Guida senza patente e misura di prevenzione: la Cassazione fa chiarezza
L’Ordinanza n. 3577/2024 della Corte di Cassazione affronta un tema di grande attualità: la guida senza patente con misura di prevenzione personale. La pronuncia conferma la piena legittimità della norma che punisce penalmente, e con severità, chi si mette al volante pur essendo sottoposto a un provvedimento restrittivo per la sua pericolosità sociale. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo, già destinatario di una misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, che proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato. L’imputazione era quella prevista dall’art. 73 del Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 159/2011), che sanziona penalmente la guida di un autoveicolo senza patente (o dopo che questa sia stata negata, sospesa o revocata) da parte di un soggetto sottoposto a tale misura.
La Questione Giuridica: Responsabilità per il Fatto o per l’Autore?
Il ricorrente sollevava una questione di legittimità costituzionale, sostenendo implicitamente che la norma creasse una forma di “responsabilità penale d’autore”. In altre parole, si contestava il fatto di essere puniti non tanto per la condotta in sé (la guida senza patente, spesso un illecito amministrativo), quanto per lo status personale di soggetto “pericoloso”. Secondo questa tesi, la norma violerebbe il principio di colpevolezza, incentrando la punizione sulla persona anziché sul fatto commesso.
La Decisione della Cassazione sulla guida senza patente con misura di prevenzione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno fatto diretto riferimento a una precedente e fondamentale sentenza della Corte Costituzionale (n. 211 del 2022), che aveva già esaminato e respinto la medesima questione di legittimità. La decisione della Cassazione, quindi, si allinea a un orientamento consolidato, rafforzando la validità della norma incriminatrice.
Le Motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra la punizione di uno status e la sanzione di un comportamento specifico reso più grave dallo status del suo autore. La Corte chiarisce che il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, non ha introdotto una forma di “responsabilità d’autore”. Ha invece identificato una specifica condotta – la guida senza patente – che, sebbene di per sé non sempre penalmente rilevante, assume un contenuto offensivo e un grado di pericolosità sociale del tutto diversi quando a porla in essere è un soggetto già sottoposto a misura di prevenzione. 
La norma, pertanto, non punisce la pericolosità sociale in astratto, ma un comportamento concreto che espone a pericolo la sicurezza pubblica. Questo pericolo è considerato maggiore proprio perché proviene da un individuo che l’ordinamento ha già giudicato come incline a delinquere. La scelta di assoggettare a sanzione penale questa specifica fattispecie è dunque una legittima decisione del legislatore finalizzata a tutelare beni meritevoli di protezione, come la sicurezza stradale e l’ordine pubblico, da una minaccia qualificata.
Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione ribadisce un principio giuridico fondamentale: la guida senza patente da parte di un soggetto con misura di prevenzione non è una semplice infrazione, ma un reato a tutti gli effetti. La norma che lo prevede è costituzionalmente legittima perché non punisce una persona per ciò che è, ma per un’azione specifica che, data la sua condizione giuridica, acquista una particolare gravità. Per i soggetti sottoposti a tali misure, le conseguenze della violazione sono quindi di natura penale (arresto da sei mesi a tre anni) e non meramente amministrativa. La decisione funge da monito, sottolineando come il rispetto delle prescrizioni imposte con le misure di prevenzione sia un obbligo inderogabile, la cui violazione comporta severe sanzioni criminali.
 
È costituzionale punire più severamente la guida senza patente se commessa da una persona sottoposta a misura di prevenzione?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, che richiama una precedente sentenza della Corte Costituzionale, la norma è legittima. Non si tratta di punire una persona per il suo “status”, ma di sanzionare penalmente un comportamento che, se posto in essere da un soggetto già ritenuto socialmente pericoloso, rappresenta un’offesa più grave alla sicurezza pubblica.
Perché la guida senza patente in questo caso non è una semplice violazione amministrativa?
La legge (art. 73 del D.Lgs. 159/2011) qualifica specificamente questa condotta come reato penale, punito con l’arresto, proprio in ragione della pericolosità del soggetto che la commette, il quale è già sottoposto a una misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’ordinanza stabilisce che il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di prove che escludano la sua colpa nel presentare un ricorso infondato, anche al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3577 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3577  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto l’unico motivo posto da COGNOME COGNOME a sostegno dell’impugnazione pone una questione giuridica manifestamente infondata.
Come ricordato dal ricorrente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 211 7.0 re o del 3,22 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), che punisce con la pena dell’arresto da sei mesi a tre anni la guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, commessa da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. Il Giudice dlele leggi ha, al riguardo, osservato che non è ravvisabile una ipotesi di “responsabilità penale d’autore” posto che il legislatore con la previsione della fattispecie incriminatrice ha, nell’esercizio della sua discrezionalità, comunque assoggettato a sanzione penale rgpLereffcomportamenti dal contenuto offensivo di beni meritevoli di protezione, anche sotto il profilo della loro mera esposizione a pericolo, perché posti in essere da soggetti che, per essere stati sottoposti a misure di prevenzione personale, sono riconducibili ad una delle categorie di destinatari previste dal codice antimafia e sono attualmente ed effettivamente pericolosi per la sicurezza pubblica / 44.4 a t i 41.4.ci. . V r–` ·
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna dl 0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 7 dicembre 2023.