Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12386 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12386 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il 21/06/1978
avverso la sentenza del 04/07/2024 della Corte d’appello di Palermo udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 marzo 2023 il Tribunale di Marsala, in rito abbreviato, ha condannato NOME COGNOME alla pena di 7 mesi di arresto e 2.500 euro di ammenda per i reati di cui all’art. 116, comma 15, c.d.s. per aver guidato un motociclo senza patente, con recidiva nel biennio, e di cui all’art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori della propria abitazione un coltello a serramanico ed un ulteriore coltello, fatti tutti avvenuti il 29 settembre 2020.
Con sentenza del 4 luglio 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchØ, con riferimento alla guida senza patente, la recidiva nel biennio Ł stata ritenuta esistente nonostante non vi fosse prova negli atti del giudizio della definitività della sanzione amministrativa per il precedente comportamento di guida senza patente; l’onere della prova della definitività della sanzione compete al pubblico ministero.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al reato di porto fuori dalla propria abitazione dei due coltelli, perchŁ non Ł stata considerata la
giustificazione del porto dei coltelli fornita in giudizio dall’imputato, ovvero che egli ne doveva fare uso per motivi di lavoro; i giudici del merito hanno ritenuto decisivo che l’imputato non avesse dato una giustificazione nell’immediatezza, ma, in realtà, non vi Ł prova che gli sia mai stata chiesta questa giustificazione nell’immediatezza; va, inoltre, considerato che, per la tipologia delle armi rinvenute, occorreva anche escludere la rilevanza penale del fatto perchØ, alla luce delle circostanze concrete dello stesso, mancava ogni ragionevole possibilità di produzione del danno derivante dal porto dei coltelli che sono stati sequestrati.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Il primo motivo Ł infondato, perchØ in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che, in tema di guida senza patente, ‘non Ł indispensabile produrre un’attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecito, bensì che Ł sufficiente, in via alternativa (ed esemplificativa), l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di P.G. (o una nota di servizio del personale di P.G., se utilizzabile in giudizio), cioŁ un minimo di prova, accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi quali, ad es., la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286200 – 01; Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 49548 del 23/11/2023, COGNOME non massimata; Sez. 7, Ord. n. 44473 del 05/10/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, COGNOME, non massimata).
Nel caso in esame, le prove dichiarative e documentali introdotte in giudizio erano sufficienti a far ritenere esistente il minimo di prova a sostegno della esistenza del precedente comportamento di guida senza patente che Ł sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità in difetto di allegazione della presentazione di un ricorso giurisdizionale o di una istanza che abbia in qualche modo estinto la violazione. La motivazione della pronuncia impugnata che ha ritenuto provata la sussistenza della recidiva nel biennio Ł, pertanto, scevra da tratti di manifesta illogicità.
2. E’ infondato anche il secondo motivo.
La norma dell’art. 4 Ł costruita, infatti, su un precetto generale (il divieto di porto fuori della propria abitazione di armi da punta o da taglio), cui affianca una eccezione (la possibilità che il porto trovi un giustificato motivo).
In conformità alle regole generali compete, pertanto, a chi sostiene di trovarsi nella situazione che giustifica l’eccezione alla regola generale allegare le circostanze di fatto a sostegno del giustificato motivo del porto; inoltre, colui che deduce l’esistenza di un giustificato motivo deve anche farlo nell’immediatezza del controllo di polizia, perchŁ il giustificato motivo non Ł quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello riferito immediatamente, in quanto suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti. (v., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 19307 del 30/01/2019, COGNOME Rv. 276187).
Nella struttura della fattispecie penale, pertanto, non Ł necessario che all’imputato venga richiesta l’esistenza o meno di una giustificazione al porto del coltello, competendo all’interessato
allegarne la sussistenza nella immediatezza, talchŁ correttamente la sentenza impugnata non ha esteso l’accertamento del fatto anche a tale circostanza.
Il ricorso deduce anche che, pur a voler ritenere il porto non giustificato, occorreva, però, provare anche la pericolosità in concreto del comportamento tenuto dall’imputato.
Anche questo argomento Ł infondato, perchØ all’interno della norma penale dell’art. 4 I. n. 110 del 1975 Ł sanzionato il porto fuori della propria abitazione di tre diverse categorie di oggetti:
gli oggetti indicati nel primo comma, che non possono essere portati fuori della propria abitazione in ogni caso, salvo specifica autorizzazione del Questore (“armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione”);
gli oggetti indicati nel secondo comma, primo periodo, che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo (“bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche”, cui sono stati aggiunti, piø di recente, strumenti softair e puntatori laser);
gli oggetti indicati nel secondo comma, secondo periodo, che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, e purchŁ ricorrano circostanze di tempo e di luogo, che li rendono chiaramente utilizzabili per l’offesa alla persona (“qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio”).
La terza categoria Ł residuale, perchØ l’inclusione di un oggetto nell’elenco del primo comma, o del secondo comma, primo periodo, esclude la necessità di dover valutare le circostanze di tempo e di luogo che rendono l’oggetto chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona.
E, secondo la giurisprudenza di legittimità, i coltelli rientrano nella categoria sub 2) in quanto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere (Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, COGNOME, Rv. 283101 – 01); con riferimento ad essi, pertanto, la motivazione del giudizio di responsabilità non deve passare anche attraverso il passaggio logico della valutazione delle circostanze di tempo e di luogo che rende il porto dell’oggetto chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona.
Il ricorso Ł, pertanto, infondato. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 11/02/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME