Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39713 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39713 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 8/06/2022 dal Tribunale di Palermo nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al reato previsto dall’art.116, commi 15 e 17, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Palermo il 18 dicembre 2017.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per i seguenti motivi:
violazione dell’art.606, lett. b) e c), cod. proc. peri, in relazione a artt.23 d.l. 9 novembre 2020, n.149 e 178 lett. c) cod. proc. pen., deducendo la tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale da parte della cancelleria nel processo svoltosi con il c.d. rito cartolare;
violazione dell’art.606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt.178, comma 1 lett. b) e c), 456, comma 1, cod. proc. pen. e 116, comma 15, cod. strada, non avendo l’accusa specificamente contestato la prima violazione nelle sue connotazioni essenziali di tempo e di luogo, pur essendo la recidiva elemento costitutivo del reato ed essendosi limitata la Corte territoriale e rigettare la relativa eccezione con motivazione errata;
violazione dell’art.606, comma l r lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art.116, comma 15, cod. strada, difetto e illogicità dell motivazione, non essendo stata fornita dall’accusa la prova della definitività della prima infrazione nonostante il giudice di primo grado ne avesse onerato il pubblico ministero;
violazione dell’art.606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art.116, comma 17, cod. strada, difetto e illogicità della motivazione, non avendo la Corte territoriale fornito congrua replica alla doglianza difensiva dell’inapplicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nei confronti di un soggetto che non aveva conseguito il titolo abilitativo e nei cui confronti era stata disposta confisca del veicolo;
intervenuta prescrizione del reato;
violazione dell’art.606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art.131 bis cod. pen., avendo i giudici di merito trascurato l’evidente occasionalità e il modesto disvalore penale della condotta e avendo attribuito rilievo alla «preoccupante abitualità nella commissione di fatti della medesima specie» sulla base dell’unico precedente ravvisabile nella recidiva, fornendo così
un’interpretazione della norma che rende inapplicabile a tale reato l’art.131 bis. cod. pen.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria concludendo per l’annullamento della sentenza o per la declaratoria di prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come già chiarito in precedenti pronunce, «Nel giudizio cartolare d’appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il deposito tardivo delle conclusioni del procuratore generale, ritualmente avvisato, non è causa di nullità neanche nel caso in cui avvenga dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle conclusioni delle parti private» (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369 – 02; Sez. 3, n.38177 del 07/09/2021, COGNOME, Rv. 282373 – 01; Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, COGNOME, Rv. 281694 – 02). Tale principio è tanto più valido qualora la parte privata si sia avvalsa ampiamente e compiutamente della facoltà difensiva di deposito delle conclusioni, come avvenuto nel caso in esame.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Dalla lettura composita delle sentenze conformi dei due gradi di merito, le cui motivazioni si integrano reciprocamente, si evince che la parte pubblica ha fornito prova dichiarativa (teste COGNOME, in alcun modo contrastata da prove a difesa, GLYPH in GLYPH merito GLYPH alla GLYPH previa GLYPH verifica GLYPH dell’incontrovertibilità GLYPH dell’illecito amministrativo contestato con verbale n.NUMERO_DOCUMENTO del 4 dicembre 2016.
Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse, considerato che la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida è inapplicabile nei confronti di un soggetto che non abbia conseguito il titolo abilitativo alla guida (Sez. 4, n. 49184 del 12/09/2019, Toti, Rv. 277904 – 01).
Il sesto motivo di ricorso, che si esamina con precedenza rispetto al quinto per ragioni di coerenza logica della motivazione, è manifestamente infondato. Secondo quanto si evince dalla lettura integrata delle due conformi
sentenze di merito, la richiesta difensiva di applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art.131 bis cod. pen. è stata rigettata per l’ulteriore ragione, oltre all’erroneo riferimento all’abitualità della condotta sul presupposto di un unico precedente, che l’accertamento della violazione fosse avvenuto mentre l’imputato guidava il motociclo Honda in una strada aperta al pubblico transito piuttosto che in uno spiazzo o parcheggio chiuso al traffico.
Con riguardo al quarto motivo di ricorso, si rammenta che l’evidenziata inammissibilità dei motivi di ricorso osta alla verifica del decorso del termine prescrizionale, comunque da ritenere disciplinato dalla legge 23 giugno 2017, n.103 in ragione del tempus commissi delicti. Invero, le Sezioni Unite della Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. che sarebbero maturate, come nel caso in esame, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 21726601).
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; inoltre, alla luce delle sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023 igliere estensore GLYPH Il President