativa, nonché relativamente alla dosi pena, non essendo stata motivata la fissazione della pena base in misura superior edittale.
Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento al primo motivo di ricorso va premesso che questa Corte ha costa affermato che non è indispensabile produrre un’attestazione documentale della defi pregresso analogo illecito, bensì che è sufficiente, in via alternativa (ed e l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’is oppure la testimonianza del personale di P.G. (o una nota di servizio del persona utilizzabile in giudizio), cioè un principio di prova, accompagnato dalla mancata a parte del ricorrente di elementi quali, ad es., la deduzione di aver presentato un l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia s (Sez. 4 – , n. 8871 del 28/01/2025, Rv. 287732 – 01Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/ Mannino, non mass; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, COGNOME, non mas fattispecie in esame, la Corte territoriale si è allineata a tale orientamento, aven rilevato che, considerata la mancata allegazione di dati contrari da parte dell’int contestazione amministrativa del 3 luglio 2020, la recidiva era stata ritualment Quanto alla dosimetria della pena, giudici di merito hanno reso motivazione esausti non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenz Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discreziona di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficien dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tìpo: “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o a a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spi ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla mi edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243Sez. 2, n. 36245 del 2 Rv. 245596 – 01). Nel caso di specie la pena finale irrogata è ampiamente al di sot edittale. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
o
del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proced consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in disposi
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presi