Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18005 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18005 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 20/02/1999
avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza del 24 gennaio 2025, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione emessa il 21 giugno 2023 dal Tribunale di Castrovillari, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 2 di arresto e di euro 2.300,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con concessione dei doppi benefici di legge, per il reato di c all’art.116, commi 15 e 17, D.Lgs. 285/92, per essersi posto alla guida dell’autovettura Skoda Fabia targata TARGA_VEICOLO in data 24.10.2020 senza essere in possesso di patente di guida, perché mai conseguita, dopo aver commesso analoga violazione il 09.06.2019.
Avverso tale pronuncia, l’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 116 D.Lgs. 285/1992.
Il difensore lamenta l’assenza di prova circa la definitività del primo verbale contestazione del 09.06.2019, elemento necessario per configurare la recidiva nel biennio, presupposto per la rilevanza penale della condotta. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente invertito l’onere probatorio, imponendo all’imputato di dimostrare di aver proposto tempestivo ricorso avverso la prima contestazione, mentre sarebbe onere dell’accusa provare la definitività dell’accertamento. Richiama a sostegno numerosi precedenti giurisprudenziali.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento alla censura concernente la mancata prova della recidiva nel biennio, elemento costitutivo del reato di cui all’art. 116, comma 15, C.d.S., va rilevato che ques Corte di legittimità ha affermato che, in tema di guida senza patente, per la prova dell recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonian dell’agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente elementi contrari (Sez. 7, Ord. n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv. 286200 – 01).
In altra pronuncia, questa Corte ha condivisibilmente affermato che, in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dall depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui l prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa, sicché la relativa dimostrazi può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza d allegazioni contrarie da parte dell’interessato, alla certezza della definitività della preg violazione amministrativa (Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, COGNOME, Rv. 286879 – 01).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha fatto buon governo di tali principi. Infa dall’istruttoria dibattimentale è emersa la deposizione del teste di P.NOME COGNOME COGNOME
quale ha riferito che l’imputato era già stato fermato il 9 giugno 2019 mentre era alla guida un’autovettura sprovvisto di patente perché mai conseguita. La definitività di ta
accertamento è stata dimostrata attraverso la testimonianza del predetto verbalizzante, il quale ha dichiarato che il verbale non era stato impugnato.
In presenza di tali elementi probatori, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto c fosse l’imputato a dover fornire prova contraria circa la tempestiva impugnazione del primo
verbale, prova che, nel caso di specie, non è stata nemmeno allegata.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro
3.000,00, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost., sent. n. 186/2000).
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), a versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente