Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8403 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8403 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALLOCCA NOME nato a Sassari il 14/09/1982;
avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, dell’11/01/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta requisitoria scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sassari, con sentenza pronunciata il giorno 27 aprile 2022, condannava NOME COGNOME alla pena di mesi cinque di arresto in quanto riconosciuto responsabile dei seguenti reati, riuniti sotto il vincolo della continuazione: A) reato di cui all’art. 116, comma 15, C.d.S. perché, essendogli stata contestata in data 9 maggio 2018 la fattispecie amministrativa di cui al medesimo articolo, veniva sorpreso per la seconda volta nell’arco del biennio alla guida dell’autovettura Mercedes targata CODICE_FISCALE, nonostante il provvedimento di revoca della patente del 22 dicembre 2008, B) reato di cui all’art. 73 d.lgs. 159/2011 perché, essendo stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, regolarmente notificata in data 19 febbraio 2018, veniva sorpreso alla guida del veicolo di cui al capo che precede nonostante il provvedimento della patente di guida di cui sopra. Con l’aggravante della recidiva semplice. In Sassari il 15 ottobre 2018.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, investita del gravame proposto dall’imputato, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Sassari nel senso di ritenere assorbito il reato sub A) nella contravvenzione sub B), in applicazione del principio di specialità, con la conseguente rideterminazione della pena in mesi quattro di arresto (pena base mesi sei, ridotta di un terzo per le già riconosciute attenuanti generiche), confermando per il resto la decisione impugnata.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insisten per il suo annullamento.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt.73 e 75 d.lgs. 159/2011 ed il difetto di motivazione per non avere la Corte territoriale valutato la persistente pericolosità dell’imputato (ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione), considerato che la sorveglianza speciale gli era stata irrogata nel 2013 e che, successivamente, egli era stato arrestato e poi ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova.
Il procedimento, inizialmente assegnato alla VII” Sezione di questa Corte, è stato ritrasmesso a questa Sezione e trattato in modalità cartolare in mancanza di richiesta, nei termini di legge, di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, sia pure per ragioni differenti rispetto a quelle dedotte dall’imputato.
Anzitutto le censure riguardanti la mancata valutazione della persistente pericolosità sociale ai fini della conferma della misura di prevenzione sono inammissibili in quanto proposte per la prima volta con il presente ricorso in violazione dell’art. 603 del codice di rito; infatti, con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316).
Premesso quanto sopra deve evidenziarsi che, dallo stesso capo di imputazione, risulta che la revoca della patente nei confronti di NOME COGNOME è avvenuta in epoca antecedente alla misura di prevenzione e che l’imputato non contesta tale circostanza.
2.1. Orbene, la Corte costituzionale con sentenza n.116 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida – si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada.
2.2. Ne consegue che la condotta di cui al capo B) non è più prevista dalla legge come reato e che, pertanto, il fatto non sussiste.
Ciò nonostante, la sentenza impugnata non può essere annullata senza rinvio. Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto la condotta sub B) come assorbente quella penalmente illecita sub A), la quale – una volta acclarato che la condotta di cui al capo B) non integra più reato per le ragioni sopra indicate – riprende autonomia trattandosi di fattispecie che costituisce ancora reato, vertendosi in tema di recidiva nel biennio di guida senza patente perché revocata; al riguardo va ricordato che in materia di guida senza patente, l’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in fattispecie autonoma di reato in ragione del trattamento sanzionatorio per essa previsto, caratterizzato da pena congiunta, detentiva e pecuniaria, sicché al disposto dell’art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha depenalizzato l’ipotesi non aggravata, non può riconoscersi, altresì, portata modificativa del tipo di sanzione comminata per quella aggravata, mediante la sostituzione della sola pena detentiva a quella congiunta (Sez. 4, n. 26285 del 04/06/2024, Rv. 286532 – 01).
3.1. Pertanto, non avendo il ricorrente contestato la propria responsabilità con riferimento al reato sub A), deve ritenersi che rispetto a tale fatto è stata ormai accertata in via definitiva la sua penale responsabilità; inoltre, va esclusa la intervenuta prescrizione di detto reato contravvenzionale commesso il giorno 15 ottobre 2018. Infatti, come statuito dal più alto concesso di questa Corte con la recente sentenza del 12 dicembre 2024 (le cui motivazioni, al momento della presente decisione, non sono state ancora depositate), ai reati commessi nel lasso temporale che va dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, deve trovare applicazione, in quanto normativa più favorevole, quella dettata dalla I. 103/2017 (cd. Riforma Orlando). Secondo tale approccio esegetico, sia la I. 3/2019 (cd. Riforma Bonafede), sia la I. 134/2021 (cd. Riforma Cartabia), prevedono, in materia di prescrizione, una disciplina deteriore rispetto a quella prevista dalla Riforma del 2017. Ne deriva che i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 devono essere disciplinati, quanto alla individuazione del regime prescrizionale, dal testo dell’art. 159, comma secondo, cod. pen., così come riscritto dalla legge n. 103 del 2017, che prevede due sospensioni della
prescrizione di massimo un anno e mezzo ciascuna per i giudizi di appello e di cassazione, certo più favorevole della cessazione definitiva della prescrizione con la sentenza di primo grado prevista dalla “riforma Cartabia”.
3.2. Da ciò consegue che, nel caso in esame, tenuto conto della sopra indicata sospensione della prescrizione il reato contravvenzionale non era prescritto prima della sentenza impugnata e non risulta nemmeno prescritto alla data odierna.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento al capo B) perché il fatto non sussiste, mentre va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari, per nuovo giudizio con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio del reato contravvenzionale di cui al capo A) della rubrica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 73 decreto legislativo n.159 del 2011 contestato al capo B perché il fatto non sussiste. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all’art. 116 comma 15 Codice della Strada contestato al capo A, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.