Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17133 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17133 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARINI il 14/02/1955
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione assunta in data 11/04/2024 dal Giudice monocratico del Tribunale della medesima città, che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 73 d.lgs. 06 sett 2011, n. 159, per essersi posto alla guida di una autovettura senza esser munito di patente d guida, in quanto revocatagli, essendo egli sottoposto alla misura di prevenzione dell sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di Carini per anni tre, a decorrere dal 08/09/2016.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo due motivi (con il primo motivo si denuncia vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. p sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, risulta atti dell’istruttoria dibattimentale; con il secondo motivo, si lamenta violazione ex art comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla mancata o erronea applicazione dell’art. bis cod. pen.)
L’impugnazione è inammissibile.
3.1. Per ciò che attiene alla prima doglianza, essa è fattuale e contestativa. La dife infatti, contestando il profilo della titolarità dell’autovettura in capo al ricorrente, sostanz invoca una vera e propria rilettura degli atti, ad opera di questa Corte. Trattasi, con evidenza, di una operazione che esula dal perimetro valutativo riservato al giudizio di legittim a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia, logica e priva di spunti d contraddittorietà (la Corte territoriale, sul punto, ha dato atto del fatto che l’imputat sorpreso alla guida dell’autovettura, ad opera di un Vice Brigadiere dei Carabinieri, al quale era ben noto).
3.2. Nemmeno l’ulteriore doglianza può superare il vaglio preliminare di ammissibilità, i quanto semplicemente volta a denunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogicità, che tendente a provocare una rivalutazione nel merito, ad opera di questa Corte. Nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, viene sottolineato come non sia emerso alcun elemento positivamente valutabile, atto alla concessione delle invocate circostanze attenuant generiche (si sottolinea, peraltro, la presenza a carico del soggetto di gravi pregiudizi penal fatto che egli non abbia mai manifestato alcuna forma di resipiscenza).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la motivazione risul esaustiva e priva di profili di incoerenza e che la sentenza impugnata sia destinata, pertanto restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità, non venendo scalfita dal aspecifiche e confutative critiche difensive. Il ricorso, quindi, deve essere dichi inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e
– non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle amm determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 03 aprile 2025.