Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24887 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24887 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Mazara del Vallo il 7/5/1989
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 19/11/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19.11.2024, la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il 28.3.2024 il Tribunale di Marsala, all’esito di giudizio abbreviato, condannava COGNOME alla pena di quattro mesi di arresto e 600 euro di ammenda per i reati di cui agli artt. 4 L. n. 110 del 1975, 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 nel 1992.
Contro la sentenza di primo grado, l’imputato aveva proposto appello, chiedendo , tra l’altro, l’assoluzione dal reato di cui all’art. 116 cod. strad., perché non vi era prova della definitività della pregressa sanzione amministrativa nel biennio, che radica la rilevanza penale della condotta di guida senza patente.
A questo proposito, la Corte d’Appello ha rilevato che, in occasione del verbale di contestazione di guida senza patente del l’ 8.6.2022, era stato dato
espressamente atto che nel biennio antecedente COGNOME fosse stato già sanzionato per analoga fattispecie il 4.5.2021. Tale ultima sanzione, secondo i giudici di secondo grado, può ritenersi definitivamente accertata alla luce dell’ampio decorso del termine per proporre opposizione e in assenza di qualsiasi contraria indicazione da parte dell’imputato in ordine all’eventuale proposizione di opposizione.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione.
In particolare, il ricorso lamenta che la Corte d’Appello, malgrado affermi che spetta al pubblico ministero l’onere di provare la definitività del precedente accertamento amministrativo, considera poi definitiva la sanzione, invertendo l’onere della prova e ponendolo a carico dell’imputato.
Con requisitoria scritta trasmessa il 19.3.2025, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto la Corte d’Appello ha fornito una motivazione congrua e logicamente coerente, in mancanza di allegazioni difensive di senso contrario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (Sez. 7, n. 11916 del 14/3/2024, Udorovic, Rv. 286200 – 01).
In particolare, è stato affermato che è sufficiente, tra l’altro, l’allegazione del verbale di contestazione, accompagnata dalla mancata deduzione, da parte del ricorrente, di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta.
Detto orientamento precisa, e non smentisce, il principio secondo cui la prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa, perché la relativa dimostrazione può essere fornita anche con elementi di indubbio valore probatorio, da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell’interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa (da ultimo, Sez. 7, n. 30502 del 10/7/2024, COGNOME, Rv. 286879 – 01)
Nel caso di specie, la Corte d’Appello si è uniformata a tale orientamento, avendo correttamente rilevato che, nel verbale di contestazione elevato in occasione dell’ultima guida senza patente oggetto dell’imputazione, era annotata la precedente contestazione di analoga condotta avvenuta nel biennio, senza che sia poi risultata la proposizione di alcuna opposizione.
La carenza di contrarie allegazioni da parte del ricorrente, sia nel giudizio di merito che nel ricorso per cassazione, rende tale motivazione non censurabile in questa sede.
Ne consegue il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso l’11.4.2025