Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33346 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33346 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MADDALONI il 15/04/1991
avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 28 febbraio 2025, confermava la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 19 gennaio 2024, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi due di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 116, comma 15, del Codice della Strada.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore d fiducia, deducendo un unico motivo: violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, lamentando l’inversio dell’onere probatorio circa la prova della definitività della violazione amministrativa cont con verbale del 18 settembre 2022.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 8/2016, non è necess produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illec ma è sufficiente un minimo di prova (come l’allegazione del verbale di contestazione, l dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell’agente di po giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contr (Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286200).
Nel caso di specie, come è stato ben evidenziato in sentenza, dalla consultazione dell banche dati CED risultava il precedente verbale di contestazione amministrativa del 18 settembre 2022, mentre dagli approfondimenti investigativi esperiti dalla polizia giudizi emergeva che avverso tale contestazione non risultava corrisposta alcuna oblazione né tantomeno proposto ricorso alle competenti Autorità, da ciò discendendo la sua definitività. difesa non ha fornito alcun principio di prova dell’impugnazione del verbale del quale conte la definitività.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione della Corte territoria non configura alcuna inversione dell’onere probatorio, atteso che l’accusa ha fornito elementi sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da p dell’interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, COGNOME, Rv. 286879).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la con del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. N. 186/2000), al versament della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025 Il consigliere estensore
Il Presidente